Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 404 del 10/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 404 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: MANNA FELICE

SENTENZA

sul ricorso 3900-2013 proposto da:
Societa’ RALOX s.r.l. P.IVA 01856460603, nella persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso
lo studio dell’avvocato MANDRA’ LIDIA, rappresentata e
difesa dall’avvocato BRUNO FORTE;
– ricorrente –

2013

contro

2297

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro
tempore;
– intimato –

Data pubblicazione: 10/01/2014

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,
depositatOil 22/06/2012 R.G.n. 903/11;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/11/2013 dal Consigliere Dott. FELICE
MANNA;

Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

IN FATTO
Con ricorso del 28.2.2011 la Ralox s.r.l. adiva la Corte d’appello di
Perugia per ottenere la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di
una somma a titolo d’equo indennizzo, ai sensi dell’art. 2 della legge 24

europea dei diritti dell’uomo (CEDU), del 4.11.1950, ratificata con legge n.
848/55, per l’eccessiva durata di un processo civile svoltosi innanzi al
Tribunale di Frosinone.
Resisteva il Ministero.
Con decreto del 22.6.2012 la Corte territoriale rigettava il ricorso.
Pur ritenendo che in materia di equa riparazione anche per le persone
giuridiche il danno non patrimoniale costituisse conseguenza normale,
ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla
ragionevole durata del processo, e che tale danno, una volta accertata la
violazione, dovesse essere ritenuto esistente, salvo circostanze particolari di
segno opposto, la Corte perugina osservava che in tali casi il soggetto
ricorrente ha l’onere di specificare se intenda ottenere il ristoro del danno
arrecato all’ente come tale, ovvero la riparazione del danno morale subito dai
rappresentanti o dai membri dell’ente stesso. Nello specifico, non essendo
stato precisato né l’uno né l’altro pregiudizio, la domanda non poteva essere
accolta.
Per la cassazione di tale decreto ricorre la Ralox s.r.1., in base a due motivi.
Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE

3

marzo 2001, n. 89, in relazione all’art. 6, paragrafo 1 della Convenzione

1. – Il ricorcn è inammissibile, non essendo stato depositato agli atti
l’avviso di ricevimento della raccomandata relativa alla notificazione del
ricorso a mezzo del servizio postale.
Infatti, la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato

mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o della
raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario
dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., è
richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto
perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta
instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al
ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto finz all’udienza
di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la
relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino
all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis cod. proc.
civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art.
372, secondo comma, cod. proc. civ.. In caso, però, di mancata produzione
dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte
dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo
consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i
presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod.
proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o
all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere
rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184-bis cod. proc. civ., per il deposito
dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di
4

contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a

essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un
duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dall’art. 6, primo
comma, della legge n. 890 del 1982 (Cass. S.U. n. 627/08 e successive
conformi).

della raccomandata, né ha allegato di averne chiesto un duplicato a Poste
italiane s.p.a., di talché non è né può essere più stata raggiunta la prova della
regolare instaurazione del rapporto processuale.
2. – Nulla per le spese.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile
della Corte Suprema di Cassazione, il 5.11.2013.

Nella specie, la parte ricorrente non ha né depositato l’avviso di ricezione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA