Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4039 del 19/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 19/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 19/02/2010), n.4039
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, Ufficio di Chieti, in persona del Direttore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura
generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
S.M.R.;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
dell’Abruzzo n. 165/9/04 del 19/1/05.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
21/1/10 dal Relatore Cons. Dr. Paolo D’Alessandro;
lette le conclusioni scritte del PM, che ha chiesto il rigetto del
ricorso per manifesta infondatezza.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per Cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo che ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente contro il silenzio- rifiuto formatosi su istanza di rimborso IRAP. La contribuente non si è costituita.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo la ricorrente ripropone in sostanza la tesi secondo cui tutti gli esercenti arti e professioni sono assoggettati all’IRAP. 1.1.- Il mezzo è manifestamente infondato.
In tema di IRAP, questa Corte ha affermato che, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, periodo primo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, (nella versione vigente fino al 31 dicembre 2003) e all’art. 53, comma 1, del citato D.P.R. (nella versione vigente dal 1^ gennaio 2004) è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (Cass. 3676/07 ed altre).
La sentenza impugnata si fonda sui medesimi principi, nè – contrariamente a quanto la ricorrente assume – essa contiene l’erronea affermazione dell’esonero da IRAP degli esercenti le cosiddette attività protette.
2.- Con il secondo motivo la ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione, censura come immotivata la valutazione del giudice tributario riguardo alla assenza di elementi di organizzazione.
2.1.- Il secondo motivo è inammissibile per la sua genericità.
Premesso che la valutazione del giudice tributario appare congruamente motivata, sulla base di un giudizio di scarso valore dei beni strumentali utilizzati e della mancanza di dipendenti, era evidentemente onere dell’Agenzia indicare gli elementi di fatto eventualmente trascurati o mal valutati dal giudice di merito.
3.- Il ricorso va conclusivamente rigettato. Si reputa equo disporre l’integrale compensazione delle spese di lite, essendosi la citata giurisprudenza di legittimità formata in epoca successiva alla proposizione del ricorso.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 21 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2010