Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4039 del 18/02/2020
Cassazione civile sez. I, 18/02/2020, (ud. 30/09/2019, dep. 18/02/2020), n.4039
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26537-2018 proposto da:
B.V., rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO
FABBRINI e domiciliato presso la cancelleria della Corte di
Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata il
31/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
30/09/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Con decreto del 31.7.2018 il Tribunale di Campobasso respingeva il ricorso interposto da B.V., ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di protezione internazionale in precedenza emesso dalla Commissione territoriale di Salerno, sezione di Campobasso.
Propone ricorso per la cassazione della decisione di rigetto il B. affidandosi a due motivi.
Resiste con controricorso il Ministero dell’interno.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2017, artt. 2 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27 perchè il Tribunale avrebbe erroneamente respinto l’istanza di concessione della protezione sussidiaria, senza considerare la situazione di conflitto interessante le aree di confine dell'(OMISSIS) – Paese di provenienza del richiedente la protezione- situate a confine con il (OMISSIS).
La censura è infondata. Ed invero il Tribunale ha esaminato la situazione interna dell'(OMISSIS), dando atto delle fonti consultate e delle specifiche notizie da esse tratte ed ha ritenuto che detta situazione non presentasse indici di gravità tali da risultare significativi ai fini del riconoscimento della forma di protezione invocata dal B.. Inoltre, il giudice di merito ha dato atto che quest’ultimo aveva dichiarato, in sede di audizione, di aver lasciato il proprio Paese di origine per motivi di lavoro, di essere entrato in Italia con visto stagionale della durata di sei mesi, di essersi poi trattenuto nel territorio nazionale dopo la scadenza del permesso di soggiorno e di essersi risolto a presentare domanda di protezione internazionale solo sette anni dopo il suo ingresso in Italia. Il motivo di ricorso non si confronta con tale seconda affermazione, che di per sè sola appare sufficiente a giustificare il diniego della protezione internazionale invocata 26537 sez. 51 – dal ricorrente, posta la natura sostanzialmente economica della sua decisione di abbandonare il Paese di origine.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19 in relazione all’art. 3 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e all’art. 2 Cost., perchè il Tribunale avrebbe erroneamente rifiutato anche la concessione della tutela umanitaria.
La censura è infondata. Il Tribunale ha valutato la condizione del richiedente, evidenziando da un lato l’assenza di profili familiari o di salute rilevanti ai fini della concessione della protezione umanitaria, e dall’altro l’insufficienza, ai fini della prova dell’integrazione nel tessuto sociale nazionale, del fatto che il B. fosse stato assunto con contratto di lavoro part-time in data 1.4.2017.
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva nel presente giudizio di legittimità da parte del Ministero intimato.
Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dei presupposti processuali per l’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per la stessa impugnazione, se dovuto.
PQM
la Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 30 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020