Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4039 del 16/02/2021

Cassazione civile sez. lav., 16/02/2021, (ud. 30/09/2020, dep. 16/02/2021), n.4039

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 165-2015 proposto da:

M.G., D.V.S., C.V.,

CH.MA.RO., P.R., tutti domiciliati in ROMA PIAZZA

CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato GIANLUIGI ORANGES;

– ricorrenti –

contro

A.O.R.N. – AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE “A. CARDARELLI”

DI (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PONTEFICI N. 3 presso lo

Studio Legale CAPECE MINUTOLO DEL SASSO, rappresentata e difesa

dall’Avvocato FULVIO CEGLIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4772/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 17/06/2014 R.G.N. 8632/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/09/2020 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. la Corte d’Appello di Napoli, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale della stessa città, ha rigettato la domanda con la quale i ricorrenti, dipendenti inquadrati in categoria D presso l’Azienda Ospedaliera Cardarelli, quali addetti al servizio 118, avevano chiesto il riconoscimento del diritto all’inquadramento al livello DS ed alla corresponsione dell’indennità di coordinamento;

la Corte territoriale, sulla base dell’istruttoria svolta, riteneva che gli operatori del 118 fossero responsabili soltanto del proprio operato, ma non del risultato conseguito dalla struttura, sottolineando come anche l’attribuzione da parte loro del c.d. codice di urgenza fosse soggetta a conferma o superamento da parte del medico che effettuava, sul posto o successivamente, la diagnosi definitiva e rimarcando come la discrezionalità dell’operatore si muovesse entro protocolli ben definiti, mentre non poteva parlarsi di direzione e coordinamento per il compito di allertare le forze dell’ordine, i vigili del fuoco o l’ufficio di igiene mentale o di dare indicazioni alle ambulazione su dati, spesso recepiti da terze strutture, in ordine alla disponibilità di posti;

mancavano quindi, secondo la Corte d’Appello, le caratteristiche proprie dei compiti del livello DS, connotati, rispetto a quelli propri del livello D e secondo le declaratorie del c.c.n.l. 1998/2001, da discrezionalità più ampia, dalla responsabilità dei risultati conseguiti, dalla direzione e dal controllo delle risorse umane, da poteri di programmazione e di proposta;

analogamente, proprio per la mancanza di funzioni di coordinamento, la Corte territoriale escludeva di poter attribuire l’indennità in proposito prevista dall’art. 10 del c.c.n.l. economico 2000/2001 del 20.9.2001;

2. avverso la sentenza i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con sei motivi, resistiti da controricorso dell’Azienda Ospedaliera.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo ed il secondo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 434 e 414 c.p.c. (primo motivo) e, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 434 c.p.c., in relazione agli artt. 99 e 112 c.p.c., del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e vizio di ultrapetizione (secondo motivo);

i ricorrenti addebitano alla sentenza impugnata di avere errato nel rigettare l’eccezione di inammissibilità dell’appello da essi formulata;

essi deducono che l’atto di gravame era privo della indicazione delle circostanze di fatto dedotte con il ricorso di primo grado e delle difese della convenuta, dello svolgimento del processo e delle ragioni per le quali la sentenza di primo grado era stata impugnata;

sostengono quindi che il decisum della Corte territoriale rispetto a tale eccezione era sostanzialmente privo di motivazione (primo motivo) e che la sentenza di appello, pronunciando su profili non devoluti, aveva finito per violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (secondo motivo);

i motivi sono inammissibili, perchè nel ricorso non risulta riprodotto, nelle parti salienti e rilevanti, il contenuto dell’atto introduttivo e della memoria difensiva dell’Azienda del giudizio di primo grado, così come dell’atto di appello, ovverosia degli elementi su cui la censura si dovrebbe incentrare;

la formulazione dei motivi si pone dunque in contrasto con i presupposti di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, (Cass. 24 aprile 2018, n. 10072) e di autonomia del ricorso per cassazione (Cass., S.U., 22 maggio 2014, n. 11308) che la predetta norma nel suo complesso esprime, con riferimento in particolare, qui, ai nn. 4 e 6 stessa disposizione, da cui si desume la necessità che la narrativa e l’argomentazione siano idonee, riportando anche la trascrizione esplicita dei passaggi degli atti e documenti su cui le censure si fondano, a manifestare pregnanza, pertinenza e decisività delle ragioni di critica prospettate, senza necessità per la S.C. di ricercare autonomamente in tali atti e documenti i corrispondenti profili ipoteticamente rilevanti (v. ora, sul punto, Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34469);

2. con il terzo motivo i ricorrenti denunciano ex art. 360 c.p.c., n. 4 la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. per non avere la Corte pronunciato sull’eccezione di tardiva costituzione in giudizio della convenuta, da cui derivava la preclusione, per effetto del principio di non contestazione, rispetto alla proposizione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa;

anche tale motivo è inammissibile, in quanto la motivazione della Corte territoriale si svolge su un piano valutativo degli elementi fattuali, sicchè i ricorrenti, per far constare che in ipotesi tali elementi fossero diversi da quelli da essi addotti e non contestati dalla controparte, avrebbero dovuto riportare in modo specifico i passaggi del proprio ricorso introduttivo, inserendoli in un appropriato sviluppo argomentativo coerente rispetto alle censure astrattamente proposte;

ciò non è avvenuto e dunque anche da questo punto di vista il motivo difetta della necessaria specificità;

3. il quarto motivo afferma, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso oggetto di discussione tra le parti, sostenendo che la Corte di merito avrebbe mal valutato la posizione del medico di controllo, la cui presenza sulle ambulanze era eventuale e non obbligatoria e che anche in centrale operava sporadicamente e non abitualmente, senza neppure essere alle dipendenze dell’A.O., sicchè le sue funzioni venivano svolte dai singoli operatori;

il motivo è inammissibile, sia perchè la Corte non ha “omesso” l’esame della posizione del medico sovrintendente, ma anzi l’ha valutata, aggiungendo peraltro che “comunque” e quindi anche al di là del ruolo svolto dal predetto medico, l’operatore dovesse seguire “protocolli ben definiti”, così concludendo nel complesso per l’assenza di una discrezionalità ampia quale richiesta dal livello rivendicato;

quanto al fatto che la presenza solo sporadica del medico di controllo fosse stata dedotta in primo grado e non contestata, il motivo manca della trascrizione anche solo del passaggio del ricorso introduttivo del giudizio da cui ciò dovrebbe constare, il che è sufficiente per rendere inammissibile l’assunto impugnatorio;

mancano quindi i requisiti, anche di “decisività”, richiesti per l’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto il ruolo del medico di controllo non è stato ritenuto l’unico profilo determinante ed il motivo si traduce in sostanza in una richiesta di rilettura del merito, certamente inammissibile in sede di legittimità;

4. il quinto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’Allegato 1 del CCNL Comparto sanità del 7.4.1999 in combinato disposto con l’art. 13, in relazione agli artt. 1362 e 1363 c.c.

con esso si addebita alla Corte territoriale di avere errato nell’interpretazione delle disposizioni contrattuali in relazione alla domanda volta al riconoscimento del superiore livello DS, sostenendosi che le mansioni svolte dai ricorrenti erano connotate da un grado di specialità, di responsabilità, di discrezionalità, autonomia ed esperienza specifica superiori, oltre che di infungibilità riconnessa ad apposita abilitazione, a quello proprio del livello D di inquadramento;

il motivo è infondato;

come già ritenuto da Cass. 28 agosto 2018, n. 21258 in un caso del tutto analogo “va… osservato che l’art. 13 del CCNL del Comparto sanità del 7.4.1999 (non modificato dalla contrattazione collettiva successiva, cfr. art. 8 del CCNL 19.4.2004), dopo avere precisato che il sistema di classificazione del personale è articolato in quattro categorie denominate, rispettivamente, A, 8, C e D e che nell’ambito della categoria D è prevista l’individuazione delle posizioni organizzative di cui agli artt. 20 e ss., rinvia per la individuazione delle categorie e dei profili all’Allegato 1, precisando che i diversi profili all’interno di ciascuna categoria possono anche essere collocati su livelli economici differenti, definiti come “super” e che i profili ivi collocati assumono la denominazione di “specializzato” o di “esperto”. L’Allegato 1 del CCNL 07.04.1999 (come modificato dall’allegato 1 CCNL integrativo 20.09.2001 e dall’allegato 1 CCNL 19.04.2004), come detto richiamato dall’art. 13, inquadra nell’ambito della categoria D (quella nella quale il ricorrente è inquadrato) i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell’ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale”. “Nell’ambito della categoria D” – prosegue ancora il menzionato precedente – “la posizione di livello economico super DS (quella rivendicata dal ricorrente) è, invece, attribuita ai lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono “a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente” autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti, ampia discrezionalità operativa nell’ambito delle strutture operative di assegnazione, funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane, coordinamento di attività didattica, iniziative di programmazione e proposta”, con “livelli di autonomia e di responsabilità di pari ampiezza” che “sono ribaditi, in sintonia con la declaratoria generale della categoria D livello DS, anche nella descrizione del profilo professionale DS (programmazione nell’ambito dell’attività di organizzazione dei servizi sanitari la migliore utilizzazione delle risorse umane in relazione agli obiettivi assegnati e verifica dell’espletamento delle attività del personale medesimo, collaborazione alla formulazione dei piani operativi e dei sistemi di verifica della qualità ai fini dell’ottimizzazione dei servizi sanitari, coordinamento delle attività didattiche tecnico-pratiche e di tirocinio, di formazione del personale appartenente ai profili sanitari a lui assegnate, assunzione di responsabilità diretta per le attività professionali cui è preposto, formulazione delle proposte operative per l’organizzazione del lavoro nell’ambito dell’attività affidatagli)”, laddove “in coerenza con la declaratoria generale della categoria D, il profilo professionale del Collaboratore professionale sanitario è definito come quello proprio del lavoratore che svolge le attività attinenti alla sua competenza professionale specifica – comprese funzioni di carattere strumentale quali, ad esempio, la tenuta di registri – nell’ambito delle unità operative semplici, all’interno delle quali coordina anche l’attività del personale addetto; predispone i piani di lavoro nel rispetto dell’autonomia operativa del personale assegnato e delle esigenze del lavoro di gruppo; collabora all’attività didattica nell’ambito dell’unità operativa e, inoltre, può essere assegnato, previa verifica dei requisiti, a funzioni dirette di tutor in piani formativi”:

tali dati analitici consentono di affermare che correttamente la Corte territoriale abbia sinteticamente individuato il tratto che connota le mansioni proprie del livello DS nell’ampiezza della discrezionalità, nella responsabilità per i risultati conseguiti, nella direzione e il controllo delle risorse umane e nei poteri di programmazione, profili di cui essa ha accertato l’insussistenza che è posta a base del rigetto della domanda;

risulta poi priva di pregio l’ulteriore insistenza dei ricorrenti, anche nel contesto del motivo qui in esame, su asseriti errori processuali o di valutazione della posizione del medico di controllo, per le ragioni già sopra espresse allorquando si è escluso che possano dirsi rilevanti o ammissibili le critiche mosse dai ricorrenti alla valutazione della posizione di quella figura nel contesto della questione oggetto di causa;

5. con il sesto ed ultimo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 del CCNL Comparto Sanità II biennio economico 2000-2001 del 20.9.2001;

premesso che, secondo la citata Cass. 21258/2018, “l’indennità di coordinamento di cui agli artt. 8 e 10 del c.c.n.l. Comparto Sanità del 2001 non può essere riconosciuta al personale già inquadrato nel livello D alla data di entrata in vigore della contrattazione collettiva, se non vi è stato l’effettivo svolgimento delle mansioni correlate a detto emolumento, costituendo l’attività di coordinamento una funzione autonoma e distinta dalle altre che connotano la categoria di appartenenza”, è evidente che la Corte territoriale, ritenendo appunto che mancasse il requisito del coordinamento, non ha per nulla violato quella previsione;

in realtà il motivo, attraverso la reiterazione della contraria opinione secondo cui l’attività di coordinamento vi sarebbe stata, consta ancora una volta nell’inammissibile riproposizione, sotto l’apparente profilo della violazione di norme negoziali, di una diversa lettura dei dati istruttori e di merito;

ciò anche senza contare che il riconoscimento dell’indennità di coordinamento al personale sanitario inquadrato in categoria D presuppone, secondo la costante interpretazione fornita da questa Corte dell’art. 10, comma 3 c.c.n.l. in esame, che del conferimento dello specifico incarico di coordinamento o della sua verifica con atto formale, in sede di prima applicazione, vi sia traccia documentale, sulla base di assegnazione proveniente da coloro che avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente e che abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione nonchè del personale (Cass. 27 aprile 2010, n. 100009 e poi le successive Cass. 22 settembre 2015, n. 18679 e Cass. 28 maggio 2019, n. 14507) mentre, successivamente, dopo la fase di prima applicazione, è necessaria la ricorrenza di specifici requisiti di anzianità e la rispondenza ad ulteriori criteri da fissarsi a cura delle Aziende (Cass. 18 maggio 2018, n. 12339), ovverosia di elementi tutti di cui non vi è traccia nel motivo;

6. il ricorso va quindi complessivamente disatteso e la regolazione delle spese di giudizio segue secondo soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 h ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA