Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4039 del 08/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 08/02/2022, (ud. 10/12/2021, dep. 08/02/2022), n.4039
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 38092-2019 proposto da:
D.G.D., domiciliato presso la cancelleria della CORTE
DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso
dall’avvocato MARIO MARIANO;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI MIRABELLO SANNITICO, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 140, presso lo
studio dell’avvocato PIERLUIGI LUCATTONI, rappresentato e difeso
dall’avvocato EMILIA DE TASTO;
– controricorrente –
avverso il decreto n. cronol. 217/2019 della CORTE D’APPELLO di
CAMPOBASSO, depositato il 29/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 10/12/2021 dal Presidente Relatore Dott. MAURO DI
MARZIO.
Fatto
RILEVATO
che:
1. – D.G.D. propone ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost., per un composito mezzo, nei confronti del Sindaco del Comune di Mirabello Sannitico, in qualità di Ufficiale di governo, nonché del Comune di Mirabello Sannitico, contro il decreto del 5 giugno 2019 con cui la Corte d’appello di Campobasso, dopo aver respinto, nel contraddittorio con il Comune, il suo reclamo avverso il provvedimento del locale Tribunale di rigetto della domanda volta ad ottenere l’annotazione nel registro dello stato civile che egli “e’ di nazionalità italica, individuo dotato di personalità giuridica, art. 6 D.U.D.U. dal 3 agosto 2015 Trustee e Legale rappresentante”, ha provveduto sulle spese di lite condannando il reclamante al rimborso di esse.
2. – Il Comune di Mirabello Sannitico resiste con controricorso.
3. – Non svolge invece difese il Sindaco nella indicata veste.
Diritto
RILEVATO
che:
4. – L’unico composito mezzo denuncia: “Violazione del D.P.R. n. 396 del 2000, art. 95, ed art. 91 c.p.c., nonché dei principi generali in materia di volontaria giurisdizione, in relazione all’art. 360, c.p.c., comma 1, n. 3”.
Sostiene il ricorrente per un verso che il procedimento instaurato sarebbe da ricomprendere nell’ambito della volontaria giurisdizione, nella quale, in via generale, non sarebbe configurabile la soccombenza quale presupposto della condanna alle spese.
Per altro verso il rimborso delle spese sarebbe stato disposto in favore del Comune che, in effetti, avrebbe dovuto essere estromesso dal giudizio, poiché unico legittimato a partecipare al procedimento era solo ed esclusivamente il Sindaco dello stesso Comune, nella sua qualità di Ufficiale di Governo, in quanto responsabile dello stato civile e dell’anagrafe. Difatti “l’allora istante aveva provveduto alla notifica del ricorso principalmente “al sindaco del Comune di Mirabello Sannitico in qualità di Ufficiale del governo”, mentre, “si costituiva in giudizio “il Comune di Mirabello Sannitico”, sicché “il Giudice avrebbe dovuto dichiarare l’estromissione dello stesso Ente il quale (pur se destinatario di una copia dell’atto) non aveva alcun interesse a partecipare al giudizio poiché privo di legittimazione passiva”.
Considerato che:
5. – Il ricorso straordinario – ammissibile indipendentemente dalla natura del procedimento, giacché diretto ad impugnare la statuizione sulle spese: v. p. es. Cass. 28 luglio 2020, n. 15995; Cass. 11 aprile 2017, n. 9348; Cass. 20 luglio 2015, n. 15131 – è manifestamente infondato.
5.1. – Quanto al primo aspetto della censura, concernente l’incompatibilità della statuizione sulle spese con la natura volontaria del procedimento di cui al D.P.R. n. 396 del 2000, art. 95, regolato dal rito camerale ai sensi del successivo art. 96, è assorbente l’osservazione che è legittima la condanna alle spese giudiziali nel procedimento promosso in sede di reclamo, ex art. 739 c.p.c., avverso provvedimento reso in Camera di consiglio, atteso che ivi si profila comunque un conflitto tra parte impugnante e parte destinataria del reclamo, la cui soluzione implica una soccombenza che resta sottoposta alle regole dettate dall’art. 91 c.p.c. e ss., e che, inoltre, se lo sviluppo del procedimento nella fase di impugnazione non può ovviamente conferire al procedimento stesso carattere contenzioso in senso proprio, si deve tuttavia riconoscere che in tale fase le posizioni delle parti con riguardo al provvedimento dato assumono un rilievo formale autonomo, che dà fondamento alla applicazione estensiva dell’art. 91 cit.. (Cass. 28 novembre 2017, n. 28331; Cass. 12 maggio 2010, n. 11503; Cass. 16 maggio 2007, n. 11320).
5.2. – Quanto al secondo aspetto il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente assume di aver inizialmente “provveduto alla notifica del ricorso principalmente “al sindaco del Comune di Mirabello Sannitico in qualità di Ufficiale del governa”, e cioè – par di comprendere – di aver inteso istituire il contraddittorio con il Sindaco, nella veste menzionata, e non con il Comune, mentre “si costituiva in giudizio “il Comune di Mirabello Sannitico”. Occorre però constatare che il controricorrente afferma invece che “nel giudizio dinanzi alla Corte d’appello di Campobasso si è costituito il Comune di Mirabello Sannitico unico destinatario della notifica del “ricorso” introduttivo del giudizio”.
Orbene, considerato che il ricorso si fonda sull’assunto dell’instaurazione del contraddittorio non già nei confronti del Comune, bensì del suo Sindaco, quale Ufficiale di governo, e dunque si fonda sull’atto introduttivo del giudizio radicato dinanzi al Tribunale, è assorbente il rilievo che detto atto non è “localizzato”, come previsto dal numero 6 dell’art. 366 c.p.c., (sull’esigenza di localizzazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso per cassazione v. da ult. Cass. 10 dicembre 2020, n. 28184).
6. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del Comune di Mirabello Sannitico, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2022