Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4038 del 20/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4038 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

ORDINANZA
sul ricorso 3711-2013 proposto da:
CPC – COMPAGNIA PROGETTI E COSTRUZIONI SRL già SpA
con unico socio in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI
41, presso lo studio dell’avvocato CIERI PAOLO, che la rappresenta e
difende, giusta delega in calce al ricorso per regolamento di
competenza;
– ricorrente contro
COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE
COMMERCE EXTERIEUR COFACE S.A. in persona del suo
preposto e legale rappresentante, succeduta alla Coface – Compagnia di
Assicurazioni e Riassicurazioni SpA per fusione per incorporazione,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE

Data pubblicazione: 20/02/2014

GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato SCIUTO FILIPPO,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SCOFONE
CARLINO, giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –

GEM SRL IN LIQUIDAZIONE ED IN CONCORDATO
PREVENTIVO;
– intimata avverso l’ordinanza R.G. 751/2012 del TRIBUNALE di MILANO,
depositata il 10/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA
BARRECA.
PREMESSO IN FATTO
Compagnia Progetti e Costruzioni S.r.l. (d’ora innanzi CPC) ha
proposto istanza di regolamento di competenza avverso l’ordinanza in data 10
gennaio 2013 con la quale il Tribunale di Milano — Sezione Specializzata in
materia d’impresa, in persona del giudice istruttore, ha sospeso il procedimento
pendente col n. 751/2012, ritenendo la pregiudizialità, ai sensi dell’art. 295 cod.
proc. civ., del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Roma con il n.
22169/2011.
La Compagnie Francaise d’Assurance pour le Commerce Extérieeur
Coface S.A. (d’ora innanzi Coface) si è difesa con controricorso.
L’altra intimata GEM Sri in liquidazione e in concordato preventivo
(d’ora innanzi GEM) non si è difesa.
Il Pubblico Ministero ha depositato, in data 14 ottobre 2013, conclusioni
scritte, con le quali ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

La CPC

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.- Va premesso che, con contratto del giugno 2009, la CPC subappaltava alla
GEM dei lavori, previo rilascio da parte della subappaltatrice, ai sensi dell’art.
25 del contratto, di una <>, che veniva emessa dalla
Coface, <>; che nel marzo 2011 la CPC agiva nei
confronti di GEM dinanzi al Tribunale di Roma per inadempimento
contrattuale, lamentando anche l’abbandono del cantiere, e chiedendo la
risoluzione del contratto, la restituzione dei pagamenti effettuati fino a quella
data e le penali contrattuali concordate per l’inadempimento; che, inoltre,
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nonché contro

Il provvedimento impugnato ha sospeso la causa pendente dinanzi al Tribunale
di Milano in attesa della definizione, con sentenza passata in giudicato,
dell’altra, ritenendo che questa causa sia pregiudiziale perché finalizzata
all’accertamento del credito contestato. Ha ritenuto che il giudizio sospeso sia
relativo alla prestazione della garanzia accessoria a tale credito, reputando che
la stessa non possa essere qualificata come contratto autonomo di garanzia e
che invece debba qualificarsi come fideiussione, con esclusione del beneficio
della previa escussione del garantito.
1.2.- Parte ricorrente deduce l’assenza del rapporto di pregiudizialità tra i due
giudizi, quindi la violazione dell’art. 295, in relazione all’art. 360 n. 3 cod.
proc. civ., richiamando la giurisprudenza di legittimità che esclude che la causa
pendente tra creditore e fideiussore possa essere sospesa in quanto pregiudicata
dalla causa pendente tra debitore principale e creditore. Aggiunge che la causa
tra creditore e garante ha parti, petitum e causa petendi diversi dalla
controversia nella quale debitore principale e creditore richiedono
l’accertamento dei loro rapporti.
Svolge quindi ulteriori considerazioni circa la differenza tra la fideiussione e il
contratto autonomo di garanzia, sostenendo che nel caso in oggetto ricorrerebbe
quest’ultima fattispecie, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di
Milano. Pertanto la CPC per escutere la garanzia dalla Coface non dovrebbe
attendere l’accertamento dei rapporti con il subappaltatore, demandato al
Tribunale di Roma. Aggiunge che, all’esito delle due cause, non potrebbe
esservi conflitto di giudicati, essendo diversi sia l’oggetto che le parti dei due
giudizi: il primo, pendente dinanzi al Tribunale di Roma tra CPC e GEM, ha
per oggetto l’accertamento dell’inadempimento delle parti del contratto di
subappalto; il secondo, pendente dinanzi al Tribunale di Milano tra CPC e
Coface, ha per oggetto la validità della garanzia assicurativa; con conseguente
diversità di causa petendi e petitum.
1.3.- Osserva la resistente che l’asserita violazione dell’art. 295 cod. proc. civ.
sarebbe dovuta passare necessariamente per la deduzione delle norme relative
all’interpretazione dei contratti, che si assumono violate nella decisione assunta
dal Tribunale di Milano, specificamente quanto alla qualificazione del contratto
come fideiussione piuttosto che come contratto autonomo di garanzia. Non
avendo la ricorrente indicato tali norme, il ricorso sarebbe inammissibile.
La resistente, nel merito, svolge ulteriori ampie considerazioni sulla distinzione
tra i due tipi di garanzia, al fine di concludere per la correttezza della
qualificazione data dal Tribunale al contratto in essere tra le parti, come
fideiussione, priva del beneficio dell’escussione.
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avendo invano escusso la garanzia, la CPC otteneva dal Tribunale di Milano un
decreto ingiuntivo nei confronti della Coface; che quest’ultima proponeva
opposizione ai sensi dell’art. 645 cod. proc. civ., chiamando in causa anche
GEM e chiedendo, unitamente alla subappaltatrice, frattanto costituitasi, che il
giudizio fosse sospeso in attesa della definizione del giudizio pendente tra CPC
e GEM dinanzi al Tribunale di Roma.

Conclude nel senso che, attesa tale ultima qualificazione, si potrebbe verificare
l’eventualità di giudicati contrastanti, qualora il Tribunale di Milano accogliesse
la domanda di CPC ed il Tribunale di Roma, invece, rigettasse le sue domande
verso la GEM ed accogliesse le domande riconvenzionali di quest’ultima.

Come rilevato dal pubblico ministero, la decisione del presente regolamento
può prescindere dalla soluzione della questione interpretativa del contratto su
cui si sono soffermate le parti, non sussistendo perciò nemmeno la ragione di
inammissibilità del ricorso prospettata dalla resistente.
Ed invero, in base alla giurisprudenza di legittimità richiamata nelle conclusioni
del procuratore generale, che qui si intende ribadire, l’obbligazione di garanzia,
pur essendo sussidiaria rispetto all’obbligazione garantita, in quanto diretta ad
assicurare l’adempimento di una prestazione risultante da un rapporto a cui il
fideiussore è rimasto estraneo, ha, tuttavia, una propria individualità giuridica,
cioè un oggetto e un titolo del tutto distinti dall’obbligazione principale. In
particolare, la fideiussione semplice può essere fatta valere appena il debitore si
sia reso inadempiente, non essendo all’uopo necessario che egli venga
inutilmente escusso in tutto o in parte, onde l’esercizio della relativa azione non
è condizionato all’esperimento di un separato giudizio diretto a conseguire la
prestazione principale. Questa particolare autonomia delle due obbligazioni, pur
collegate tra loro dalla comune finalità di un medesimo adempimento,
nell’escludere ogni rapporto di pregiudizialità dell’una all’altra, non autorizza
neppure il ricorso alla sospensione necessaria del processo, configurabile, per il
preciso disposto di cui all’art 295 cod proc civ, nei casi di pendenza di altro
procedimento, avente ad oggetto una questione, che dev’essere preventivamente
decisa con efficacia di giudicato (così Cass. n. 2454/63; ma cfr., di recente,
anche Cass, ord. n. 26470/11).
2.1.- I principi di cui sopra conseguono all’autonomia delle obbligazioni, del
debitore principale e del fideiussore, nonché al rapporto di solidarietà che li
lega, sicché, come pure rilevato dal pubblico ministero, va applicato l’art. 1306,
comma primo, cod. civ. e va escluso il litisconsorzio necessario.
Conseguentemente va escluso che possa esservi un conflitto di giudicati, in
senso tecnico, tra la sentenza che decide sull’esistenza e l’entità del credito
vantato nei confronti del debitore principale e quella che decide sul credito
vantato nei confronti del fideiussore: il principio secondo cui la sentenza
pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido non ha effetto contro gli
altri debitori è applicabile anche all’obbligazione solidale fideiussoria, tanto più
che nella solidarietà fideiussoria l’interesse passivo non è collettivo, come
nell’ordinaria solidarietà, ma è individuale di ciascuno dei coobbligati ed
eterogeneo, sicché appare di maggiore evidenza l’autonomia della posizione del
fideiussore rispetto al rapporto fra creditore e debitore principale, cui il
giudicato si riferisce (Cass. n. 4292/76).

Ric. 2013 n. 03711 sez. M3 – ud. 15-01-2014
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2.- Il ricorso è fondato.

Va premesso che si ha un conflitto di giudicati, rilevante ai fini della
sospensione ex art.295 cod. proc. civ., quando tra due cause sussiste un
rapporto di pregiudizialità in senso tecnico giuridico e non anche di
pregiudizialità in senso meramente logico, sicché la sospensione può essere
disposta unicamente quando in un altro giudizio debba essere decisa una
questione pregiudiziale intesa nel primo senso (così, da ultimo, anche Cass. ord.
n.27932/11); si ha pregiudizialità in senso tecnico giuridico soltanto qualora la
definizione di una controversia costituisca l’indispensabile antecedente logico
giuridico dell’altra, l’accertamento del quale debba avvenire con efficacia di
cosa giudicata (cfr., tra le tante, Cass. n. 12233/07).
3.1.- Nel caso di specie, se si mantiene ferma la qualificazione del rapporto tra
CPC e Coface come di fideiussione, si ha che effettivamente, come rilevato da
Coface, il giudizio dinanzi al Tribunale di Milano debba accertare
l’inadempimento di GEM —a differenza del caso in cui si qualifichi quel
rapporto come nascente da un contratto autonomo di garanzia. Sotto questo
profilo l’accertamento dell’inadempimento di GEM, ove compiuto dinanzi al
Tribunale di Roma, potrebbe fungere da antecedente logico dell’accertamento
della sussistenza dell’obbligazione di Coface; esso, però, per la premessa
appena svolta, non potrà mai costituire un antecedente logico-giuridico in senso
tecnico, poiché la sentenza che l’accertasse nei rapporti tra CPC e GEM non
potrebbe essere opposta a Coface, quindi non potrebbe mai acquisire valore di
cosa giudicata nei confronti di quest’ultima società.
Nell’ipotesi inversa, prospettata invece dalla resistente, si avrebbe tutt’al più un
conflitto logico di giudicati, non anche un conflitto in senso tecnico giuridico,
proprio in ragione della diversità dei soggetti, ma anche dei titoli delle rispettive
obbligazioni, allo stesso modo in cui può verificarsi che si abbiano giudicati
contrastanti, sotto il profilo logico appunto, nei rapporti tra lo stesso creditore e
diversi debitori solidali. Ove poi la società garante intendesse valersi del
giudicato favorevole eventualmente sopravvenuto ai sensi dell’art. 1306,
comma secondo, cod. civ. potrebbe farlo sia in corso di causa che quale
giudicato sopravvenuto successivo (cfr. Cass. ord. n. 21565/11, in
motivazione).
In conclusione, va ribadito che non sussiste un rapporto di pregiudizialità

necessaria, tale da imporre la sospensione ai sensi dell’art. 295 cod.
proc. civ., tra il giudizio di risoluzione contrattuale promosso dal
subappaltante verso il subappaltatore per l’inadempimento di questi ed
Ric. 2013 n. 03711 sez. M3 – ud. 15-01-2014
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3.- I principi di cui sopra non vengono superati dagli argomenti spesi dalla
resistente per sostenere che l’eventualità di giudicati contrastanti si
realizzerebbe qualora il Tribunale di Milano accogliesse la domanda della
subappaltante nei confronti del fideiussore per l’inadempimento del
subappaltatore ed il Tribunale di Roma, invece, rigettasse le domande della
prima società verso la società subappaltatrice (in particolare, quella di
risoluzione contrattuale per inadempimento) ed accogliesse invece le domande
riconvenzionali di quest’ultima.

Il ricorso va perciò accolto.
4.- L’accoglimento dell’istanza per regolamento di competenza comporta che il
giudizio debba proseguire dinanzi al Tribunale di Milano, in persona del
medesimo magistrato.
Come rilevato anche dal pubblico ministero, non può certo essere accolta la
richiesta della ricorrente di disporre la prosecuzione del giudizio dinanzi ad un
giudice diverso da quello che l’ha sospeso.
L’art. 383, comma primo, cod. proc. civ., laddove prevede che, nel caso di
cassazione con rinvio ivi disciplinato, la Corte rinvia la causa ad altro giudice di
grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata non è applicabile al
di fuori dell’ipotesi disciplinata, trattandosi di deroga al principio del giudice
naturale.
D’altronde l’art. 49 cod. proc. civ., proprio in ossequio a tale ultimo principio
costituzionale, stabilisce che, con l’ordinanza di regolamento di competenza, la
Corte dà i provvedimenti necessari per la prosecuzione del processo davanti al
giudice che dichiara competente. Ne segue che quando, come nel caso di
specie, il giudizio debba proseguire per essere illegittimo il provvedimento di
sospensione, non possa che proseguire dinanzi al giudice che tale
provvedimento abbia adottato.
4.1.- Pur non ostando il nuovo testo dell’art. 91, comma primo, cod. civ. ad una
pronuncia sulle spese del regolamento di competenza con la presente ordinanza
(cfr. Cass. n. 21565/11, citata nelle conclusioni del pubblico ministero), il
Collegio ritiene che tale pronuncia possa essere rimessa al giudice del merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e ordina la
prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Milano, in persona del
medesimo giudice. Spese rimesse.
Roma, 15 gennaio 2014.

Il Presidente

il giudizio promosso dallo stesso subappaltante nei confronti del
fideiussore per escutere la garanzia prestata per l’inadempimento del
subappaltatore, attese l’autonomia dei rapporti e la diversità dei
soggetti, malgrado il carattere accessorio della garanzia; il rapporto di
pregiudizialità necessaria sussiste solo allorché una situazione
sostanziale rappresenti fatto costitutivo o comunque elemento fondante
della fattispecie di altra situazione sostanziale, e tale non è, nell’ipotesi
considerata, l’inadempimento del subappaltatore, non potendo questo
essere accertato con efficacia di giudicato nei confronti del fideiussore
in giudizio cui quest’ultimo è estraneo.

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