Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4038 del 18/02/2020
Cassazione civile sez. I, 18/02/2020, (ud. 30/09/2019, dep. 18/02/2020), n.4038
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24103-2018 proposto da:
A.Z., rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA SCHERA e
domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata il
26/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
30/09/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Con decreto del 26.6.2018 il Tribunale di Campobasso respingeva il ricorso interposto da A.Z., ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di protezione internazionale emesso dalla Commissione territoriale di Salerno, sezione di Campobasso, in data 18.12.2015.
Propone ricorso per la cassazione della decisione di rigetto l’ A. affidandosi ad un unico motivi.
Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo il ricorrente deduce la nullità del decreto impugnato per illogicità e carenza della motivazione, perchè il Tribunale avrebbe respinto la domanda volta ad ottenere la protezione sussidiaria o umanitaria senza valutare l’effettiva situazione del Paese di provenienza nè la condizione di vulnerabilità del richiedente.
La censura è inammissibile. Il ricorso è soggetto, ratione temporis, all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo in vigore a seguito della novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. n. 134 del 2012, e quindi il vizio di motivazione dev’essere interpretato “… alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv.629830). Il ricorrente non deduce alcun profilo di apparenza, irriducibile contrasto o incomprensibilità della motivazione, ma propone soltanto una generica censura di insufficienza, contestando la sommarietà e superficialità dell’esame della situazione di fatto condotta dal giudice di merito. Ne consegue che la censura non supera il limite di ammissibilità derivante dall’applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo successivo alla novella del 2012.
In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva nel presente giudizio di legittimità da parte del Ministero intimato.
Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dell’art. 13, comma 1-quater, , inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dei presupposti processuali per l’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per la stessa impugnazione, se dovuto.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 30 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020