Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4038 del 18/02/2011

Cassazione civile sez. I, 18/02/2011, (ud. 17/01/2011, dep. 18/02/2011), n.4038

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:

F.V., elettivamente domiciliato in Roma, via Ciro

Menotti 24, presso l’avv. Caponetti Pietro, che lo rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero della Giustizia in persona del Ministro, domiciliato in

Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello

Stato, che lo rappresenta e difende ex lege;

– resistente –

avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6888/08;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 17.1.2011 dal

Relatore Cons. Dr. Carlo Piccininni;

E’ presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale

Dott. PRATIS Pierfelice.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Ministero della Giustizia depositava memoria difensiva presso questa Corte ai sensi dell’art. 47 c.p.c., con riferimento a regolamento di competenza proposto da F.V. con atto notificato il 3.6.2008 avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, aveva dichiarato la propria incompetenza, ravvisata viceversa in favore del Tribunale di Sulmona.

Il F. ometteva tuttavia di depositare il ricorso, circostanza che ne comporta l’improcedibilità (art. 369 c.p.c.), così come proposto dal consigliere relatore designato ai sensi degli artt. 377 e 380 bis c.p.c..

Quanto alle spese processuali, il ricorrente con memoria ex art. 378 c.p.c. ne ha sostenuto l’addebitabilita al Ministero, che avrebbe iscritto a ruolo la causa dopo il decorso del termine di venti giorni, stabilito dall’art. 47 c.p.c. per il deposito di memorie, e quindi tardivamente.

In punto di fatto il rilievo è corretto (il ricorso per regolamento di competenza era stato notificato il 3.6.2008, mentre la memoria ex art. 47 c.p.c. risulta depositata il 25.6.2008, data dell’avvenuta iscrizione a ruolo) e ciò comporta che il F. non può essere condannato al pagamento delle spese processuali del Ministero.

Quest’ultimo non può comunque essere condannato al pagamento delle spese del ricorrente che, con l’omessa iscrizione a ruolo, ha dato causa all’improcedibilità del ricorso.

Ne consegue che le spese processuali sostenute dalle parti in questa fase di giudizio per gli atti dalle stesse compiuti devono rimanere a carico di chi le ha anticipate ed il Collegio nulla deve statuire al riguardo.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

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