Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4037 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. I, 18/02/2020, (ud. 30/09/2019, dep. 18/02/2020), n.4037

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22492-2018 proposto da:

K.M., rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO DEL

VECCHIO e domiciliato presso la cancelleria della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata il

28/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/09/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 28.6.2018 il Tribunale di Campobasso respingeva il ricorso interposto da K.M., ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di protezione internazionale emesso dalla Commissione territoriale di Salerno, sezione di Campobasso, in data 8.11.2017.

Propone ricorso per la cassazione della decisione di rigetto il K. affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso il Ministero dell’interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la nullità del decreto impugnato in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 per violazione dell’art. 132 c.p.c. perchè il Tribunale avrebbe deciso sulla scorta di una motivazione meramente apparente.

La censura è infondata: dalla lettura del decreto impugnato risulta che il giudice di merito ha indicato adeguatamente le ragioni poste a fondamento del proprio convincimento. Il ricorrente non allega, del resto, alcuna circostanza specifica che valga a superare quanto ritenuto dal Tribunale, e sotto questo profilo la censura risulta anche essere carente della necessaria specificità.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2017, artt. 2 e 14 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè il Tribunale avrebbe erroneamente denegato il beneficio della protezione sussidiaria, senza considerare il danno grave alla persona del richiedente e la condizione del suo Paese di origine, ed in particolare dell’area del (OMISSIS), nella quale si registrerebbe una situazione di insicurezza derivante da frequenti attacchi terroristici diretti contro luoghi di culto, uffici pubblici, scuole, strutture delle forze di sicurezza locali, mercati e mezzi di trasporto pubblico. A sostegno di tale allegazione, il ricorrente richiama alcuni precedenti, sia di questa Corte che di altri giudici di merito, che confermerebbero tale contesto.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè il Tribunale avrebbe erroneamente denegato anche il beneficio della cd. protezione umanitaria, senza considerare la condizione di vulnerabilità del richiedente, ed in particolare la sua giovane età.

Le due censure, che possono essere esaminate congiuntamente, sono inammissibili: il ricorrente non allega alcuna specifica circostanza idonea a superare le argomentazioni del giudice di merito, che ha ritenuto da un lato l’irrilevanza della storia narrata dal K. ai fini del riconoscimento della invocata protezione internazionale, trattandosi di vicenda di carattere personale; dall’altro, l’insussistenza, nella zona del (OMISSIS), di una situazione di violenza indiscriminata o di insicurezza diffusa rilevante ai fini della concessione della protezione sussidiaria, fondando tale valutazione sul contenuto del “più recente report del Ministero degli esteri, consultato a febbraio 2018”; ed infine, non sussistente in capo al K. alcuna condizione di vulnerabilità rilevante ai fini della concessione della protezione umanitaria e l’assenza di legami specifici e personali tra il predetto e l’Italia.

Sul punto, se da un lato questa Corte ha affermato che il giudice di merito, nel fare riferimento alle cd. fonti privilegiate di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 deve indicare la fonte in concreto utilizzata nonchè il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13449 del 17/05/2019, Rv.653887) e che la predetta fonte dev’essere aggiornata alla data della decisione (Cass. Sez.1, Ordinanza n. 13897 del 22/05/2019, Rv.654174), pur tuttavia ciò non può valere ad esonerare il ricorrente dall’onere di allegazione delle specifiche circostanze ritenute decisive ai fini del riconoscimento dell’invocata misura di protezione. Ne discende che il motivo di ricorso che mira a contrastare l’apprezzamento delle fonti condotto dal giudice di merito deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base la Corte territoriale ha deciso siano state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre e più aggiornate e incisive fonti qualificate. Solo laddove dalla censura emerga la precisa dimostrazione di quanto precede, infatti, può ritenersi violato il cd. dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice del merito, nella misura in cui venga cioè dimostrato che quest’ultimo abbia deciso sulla scorta di notizie ed informazioni smentite da altri dati precisi e tratte da fonti non più attuali. In caso contrario, la semplice e generica allegazione dell’esistenza di un quadro generale del Paese di origine del richiedente la protezione differente da quello ricostruito dalla Corte di Appello si risolve nell’implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dei presupposti processuali per l’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 30 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA