Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4036 del 20/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4036 Anno 2018
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: DELL’UTRI MARCO

ORDINANZA
sul ricorso 4409-2017 proposto da:
CONSULENT SRL, in persona dell’amministratore unico,
elettivamente domiciliata in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo
studio dell’avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROLANDO PINI;
– ricorrente contro
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA, in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in RONIA, VIA GIULIA N.
66, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO ROSSI, che la
rappresenta e difende;
– con troricorrente avverso la sentenza n. 2305/2016 della CORTE D’APPELLO di
BOLOGNA, emessa il 16/12/2016;

Data pubblicazione: 20/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 13/12/2017 dal Consigliere Dott. NL\RCO

DELL’UT1U.

Ric. 2017 n. 04409 sez. M3 – ud. 13-12-2017
-2-

rilevato che, con sentenza resa in data 5/1/2017, la Corte
d’appello di Bologna ha confermato la decisione con la quale il giudice
di primo grado ha rigettato la domanda proposta dalla Consulent s.r.l.
per la condanna della Kuwait Petroleum Italia s.p.a. al risarcimento
dei danni derivanti dall’inadempimento della società convenuta
all’obbligo di procedere alla tempestiva bonifica e alla conseguente

concesso in locazione alla società convenuta, e per cui le parti
avevano convenuto un accordo di risoluzione e (quindi) di riconsegna
anticipata, condizionato all’esecuzione della predetta bonifica a cura e
spese della società conduttrice;
che, a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale, dopo
aver rilevato l’inammissibilità dell’introduzione, da parte della
Consulent s.r.I., di motivi nuovi rispetto a quelli sulla base dei quali
era stata originariamente fondata la domanda, ha comunque
evidenziato come le parti non avessero mai provveduto alla
determinazione di un termine per l’esecuzione della promessa
bonifica e della conseguente riconsegna del terreno da parte della
Kuwait Petroleum Italia s.p.a., da tanto derivando l’insussistenza di
alcun inadempimento della società convenuta e di alcun dovere della
stessa di provvedere al risarcimento del danno rivendicato dalla
Consulent s.r.I.;
che, avverso la sentenza d’appello, la Consulent s.r.l. ha proposto
ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;
che la Kuwait Petroleum Italia s.p.a. resiste con controricorso;
che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla
proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis le
/
parti hanno presentato memoria;

considerato che, con il motivo d’impugnazione proposto, la
società ricorrente censura la sentenza d’appello per violazione o falsa
applicazione dell’art. 1375 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.),
3

riconsegna di un terreno che la Consulent s.r.l. aveva in precedenza

per avere la corte territoriale eluso la questione di diritto
originariamente posta dalla società appellante, consistente
nell’invocata verifica dell’esistenza di un parametro giuridico di
valutazione della regolarità della condotta contrattuale della società
avversaria nella realizzazione delle operazioni di bonifica concordate
con l’accordo di risoluzione anticipata del contratto di locazione:

richiamata in ricorso che, pur non prevedendo espressamente il
rispetto di termini specifici per la realizzazione delle operazioni di
bonifica dei siti inquinati, ne impone comunque il compimento in
tempi certamente più contenuti rispetto a quelli nella specie utilizzati
dalla società avversaria, cui dev’essere pertanto addebitata la
responsabilità per il ritardo nell’adempimento delle obbligazioni
promesse, in coerenza al dovere di eseguire il contratto secondo
buona fede, ai sensi dell’art. 1375 c.c.;
che il motivo è inammissibile;
che, al riguardo, osserva il Collegio come l’odierna società
ricorrente abbia inammissibilmente limitato la propria impugnazione
alla contestata violazione delle norme sulla ricostruzione dei
presupposti della responsabilità contrattuale Kuwait Petroleum Italia
s.p.a. (con particolare riferimento al testo dell’art. 1375 c.c.),
trascurando la circostanza che l’unica motivazione che avrebbe potuto
e dovuto essere impugnata (arg. ex Cass., sez. un. n. 3840 del 2007)
era quella in forza della quale il giudice

a quo

ha rilevato

l’inammissibile introduzione, da parte della Consulent s.r.I., di motivi
nuovi rispetto a quelli sulla base dei quali era stata originariamente
fondata la domanda, con il conseguente rilievo dell’inammissibilità del
mutamento della domanda in appello e del passaggio in giudicato
dell’affermazione del primo giudice concernente la mancata
pattuizione, tra le parti, di un termine finale per l’esecuzione delle
opere di bonifica;
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parametro nella specie individuabile nella normativa pubblicistica

che, sulla base di tali premesse, la (corretta) censura non
proposta dalla società ricorrente sarebbe stata unicamente quella
afferente la prospettata violazione dell’art. 345 c.p.c.;
che, peraltro, pur quando volesse procedersi a una riqualificazione
della domanda nella (corretta) prospettiva appena indicata (sulla
scorta dei principi argomentativi derivabili da Cass. Sez. Un. n. 17931

sottrarrebbe al rilievo di un’irriducibile e assoluta genericità (cfr.
Cass. Sez. Un. n. 7074 del 2017), avendo la società ricorrente, dopo
aver invocato l’applicabilità della normativa di settore invocata in
ricorso, omesso di individuare i fatti originariamente introdotti con la
domanda che avrebbero giustificato la rilevanza di quella normativa,
segnatamente sotto il profilo della necessaria sollecitudine
nell’adempimento contrattuale della Kuwait Petroleum Italia s.p.a.;
che, allo stesso modo, là dove la postulazione della Consulent
s.r.l. avesse dovuto intendersi nella prospettiva della responsabilità
extracontrattuale della società avversaria, resterebbe in ogni caso
confermata l’assoluta carente individuazione, da parte della
ricorrente, delle ragioni per cui i fatti originariamente allegati
(sebbene in relazione all’art. 1375 c.c.) avrebbero giustificato la
qualificazione della domanda in qui termini, anche ex officio in sede
d’appello;
che, sulla base delle argomentazioni sin qui indicate, dev’essere
dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna della
ricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle
spese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di
cui dispositivo, oltre al pagamento del doppio contributo ai sensi
dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002;

5

del 2013), la censura critica della Consulent s.r.l. comunque non si

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di
legittimità, liquidate in complessivi euro 20.000,00, oltre alle spese
forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00,
e agli accessori come per legge.

dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile — 3, il 13 dicembre 2017.

I Pr esidente
ele Frasca

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,

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