Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4036 del 19/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 19/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 19/02/2010), n.4036

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,

via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.C., elettivamente domiciliata in Roma, via Granisci

14, presso l’avv. GIGLIO Antonella, che la rappresenta e difende,

unitamente al l’avv. MASPERO Eugenio, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 43/35/04 del 25/11/04.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/1/10 dal Relatore Cons. Dr. Paolo D’Alessandro;

lette le conclusioni scritte del PM, che ha chiesto l’accoglimento

del ricorso per manifesta fondatezza.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per Cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che ha accolto l’appello della contribuente contro la pronuncia di primo grado, che aveva respinto il suo ricorso contro il silenzio-rifiuto formatosi su istanze di rimborso IRAP. La contribuente resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata quanto all’affermazione secondo cui sarebbero esenti da IRAP le attività, come quella di avvocato, che non potrebbero svolgersi senza il contributo personale del professionista.

1.1.- Il mezzo è manifestamente fondato.

In tema di IRAP, questa Corte ha affermato che, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1 (nella versione vigente fino al 31 dicembre 2003) e all’art. 53, comma 1, del citato D.P.R. (nella versione vigente dal 1^ gennaio 2004) è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (Cass. 3676/07 ed altre).

Essa ha inoltre chiarito che il concetto di autonoma organizzazione non postula che la struttura organizzata sia in grado di funzionare in assenza del titolare, nè assume alcun rilievo, ai fini dell’esclusione di tale presupposto, la circostanza che l’apporto del titolare sia insostituibile per ragioni giuridiche o perchè la clientela si rivolga alla struttura in considerazione delle sue particolari capacità (Cass. 5011/07).

Sgombrato il campo dalla questione della imprescindibilità della presenza del professionista, l’accertamento di fatto riguardo alla sussistenza o meno del requisito della autonoma organizzazione risulta del tutto mancante.

2.- La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della CTR Lombardia, che procederà ad un nuovo esame dell’appello del contribuente, facendo applicazione dei principi di diritto enunciati sub 1.1.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2010

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