Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4036 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. I, 18/02/2020, (ud. 30/09/2019, dep. 18/02/2020), n.4036

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24144/2018 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in Campobasso, via Mazzini

112, presso lo studio dell’avv. Ennio Cerio, che lo rappresenta e

difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1304/2018 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO,

depositata il 26/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/09/2019 da Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- M.A., cittadino (OMISSIS) ((OMISSIS) – (OMISSIS)), ha proposto ricorso avanti al Tribunale di Campobasso avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Salerno (Sezione di Campobasso) di diniego di riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria), come pure di quello di riconoscimento della protezione umanitaria.

Con decreto depositato in data 26 giugno 2018, Il Tribunale molisano ha rigettato il ricorso.

2.- Con riguardo al tema del diritto al rifugio, il Tribunale ha osservato che il racconto del richiedente, relativo a un “presunto legame omossessuale”, era affatto “fumoso” e di “vaghezza assoluta”. Quanto al punto della protezione sussidiaria, ha rilevato che “non risulta che la Nigeria nel suo territorio sia in preda alla guerra civile o a situazioni di conflitto interno ad essa paragonabili” e che “la violenza dovuta alle forze terroriste… attiene solo ad alcuni territori ((OMISSIS)), mentre altri, come (OMISSIS), sono da essi assai distanti”, richiamandosi in proposito al “più recente report di Amnesty International (febbraio 2018)” (nonchè a (OMISSIS)). In relazione alla richiesta di protezione umanitaria, ha riscontrato che il richiedente non presenta “alcuna malattia, essendo in età adulta” ed è “privo di legami specifici e personali con il nostro Paese”.

3.- Avverso questo provvedimento M.A. propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo.

Il Ministero non ha svolto difese nel presente grado del giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Il motivo di ricorso proposto dal ricorrente – riferito al tema della protezione sussidiaria, come a pure a quello della protezione umanitaria – assume violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.

In particolare, il ricorrente rimprovera al decreto impugnato la mancanza di “valutazione, mediante fonti autorevoli, della situazione del paese di origine del richiedente, cui il giudice del merito era tenuto. La misura di protezione internazionale è stata negata sul rilievo che non in tutto il paese di origine del richiedente la situazione sarebbe caratterizzata da violenza indiscriminata. In particolare la carenza di indagine e la conseguente violazione del citato art. 8 si coglie dalla genericità delle informazioni relative alla condizione generale della (OMISSIS)”.

La detta violazione del dovere di cooperazione istruttoria – precisa poi il ricorrente – non si verifica, peraltro, solo per il tema della protezione sussidiaria: il “Tribunale si è limitato a valutare solamente tre aspetti della protezione umanitaria”; tuttavia, tale protezione può essere riconosciuta anche “in caso di temporanea impossibilità di rimpatrio a causa dell’insicurezza del paese o della zona di origine”.

5.- Il motivo di ricorso è inammissibile.

Quanto al tema della protezione sussidiaria, va rilevato che il Tribunale ha esaminato l’articolata situazione socio politica della (OMISSIS): sulla scorta, in specie, delle risultanze fornite da un report di Amnesty International da ritenersi senz’altro aggiornato (oltre che del rapporto COI). Nè il ricorrente illustra le ragioni per cui, contro ogni evidenza, ritiene tale report proveniente da fonte “non autorevole”; e neppure indica fonti che vengano a smentire le informazioni contenute in detto report.

Pertanto, il motivo appare in sostanza inteso alla richiesta di un nuovo esame del merito della situazione del Paese di origine del ricorrente.

Quanto alla richiesta di protezione umanitaria, è da rilevare, poi, che il ricorso non viene neppure a indicare la sussistenza di una situazione di vulnerabilità che sia specifica alla persona del richiedente.

6.- In mancanza di costituzione del Ministero intimato, non si deve procedere alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 30 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

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