Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 40352 del 16/12/2021

Cassazione civile sez. III, 16/12/2021, (ud. 16/09/2021, dep. 16/12/2021), n.40352

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37281/2019 proposto da:

B.N., elettivamente domiciliato in Roma Viale Angelico

38, presso lo studio dell’avvocato Lanzilao Marco, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, rappresentato dall’Avvocatura dello Stato.

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 30/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/09/2021 da Dott. CRICENTI GIUSEPPE.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1.- Il ricorrente, B.N. viene dal Bangladesh. Dal decreto impugnato si ricava che sarebbe espatriato per ragioni economiche e familiari: per curare il padre ha veduto beni di famiglia in comproprietà con lo zio. Finiti i soldi, e non avendo mezzi di sostentamento, è andato via dal suo paese, dove non può rientrare perché finirebbe aggredito dai cugini, defraudati del terreno in comproprietà.

In Italia ha chiesto sia la protezione internazionale che quella umanitaria.

2.- Impugna un decreto del Tribunale di Roma che ha rigettato le sue pretese, ritenendo, da un lato che la sua vicenda manifesti la condizione di un migrante puramente economico; per altro verso che il suo rimpatrio non lo esporrebbe a situazioni di gran lunga peggiori di quelle che vive in Italia: non vi sarebbe “incolmabile sproporzione”.

3.- Ricorre S. con due motivi. Il Ministero si è costituito tardivamente, ma non ha notificato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

5.- Manca del tutto l’esposizione del fatto storico, che si deduce solo dalla lettura del provvedimento impugnato.

Il ricorso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di Cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. 11653 del 2006). La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata. Poiché il ricorso, nell’esposizione del fatto, non rispetta tali contenuti è inammissibile. Adde: Cass., Sez. Un. 22575 del 2019.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021

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