Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 40351 del 16/12/2021
Cassazione civile sez. III, 16/12/2021, (ud. 16/09/2021, dep. 16/12/2021), n.40351
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 37269/2019 proposto da:
E.N., elettivamente domiciliato in Roma Viale Angelico 38,
presso lo studio dell’avvocato Lanzilao Marco, che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 23/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
16/09/2021 da Dott. CRICENTI GIUSEPPE.
Fatto
RITENUTO
Che:
1.- E.N. è cittadino nigeriano. Solo dalla lettura del decreto impugnato risulta che ha raccontato di essere fuggito per la situazione determinatasi a seguito del suo rifiuto di prendere il posto del nonno come capo del villaggio e delle conseguenti minacce da parte degli uomini del RE.
Nel ricorso non è invece riportato alcunché circa il fatto storico che sta alla base della sua richiesta di protezione.
2.- Il Tribunale di Roma ha rigettato le domande, innanzitutto ritenendo inverosimile il racconto del ricorrente, ed, in secondo luogo, escludendo l’esistenza, in Nigeria di un qualche conflitto armato generalizzato; infine i giudici di merito hanno escluso che vi siano ragioni di vulnerabilità, pur considerando il periodo trascorso in Libia, che giustifichino la concessione del permesso di soggiorno.
3.- Il ricorso è basato su tre motivi. Il Ministero si è costituito tardivamente e non ha notificato controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
5.- Il ricorso è del tutto privo dell’esposizione del fatto, il che lo rende inammissibile.
Il ricorso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., comma 1 n. 3, che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. 11653 del 2006). La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata. Poiché il ricorso, nell’esposizione del fatto, non rispetta tali contenuti è inammissibile. Adde: Cass., Sez. Un. 22575 del 2019.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021