Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 40350 del 16/12/2021

Cassazione civile sez. III, 16/12/2021, (ud. 16/09/2021, dep. 16/12/2021), n.40350

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 37925/19 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato a Campobasso, v. Giuseppe

Mazzini n. 112, presso l’avvocato Ennio Cerio, che lo difende in

virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Campobasso 14.11.2019 n. 2503;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16.9.2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A.A., cittadino pakistano, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

A fondamento della domanda dedusse di avere lasciato il proprio Paese per sfuggire alla vendetta di un gruppo terroristico, del quale quattro membri erano stati uccisi dal padre del ricorrente, poliziotto di professione.

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

2. Avverso tale provvedimento A.A. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 1, del Tribunale di Campobasso, che la rigettò con decreto 14.11.2019.

Il Tribunale ritenne che:

-) lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non potessero essere concessi perché il racconto del richiedente era inattendibile;

-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non potesse essere concessa, perché nel Paese di provenienza del richiedente non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;

-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, non potesse essere concessa in quanto il richiedente era sano, adulto e privo di legami col nostro Paese.

3. Tale decreto è stato impugnato per cassazione da A.A. con ricorso fondato su due motivi.

Il Ministero dell’interno non ha notificato controricorso, ma solo chiesto di partecipare all’eventuale discussione in pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo è denunciata la violazione del dovere di cooperazione istruttoria.

Il ricorrente deduce che il Tribunale avrebbe erroneamente escluso la sussistenza in Pakistan di una situazione di violenza in minata derivante da armato alla luce di fonti attendibili ed aggiornate.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente, infatti, non indica alcuna fonte diversa o più aggiornata rispetto al “report del ministero degli esteri del 2018” indicato dal Tribunale a fondamento della propria decisione.

Il ricorrente deduce che tale indicazione sarebbe generica, ma non la contrasta con alcuna fonte diversa, più precisa, più aggiornata.

Deve dunque trovare applicazione il principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui chi intenda denunciare la violazione da parte del giudice di merito del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per avere rigettato la domanda senza indicare le fonti di informazione da cui ha tratto le conclusioni, ha l’onere di allegare che esistono COI (Country of Origin Informations) aggiornate e attendibili dimostrative dell’esistenza, nella regione di provenienza, di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, di indicarne gli estremi e di riassumerne (o trascriverne) il contenuto, al fine di evidenziare che, se il giudice ne avesse tenuto conto, l’esito della lite sarebbe stato diverso, non potendo altrimenti la Corte apprezzare l’astratta rilevanza del vizio dedotto e, conseguentemente, valutare l’interesse all’impugnazione ex art. 100 c.p.c. (Sez. 1 -, Ordinanza n. 21932 del 09/10/2020, Rv. 659234 – 01).

2. Col secondo motivo il ricorrente impugna il rigetto della domanda di protezione umanitaria.

Sostiene di avere allegato “nell’atto di appello” (sic) di avere in Italia tre familiari, regolarmente soggiornanti, e che tale circostanza non sarebbe stata considerata dal Tribunale.

2.1. Il motivo, da qualificare ex officio come denuncia dell’omesso esame d’un fatto decisivo, è fondato.

Il Tribunale infatti ha rigettato la domanda di protezione umanitaria con una motivazione talmente ermetica da rasentare l’inesistenza.

Il Tribunale, in particolare, ha trascurato sia di indagare sulla circostanza dell’esistenza d’un nucleo familiare in Italia (di per sé e da sola non decisiva, ma potenzialmente significativa in relazione alle altre emergenze istruttorie); sia di indagare ex officio sul livello di rispetto dei diritti umani nel paese di provenienza dell’odierno ricorrente.

Giova ricordare, a tal riguardo, come le Sezioni Unite di questa Corte, chiamate a stabilire come debba interpretarsi la nozione di “vulnerabilità” che costituisce il fondamento del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (nella disciplina applicabile ratione temporis), hanno affermato che tale presupposto di fatto può ricorrere in due serie di ipotesi (Sez. U., Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062 – 02).

Giustifica il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, in primo luogo, la “vulnerabilità soggettiva”, e cioè quella dipendente dalle condizioni personali del richiedente (come nel caso, ad esempio, dei motivi di salute o di età).

Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, tuttavia, può essere giustificato anche dalla “vulnerabilità oggettiva”: e cioè quella dipendente dalle condizioni del paese di provenienza del richiedente.

Sussiste, in particolare, una condizione di vulnerabilità oggettiva quando nel paese di provenienza del richiedente protezione sia a questi impedito l’esercizio dei diritti fondamentali della persona. Impedimento che non necessariamente deve essere di diritto, ma può essere anche soltanto di fatto. Da ciò discende che la sussistenza delle condizioni di vulnerabilità oggettiva deve essere accertata d’ufficio, ricorrendo a fonti di informazione attendibili ed aggiornate sul paese di provenienza del richiedente (a meno che, ovviamente, il giudizio di inattendibilità non investa addirittura la provenienza stessa del richiedente), al fine di stabilire se il richiedente sia esposto al rischio di una compromissione dei diritti fondamentali al di sotto del loro “nucleo irriducibile”.

Il decreto va dunque cassato con rinvio al Tribunale di Campobasso, in differente composizione, il quale tornerà ad esaminare la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, indagando ex officio sulla esistenza o meno nel Paese di provenienza del richiedente di una grave compromissione dei diritti umani fondamentali cui il richiedente in caso di rimpatrio possa essere esposto.

3. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

PQM

(-) dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021

 

 

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