Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4035 del 20/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4035 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: FALABELLA MASSIMO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.11941-2017 proposto da:
SORELLE ROMANO MARIA E ROSARIA SDF IN
AQUIDAZION/P’, in persona del Liquidatore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUIDO BANTI, 34, presso lo
studio dell’avvocato ANNA MARIA BRUNI, rappresentata e difesa
dagli avvocati GIOVANNI ANTONIO BARBAGALLO,
VENERAND() BARBAG ALLO;
– ricorrente contro
COCO S AIA/ ATO RI;
– intimato –

Data pubblicazione: 20/02/2018

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALI di
CATANIA, depositata il 28/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 28/11/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ‘MASSIMO

lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale dott. GIOVANNI GIACALONF, che
ha chiesto che la Corte di Cassazione accolga il ricorso e disponga la
prosecuzione del giudizio ed emetta le pronunzie conseguenti per legge.

LA CORTE
rilevato
che il Tribunale di Catania ha disposto la sospensione ex art. 295
c.p.c. del procedimento di opposizione all’esecuzione instaurato da
Coco Salvatore, ritenendo pregiudiziale, rispetto ad esso, l’esito del
diverso giudizio definito con sentenza della Corte di appello di Catania,
ma ancora pendente, stante l’impugnazione, con ricorso per cassazione,
di quest’ultima pronuncia;
che secondo il Tribunale ricorrerebbero le condizioni per la
sospensione necessaria del processo, dal momento che la causa ha ad
oggetto l’accertamento dell’esistenza o meno della società che era stata
convenuta nel giudizio di opposizione all’esecuzione, sicché la riforma
della sentenza di appello avrebbe comportato, «di fatto, il venir meno
del soggetto opposto»;
che, in tal senso, secondo il giudice catanese, l’accertamento, con
efficacia di giudicato, dell’esistenza o meno della società di fatto
costituiva presupposto logico giuridico dell’azione intrapresa
dall’opponente;
che l’ordinanza del Tribunale di Catania è stata impugnata con un
regolamento di competenza affidato ad un unico motivo dalla società di
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l’ALABELLA;

fatto S.11e Romano Maria e Rosaria — e cioè dalla società, convenuta nel
giudizio di opposizione all’esecuzione, di cui è controversa l’esistenza in
vita , mentre l’intimato Salvatore Coco non ha svolto difese nella
presente sede;

ricorso;
considerato
che la società ricorrente deduce che la tesi, posta a base della
opposizione alla esecuzione — secondo cui la pretesa cancellazione,
implicante la perdita della capacità giuridica, precludesse alla società
stessa il promovimento di ogni azione processuale, ivi compresa quella
esecutiva intrapresa nei confronti dell’opponente — era stata già svolta
dalla controparte nel corso del giudizio di appello, e respinta dalla Corte
distrettuale, sì che non poteva essere riproposta con l’opposizione ex
art.615 c.p.c.;
ritenuto
che si controverte, nella fattispecie, di una estinzione della società,
per asserita sua cancellazione dal registro delle imprese, che sarebbe
intervenuta nelle more del giudizio di cognizione (di opposizione al
decreto ingiuntivo ottenuto dalla società stessa) e che l’azione esecutiva è
stata intrapresa dopo la suddetta cancellazione (che, secondo l’opposto,
dovrebbe collocarsi circa due mesi dopo la notificazione dell’atto di
appello: cfr. citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., pag. 2);
che nella presente fattispecie la questione sulla contestata
spettanza dello jus exequendi è certo connessa all’accertamento della
divisata estinzione della società opposta, che è stata dedotta nel giudizio
di cognizione pendente;
che tra i due procedimenti (quello ex art. 615 c.p.c. e quello di
opposizione a decreto ingiuntivo) non vi é però pregiudizialità, in senso
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che il pubblico ministero ha concluso chiedendo accogliersi il

tecnico giuridico (ex artt. 295 e 337, comma 2, c.p.c.), in quanto
l’opposizione all’esecuzione non può dipendere dall’esito del giudizio di
cognizione, come più volte riconosciuto da questa S.C. (per tutte: Cass.
13 giugno 2008, n. 15909; Cass. 5 agosto 2005, n. 16601; Cass. 24

che, in altri termini, ove l’opposto intenda contestare il diritto
della controparte di procedere in executivis facendo valere una questione
che è oggetto di accertamento in sede di giudizio di cognizione, egli non
ha la possibilità di invocare la sospensione per pregiudizialità perché ciò
equivarrebbe a far discendere l’accoglimento o il rigetto dell’opposizione
esecutiva dall’esito dell’accertamento devoluto al giudice della
cognizione: il che non è ammesso;
che si impone, dunque, l’annullamento dell’ordinanza di
sospensione, con rimessione delle parti dinanzi al Tribunale di Catania,
cui è pure devoluta la decisione quanto alle spese del regolamento di
competenza.

P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rimette la causa
al Tribunale di Catania anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6a Sezione
Civile, in data 28 novembre 2017.

maggio 2002, n. 7631);

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