Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4035 del 20/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4035 Anno 2014
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: TRICOMI IRENE

ORDINANZA
sul ricorso 30615-2011 proposto da:
FERRARI GIANCARLO FRRGCR54R06E463C, DI MARIO MAURIZIO
DMRMRZ55S19H5010, CIPRIANO ANGELINA CPPNLN65S56D798C,
CAPEZZONE SANDRA CPZSDR58T64H501Z, BIANUCCI MAURIZIO
BNCMRZ69L02H501M, LANCIA ROSELLA LCNRLL64E48H501U, RAGNO
FRANCESCA RGNFNC65A62H501J, ALBERGO FILOMENA
LBRFMN61A45B737R, MOSCOGIURI SERGIO MSCSRG55T28H501Q,
SABATINO VINCENZO SBTVCN62S09H501G, MERCURI CARLA
MRCCRL57L68H501A, CAPORASO MONICA CPRMNC67M41D086D, POCHINI
ANTONIO PCNNTN52B18H272S, SERAFINI MARIA TERESA
SRFMTR64C71H501G, LEONE ELISABETTA LNELBT65D5OH501F, GRASSINI
CARLO, DEL GAUDIO MARIO DLGMRA40B07H501V, CIPRIOTTI ALICE
CPRLCA52C46C632E, MEMMOLO MAURO MMMMRA60S28Z602F, QUIRINI
PAOLO QRNPLA60S24H501Q, D’ADDONA ANTONIO MARIO
DDDNNM58P07F717N, VACCARI MATILDE VCCMLD60B56H501N,

Data pubblicazione: 20/02/2014

FORMENTON VALENTINA FRMVNT72B49H501Q, MATO MASSIMO
MAIMSM63D06H501D, RONSIVALLE BENEDETTO RNSBDT59H29F8390,
SARDO ERIKA SRDRKE74E63H501S, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
PILO ALBERTELLI 1, presso lo studio degli avvocati CARTONI MOSCATELLI
PIERA AMALIA e NICOTERA UGO, che li rappresentano e difendono, giusta

– ricorrenti contro
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale – ricorrenti incidentali avverso la sentenza n. 4121/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA del 14.5.09,
depositata il 10/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/01/2014 dal
Consigliere Relatore Dott. IRENE TRICOMI.

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procura speciale alle liti in calce al ricorso;

FATTO E DIRITTO
Numerosi lavoratori dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, provenienti dal ruolo dell’ex Ministero dei trasporti e dell’ex Ministero dei
trasporti e della Marina mercantile a seguito dell’accorpamento realizzato dal d.lgs.
n. 300 del 1999, adivano il Tribunale di Roma al fine di ottenere la condanna dello
stesso al pagamento della differenza tra indennità di amministrazione fruita dal
personale ex Motorizzazione Civile e quella loro erogata da calcolarsi eventualmente
in via equitativa, oltre accessori di legge. Ciò in ragione della dedotta nullità dell’art.
dell’art. 33 del CCNL 1998-2001, dell’art. 4 biennio 2000-2001, dell’art. 22 biennio
2002-2003.
Il Tribunale accoglieva le domande.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello il Ministero.
La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 4121/2009 dichiarava la
sopravvenuta cessazione della materia del contendere in ordine all’appello proposto
da alcuni dei lavoratori e rigettava il ricorso degli altri.
Il giudice di appello rilevava che la situazione descritta traeva origine nelle
diverse previsioni della contrattazione collettiva, riferita ai singoli settori di
provenienza, che a loro volta sono state determinate da dinamiche negoziali proprie,
in ragione di specifiche situazioni di riorganizzazione dei vari settori.
Per la cassazione della suddetta sentenza ricorrono i lavoratori, prospettando
un articolato motivo di impugnazione.
Resiste il Ministero con controricorso e ricorso incidentale condizionato
articolato in due motivi.
Con il motivo del ricorso principale, i lavoratori deducono violazione e
falsa applicazione degli artt. 1322, 1418 e 1419 cc, degli artt. 45 e 63 del d.lgs. n.
165 del 2001, dell’art. 9, del d.lgs. n. 177 del 2001, in relazione al disposto dell’art.
22 del CCNL biennio 2202-2003 e dei precedenti connessi (art. 3, CCNL 1996-1997,
art. 33 CCNL 1998-1999; art. 4 CCNL 2000-2001)
Ad avviso dei ricorrenti, in particolare, la sentenza in esame lederebbe il
principio di parità di trattamento retributivo sancito dall’art. 45 del d.lgs. 165 del
2001. Tenuto conto dell’inquadramento in un unico ruolo, la contrattazione collettiva
avrebbe dovuto assicurare una omogeneizzazione dell’indennità di amministrazione,
dandosi luogo, altrimenti, ad un contrasto con la norma richiamata.
La sentenza impugnata sarebbe, altresì, erronea laddove non ha applicato il
meccanismo previsto dall’art. 1419, comma 2, cc, nonostante il diverso criterio
adottato dalle parti non dia un risultato più favorevole al lavoratore. La pronuncia
della Corte d’Appello sarebbe, altresì in contrasto con i principi affermati da Cass.
5097 del 2011.
Occorre premettere che gli originari ricorrenti hanno chiesto, con la domanda
introduttiva del giudizio, l’accertamento della nullità delle clausole contrattuali,
nella parte in cui non hanno garantito loro il diritto all’indennità di amministrazione
nella stessa maggiore misura accordata al personale proveniente dalla ex direzione
generale della motorizzazione civile e la conseguente condanna dell’amministrazione
datrice – di lavoro al pagamento delle conseguenti differenze retributive. Tuttavia,
deve rilevarsi che effettivo oggetto del giudizio deve ritenersi proprio la
rivendicazione del diritto a tali differenze retributive, in quanto il rilievo della nullità
della disposizione del contratto collettivo nel presente giudizio potrebbe avvenire, in
assenza delle parti legittimate alla stipula del contratto collettivo medesimo, solo in
via incidentale e strumentale alla statuizione relativa ai rapporti di lavoro dedotti in
giudizio.
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relatore, nel trattare unitamente
i diversi profili di
Il consigliere
impugnazione e le relative deduzioni, in ragione della loro connessione, ha ritenuto
che lo stesso è manifestamente infondato, in ragione dei principi enunciati da questa
Corte con le pronunce: Cass., sentenza n. 4962 del 2012, sentenza n. 4971 del 2012,
ord. n. 6681 del 2012, alle quali intendeva dare continuità.
In particolare, il consigliere relatore, rilevava che, ai fini della individuazione
della disciplina giuridica applicabile alla vicenda oggetto del giudizio, non risultava
applicabile il principio, operante con riferimento alle ordinarie vicende di transito
(c.d. mobilità) di lavoratori da un’amministrazione a un’altra, sia in via individuale
che collettiva, dell’applicabilità del trattamento economico e normativo vigente
presso l’amministrazione di destinazione, salva l’eventuale applicabilità di regole o
principi su forme di conservazione di pregressi trattamenti di maggior favore (cfr.
Cass., S.U., n. 22800 del 2010 e n. 503 del 2011 e le sentenze della Cass., sezione
lavoro ivi richiamate). Nel caso in esame, infatti, a seguito della confluenza presso i
Ministeri di nuova istituzione (prima il Ministero dei trasporti e della navigazione e
poi il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) di diversi gruppi di lavoratori
fruenti di indennità di amministrazione di importo diverso, non è risultata
individuabile una disciplina della medesima indennità che potesse ritenersi tipica,
normale e generale dei nuovi Ministeri (e per tale ragione non costituisce un
precedente puntuale, alla stregua della sua motivazione, Cass. n. 5097/2011, la cui
decisione è basata sul presupposto che, pacificamente, presso l’amministrazione di
destinazione le misure dell’indennità di amministrazione erano precisamente
determinate).
Richiamava, quindi, il seguente principio già affermato da Cass. n. 4962 delt
2012: “In relazione alla confluenza di dipendenti provenienti da varie
amministrazioni nel Ministero, di nuova istituzione (legge n. 537 del 1993, ex art. 1),
dei trasporti e della navigazione e successivamente nel Ministero, analogamente di
nuova istituzione (d.lgs. n. 300 del 1999, ex art. 41), delle infrastrutture e dei
trasporti, non sono identificabili misure dell’indennità di amministrazione riferibili al
personale in genere di detti Ministeri, e la perdurante previsione, da parte del CCNL
del comparto ministeri 12 giugno 2003 per il quadriennio normativo 2002- 2005 e il
biennio economico 2002-2003, di misure differenziate di tale indennità a seconda
delle amministrazioni di provenienza non può considerarsi discriminatoria, in
particolare in relazione al principio di parità di trattamento di cui al d.lgs. n. 165 del
2001, art. 45, che non esclude la possibilità della contrattazione collettiva di
attribuire rilievo anche alle pregxesse vicende dei rapporti di lavoro, ne’ illegittima
per violazione del d.P.R. n. 177 del 2001, art. 9, comma 5, che ha previsto l’avvio, da
parte della contrattazione collettiva, dell’omogeneizzazione delle indennità di
amministrazione corrisposte al personale confluito nel Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti dai Ministeri soppressi (avendo tale contratto nazionale accordato lo
stesso aumento in cifra per i lavoratori provenienti dalle varie amministrazione e
avendo quindi ridotto, sia pure in misura modesta, le differenze in percentuale,
essendo stata poi realizzata la parificazione al livello più vantaggioso dal CCNL 14
settembre 2007 per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico
2006-2007)”.
Il Collegio condivide e fa proprie le argomentazioni e le conclusioni che
precedono.
Pertanto, riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale, assorbito
l’incidentale. La particolarità delle problematiche coinvolte dal giudizio giustificano
la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale. Assorbito
l’incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2014

ht

C

Il Presidente

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