Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4035 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. I, 18/02/2020, (ud. 24/09/2019, dep. 18/02/2020), n.4035

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30859/2018 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato presso la Cancelleria

Civile della Corte di Cassazione e difeso dall’avvocato PATRIZIA

BORTOLETTO;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 854/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 26/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/09/2019 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza depositata il 26 marzo 2018, ha rigettato l’appello avverso il decreto con cui il Tribunale di Bologna aveva rigettato la domanda proposta da A.A., cittadino della (OMISSIS), volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

E’ stato, in primo luogo, ritenuto che difettassero i presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria di cui alla fattispecie del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) non essendo le dichiarazioni del medesimo state riconosciute credibili (costui aveva riferito che, alla morte del padre, era stato contattato da alcuni membri della setta degli (OMISSIS), di cui il genitore faceva parte, perchè subentrasse al suo posto, ma, avendo lo stesso rifiutato, era stato minacciato dalla stessa setta di morte, così costringendolo alla fuga).

Il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari per carenza di una condizione di vulnerabilità.

Ha proposto ricorso per cassazione A.A. affidandolo ad un unico articolato motivo.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) degli artt. 2,10 e 32 Cost., dell’art. 25 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo, dell’art. 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.

Lamenta il ricorrente che la Corte d’Appello non ha svolto alcuna valutazione sulla situazione del paese d’origine del ricorrente, ai fini del riconoscimento delle condizione oggettive di “danno grave” per il riconoscimento della protezione sussidiaria a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Il giudice di secondo grado si è limitato a valutare la scarsa credibilità del suo racconto senza considerare la situazione di “violenza indiscriminata” che caratterizza la situazione della (OMISSIS).

Quanto alla protezione umanitaria, lamenta il ricorrente che nel proprio paese di provenienza rischiano di essere compromessi il diritto alla salute e il diritto all’alimentazione, non essendo garantito un livello accettabile di vita, determinando così una situazione di vulnerabilità.

Inoltre, deduce quali ulteriori elementi fondanti il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria le violenze subite durante la sua permanenza in Libia nonchè l’inserimento sociale nel paese d’accoglienza, come attestato dal contratto di lavoro prodotto in giudizio.

2. Il ricorso non è fondato e va pertanto rigettato.

Dall’esame della sentenza impugnata non emerge che il ricorrente avesse chiesto nei precedenti gradi del giudizio la protezione sussidiaria a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Anzi, il giudice di secondo grado ha evidenziato che il ricorrente aveva confermato nell’udienza innanzi al Tribunale di essere fuggito dal propria Paese di provenienza per le minacce di morte della setta degli (OMISSIS) a causa del suo rifiuto a prendervi parte. In particolare, la fuga dalla (OMISSIS) era stata determinata da un episodio di tentato rapimento nei suoi confronti nel 2007.

Nella sentenza impugnata non è dato rinvenire alcun riferimento ad una eventuale richiesta del richiedente di protezione internazionale determinata da una situazione di violenza diffusa e generalizzata.

Orbene, è principio consolidato di questa Corte che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel thema decidendum del precedente grado del giudizio, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (Cass., 17/01/2018, n. 907; Cass., 09/07/2013, n. 17041). Ne consegue che, ove nel ricorso per cassazione siano prospettate – come nel caso di specie – questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, nonchè il luogo e modo di deduzione, onde consentire alla S.C. di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass., 13/06/2018, n. 15430).

Nel caso di specie, il ricorrente non ha assolto ad un tale onere di allegazione, neppure deducendo di aver richiesto nei gradi precedenti la protezione sussidiaria anche per la fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2017, art. 14, lett. c), di talchè la censura attinente alla sussistenza di una situazione di violenza diffusa e generalizzata difetta del requisito di autosufficienza e necessaria specificità.

Quanto alla protezione umanitaria, va osservato che questa Corte ha già avuto modo di affermare che, anche ove sia dedotta dal richiedente una effettiva e significativa compromissione dei diritti fondamentali inviolabili nel paese d’origine, pur dovendosi partire, nella valutazione di vulnerabilità, dalla situazione oggettiva di tale paese, questa deve essere necessariamente correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza. Infatti, ove si prescindesse dalla vicenda personale del richiedente, si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti, e ciò in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (in questi termini Cass. n. 4455 del 23/02/2018).

Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a dedurre una situazione di generale compromissione dei diritti fondamentali nel paese d’origine senza minimamente correlarla alla sua condizione personale, limitandosi ad evidenziare il proprio inserimento sociale nel paese di accoglienza.

In proposito, questa Corte ha già affermato che il livello di integrazione raggiunto dall’odierno nel paese d’accoglienza è un elemento che può essere sì considerato in una valutazione comparativa al fine di verificare la sussistenza della situazione di vulnerabilità, ma non può, tuttavia, da solo esaurirne il contenuto (vedi sempre Cass. n. 4455 del 23/02/2018).

Infine, non contenendo la sentenza impugnata alcuna traccia in ordine alla questione relativa al transito del ricorrente in Libia, in relazione a quanto già sopra illustrato, il ricorrente non ha neppure adempiuto all’onere di allegazione di aver già rappresentato ai giudici di merito la propria situazione di vulnerabilità derivante dalle violenze subite in territorio libico.

Il rigetto del ricorso non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, non essendosi il Ministero intimato costituito in giudizio.

Si applica il doppio contributo, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, non essendo il ricorrente stato ammesso al patrocinio a carico dello Stato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

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