Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4035 del 15/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 15/02/2017, (ud. 20/12/2016, dep.15/02/2017),  n. 4035

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorso iscritto al numero 14286 del ruolo generale dell’anno

2016 proposto da:

D.C.I., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa, giusta

procura a margine dell’atto di citazione introduttivo del giudizio

di primo grado, dall’avvocato Isolina Silvana Verì (C.F.:

(OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

SERVIZI IMMOBILIARI MAIELLA S.a.s. di P.L. e D.N.U.

(P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore

A.G., titolare della ditta CREATIONS (P.I. (OMISSIS));

– intimati –

avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 714/2016, depositata

in data 29 aprile 2016;

sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del Dott. Alberto

Cardino, che chiede che sia dichiarata la competenza del Tribunale

di Pescara e che siano assunti i provvedimenti di cui all’art. 49

c.p.c., comma 2;

udita la relazione sulla causa svolta nella Camera di consiglio del

20 dicembre 2016 dal Consigliere relatore Augusto Tatangelo.

Fatto

D.C.I. ha agito in giudizio davanti al Tribunale di Pescara per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di vizi e difetti manifestatisi in un immobile da lei detenuto in comodato e oggetto di integrale ristrutturazione (con parziale ricostruzione e sopraelevazione) da parte della società Servizi Immobiliari Maiella S.a.s.. Quest’ultima ha preliminarmente eccepito la sussistenza di una clausola compromissoria nel contratto di appalto, e ha comunque chiamato in giudizio per esserne garantita l’impresa edile Creations di G.A., materialmente incaricata dei lavori, in subappalto, nei cui confronti l’attrice ha esteso le proprie domande, ai sensi degli artt. 1669 e 2041 c.c..

Il Tribunale di Pescara ha dichiarato la propria incompetenza, ritenendo la controversia devoluta alla cognizione del collegio arbitrale.

Ricorre per regolamento di competenza, ai sensi dell’art. 819-ter c.p.c. la D.C., sulla base di tre motivi.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Risulta assorbente l’eccezione di inapplicabilità della clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto all’azione proposta ai sensi dell’art. 1669 c.c., oggetto del secondo motivo (con conseguente assorbimento degli altri motivi).

In base alla giurisprudenza di questa Corte (che il ricorso non offre elementi tali da indurre a rivedere), infatti, la domanda proposta ai sensi dell’art. 1669 c.c., avendo titolo extracontrattuale, resta esclusa dalla previsione della clausola compromissoria eventualmente inserita nel contratto di appalto e riferita a tutte le controversie dallo stesso nascenti (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1674 del 03/02/2012, Rv. 621383: “la clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi “causa petendi” nel contratto medesimo, con esclusione quindi delle controversie che in quel contratto hanno unicamente un presupposto storico, come nella specie, in cui la “causa petendi” ha titolo aquiliano ex art. 1669 c.c., avendo gli attori dedotto gravi difetti dell’immobile da loro acquistato presso il costruttore”).

Nella specie, le domande proposte nei confronti del subappaltatore sono senz’altro riconducibili alla previsione di cui all’art. 1669 c.c. (non sussistendo rapporto contrattuale diretto con l’attrice), e la stessa sentenza impugnata (a pag. 5, righi 15/19) inquadra nella medesima previsione normativa altresì le domande proposte nei confronti dell’appaltatrice.

D’altronde, in base al testo della clausola compromissoria non è possibile ritenere che essa si applichi anche alle domande risarcitorie estranee al contratto.

In accoglimento del ricorso, va quindi dichiarata la competenza del Tribunale di Pescara, anche per la liquidazione della spese della presente fase di giudizio.

PQM

La Corte:

dichiara la competenza del Tribunale di Pescara;

spese al definitivo.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2017

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