Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4034 del 18/02/2011

Cassazione civile sez. I, 18/02/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 18/02/2011), n.4034

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.F.D.C.A.M. (C.F. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIBULLO 10, presso l’avvocato

FESTUCCIA FABIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositato il

03/05/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/12/2010 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato F. FESTUCCIA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto 3 maggio 2007, la Corte d’appello di Campobasso condanno’ il Ministero della giustizia al pagamento, in favore del signor D.F.d.C.A.M., della somma di Euro 16.000,00, con gli interessi legali dalla domanda, a titolo di equa riparazione per l’eccessiva durata del processo presupposto.

Il richiedente aveva allegato che: – la s.n.c. Massimo del Fante &

figli, della quale era socio insieme al padre, era stata ammessa all’amministrazione controllata dal Tribunale di Avezzano il 2 gennaio 1965, e successivamente dichiarata fallita il (OMISSIS) con sentenza del Tribunale di Roma, e il 15 luglio 1969 del Tribunale di Avezzano; – con sentenza 6 luglio 1970 n. 1186 la Corte di Cassazione aveva attribuito la competenza al Tribunale di Avezzano; – nel corso della procedura la mala gestio dei curatori e dei custodi giudiziari avevano recato ingentissimi danni al patrimonio dei falliti; – la proprieta’ in questione ammontava, secondo la relazione del CTU nel 1999, a circa L. 150.000.000.000, mentre il passivo era di soli Euro 9.000.000,00; – nel luglio del 2005 era presentata una domanda di concordato con assuntore, e solo nel 2006 era emessa la sentenza di omologazione del concordato; – vi era stata pertanto violazione dell’art. 6 par. 1 della Convenzione dei diritti dell’uomo del 4 novembre 1950, quanto al termine di durata ragionevole del processo.

La corte ritenne che la durata norma del processo, particolarmente complesso, sarebbe stata di cinque anni, esclusa dal calcolo la fase prefallimentare, nonche’ quella necessaria per individuare il tribunale competente ai quali dovevano aggiungersi dieci anni per la definizione di plurime azioni revocatorie, tempo imputabile non al processo fallimentare ma alle altre autorita’ giudiziarie adite; due anni per le udienze di vendita andate deserte, e altri due anni per la definizione delle opposizioni e i reclami del fallito D.F. D.. Dalla durata totale del processo di trentacinque anni dovevano essere pertanto detratti diciannove anni, e l’irragionevole durata doveva essere determinata in sedici anni. Il danno patrimoniale non era stato provato, e gli argomenti spesi dal ricorrente erano inattendibili, sia perche’ la stima del consulente era stata smentita dai curatori che avevano disposto l’incanto – poi andato deserto – per Euro 41.299.014,08, e sia perche’ l’ammontare dei debiti era rimasto fissato nei valori nominali del 1970, come accertati nel decreto che aveva reso esecutivo lo stato passivo, mentre il valore degli immobili era enormemente aumentato con il passare del tempo per la diversa valutazione dei terreni edificatori.

I danni imputabili alla mala gestio dei curatori erano attinenti al merito del procedimento e non imputabili alla sua durata.

Per la cassazione del decreto, non notificato, ricorre il signor D.F.d.C.A.M. con atto notificato il 16 giugno 2008, per sei motivi.

Il ministero non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente si duole della mancata considerazione, da parte del giudice di merito, della fase precedente la sentenza di regolamento della competenza da parte della Corte suprema di cassazione.

Va premesso che la fase prefallimentare comprendeva quella di amministrazione controllata, cominciata il 2 gennaio 1965, e quella del giudizio per la dichiarazione di fallimento, terminata con la sentenza di questa corte in data 6 luglio 1970. Le doglianze del ricorrente a questo riguardo sono infondate.

Quanto all’amministrazione controllata, l’istituto, gia’ regolato dalla L. Fall., artt. 187 e 193, non aveva ne’ la struttura ne’ la funzione di un giudizio di cognizione, e neanche di un processo esecutivo, sia pure concorsuale, in cui al giudice delegato non competevano funzioni decisorie sulle pretese sollevate nei confronti dell’imprenditore da far valere con azione ordinaria (Sez. Un. 9 aprile 1984 n. 2271). L’istituto assolveva una funzione genericamente cautelare sull’attivita’ dell’imprenditore – debitore (Cass. 18 luglio 1990 n. 7339), per un tempo stabilito dalla legge e non finalizzato ad un provvedimento conclusivo. Solo in relazione al procedimento di ammissione all’amministrazione controllata sarebbe configurabile un termine di durata ragionevole da rispettare, ma in proposito manca ogni allegazione della parte.

Una durata ragionevole e’ invece certamente esigibile per il procedimento di dichiarazione di fallimento, ma anche qui l’esposizione del ricorrente e’ gravemente lacunosa, tacendo delle vicende intercorse tra l’inizio dell’amministrazione controllata e la data della dichiarazione di fallimento (si ignora quando il giudice delegato sarebbe stato sollecitato a promuovere davanti al tribunale la dichiarazione di fallimento, e se vi siano state procedure di concordato preventivo). L’unico periodo del quale puo’ stabilirsi la durata e’ quello occorso per l’individuazione del giudice competente, cio’ che e’ avvenuto attraverso il ricorso per regolamento del conflitto positivo di competenza, esauritosi peraltro in un anno, e rispetto al quale nessuna violazione del termine di ragionevole durata sarebbe ipotizzabile, qualora pure lo si volesse sommare al successivo procedimento fallimentare.

I successivi tre motivi vertono sulla ritenuta detraibilita’, dalla durata complessiva del procedimento fallimentare, di dieci anni per la definizione di plurime azioni revocatorie. Con riguardo alla lamentata insufficienza della motivazione, le doglianze del ricorrente sono fondate. L’affermazione del giudice di merito, che ai fini della determinazione della ragionevole durata, per le plurime azioni revocatorie svolte dal fallimento dovrebbero detrarsi dieci anni dalla durata complessiva del giudizio, sommaria e ingiustificata, non consente di comprendere le ragioni di una valutazione che ha avuto considerevole incidenza nella liquidazione dell’equa riparazione. In particolare e’ da osservare che la pluralita’ delle azioni non comporterebbe di per se’ un’estensione dei tempi di definizione della procedura concorsuale qualora, come deve ritenersi normale, le azioni fossero state cominciate contemporaneamente; che in ogni caso, qualora pure per valide ragioni – peraltro da indicare in motivazione – l’inizio delle diverse azioni fosse stato distribuito nel tempo, sarebbe stato necessario tener conto della loro pur parziale sovrapposizione, dandone conto in motivazione; e infine che, per l’applicazione degli ordinari parametri residuali di legittimita’ circa la ragionevole durata di un processo – anche se incidentale alla procedura – e’ indispensabile accertarne la complessita’, quanto meno con riguardo ai gradi nei quali si e’ articolato, accertamento che e’ del tutto mancato nella fattispecie.

L’accoglimento di questi motivi comporta la cassazione del decreto impugnato in relazione alle relative censure, restando assorbito l’esame del quinto e del sesto motivo. La causa deve essere rinviata alla medesima corte la quale, in altra composizione, decidera’ sulla domanda di equa riparazione riesaminando – anche ai fini del regolamento delle spese del presente giudizio di legittimita’ – l’incidenza che lo svolgimento delle azioni revocatorie ha avuto sulla ragionevole durata della procedura fallimentare, ed esponendo le ragioni delle conclusioni raggiunte in proposito.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie i motivi secondo, terzo e quarto;

rigetta il primo e dichiara assorbiti i motivi quinto e il sesto.

Cassa il decreto impugnato in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimita’, alla Corte d’appello di Campobasso in altra composizione.

Cosi’ deciso a Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima della Corte suprema di cassazione, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA