Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4034 del 01/03/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 4034 Anno 2016
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: BUFFA FRANCESCO

SENTENZA
sul ricorso 9519-2011 proposto da:
C.D.A. STUDIO DI NARDO S.R.L. C.F. 06496051001, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA VIA ZARA 13, presso
lo studio dell’avvocato CLAUDIO ADORNO, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2015
contro

5051

MEURER SUSANNE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
RICASOLI 7, presso lo studio degli avvocati ROBERTO
MUGGIA,

STEFANO MUGGIA che la rappresentano e

Data pubblicazione: 01/03/2016

difendono, giusta delega in atti;
– controri corrente –

avverso la sentenza non definitiva n. 5184/2008 della
CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 02/03/2010
R.G.N. 1947/2007;

CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 14/04/2010
R.G.N. 1947/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/12/2015 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
BUFFA;
udito l’Avvocato GUARNACCI GIULIO per delega ADORNO
CLAUDIO;
udito l’Avvocato MUGGIA STEFANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

avverso la sentenza definitiva n. 2114/2010 della

Rg. 9519/11 cda studio di nardo c meuerer

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La corte d’appello di Roma, con sentenza non definitiva del
2/3/2010, in riforma della sentenza del 3/3/06 del tribunale

di lavoro subordinato tra le parti e condannato il datore titolare di studio professionale- al pagamento in favore della
lavoratrice di TFR, 13.a e indennità di preavviso, da
determinarsi nel prosieguo del giudizio (poi definito con
sentenza 14/4/2010 della stessa corte).
Avverso la sentenza non definitiva ricorre lo studio di Nardo
per unico motivo, cui resiste il lavoratore con controricorso,
seguito da memoria.

Il Collegio ha autorizzato la redazione di motivazione
semplificata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso si deduce ex art. 360 n. 5
c.p.c. vizio di motivazione in ordine alla ricorrenza della
subordinazione.
Il motivo è inammissibile, in quanto mira essenzialmente ad
un riesame della sentenza impugnata nel merito, con
valutazione preclusa in questa sede, tanto più che la
sentenza ha reso su ciascun aspetto oggi censurato
motivazione corretta ed ampia, indicando le ragioni della
qualificazione del rapporto come subordinato, valorizzando a

della stessa sede, ha accertato la sussistenza di un rapporto

tal fine indici del tutto in linea con le norme di legge e la
giurisprudenza di questa Corte.
Come chiarito da questa Corte (Sez. L, sentenza 22.12.2014
n. 27238; Sez. L, sentenza 11.12.2014 n. 26097; Sez. 5,
Sentenza n. 25332 del 28/11/2014; Sez. 1, Sentenza n.
7972 del 30/03/2007; Sez. 3, Sentenza n. 13954 del

consentito alla parte di censurare la complessiva valutazione
delle risultanze processuali contenuta nella sentenza
impugnata, contrapponendo alla stessa una sua diversa
interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del
giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal
giudice di merito: le censure poste a fondamento del ricorso
non possono pertanto risolversi nella sollecitazione di una
lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata
dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della
fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e
delle prove difforme da quello dato dal giudice di meritoY
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza, con distrazione.

p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al
pagamento delle spese di lite che si liquidano in C 2500 per
compensi ed C 100 per spese, oltre accessori come per
legge e spese generali nella misura del 15°/o, con distrazione
in favore dei procuratori della contro ricorrente Roberto
Muggia e Stefano Muggia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17
dicembre 2015.

14/06/2007), infatti, nel giudizio di cassazione, non è

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