Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 40333 del 16/12/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/12/2021, (ud. 30/09/2021, dep. 16/12/2021), n.40333

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32374-2020 proposto da:

K.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA

della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

STEFANIA RUSSO;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. cronol. 3601/2020 del TRIBUNALE di BRESCIA,

depositato l’11/07/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE

PARISE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, K.S., cittadino del Senegal, ha adito il Tribunale di Brescia impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria. Il ricorrente esponeva di essere fuggito dal proprio paese di origine perché era stato più volte interrogato dalla polizia in ordine alle sorti di suo fratello, che era scappato dopo aver rubato un’ingente somma di danaro al partito politico al quale apparteneva, rendendosi di seguito irreperibile. Il Tribunale, all’esito dell’audizione del richiedente, ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.

2. Avverso il predetto decreto propone ricorso per cassazione K.S., svolgendo due motivi. Il Ministero dell’Interno ha depositato tardivamente atto di costituzione, al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.

3. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 30 settembre 2021 ai sensi dell’art. 380bis c.p.c..

4. I motivi sono così rubricati: ” 1) Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5); 2) Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e del D.lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3″. Con il primo motivo il ricorrente censura la valutazione di non credibilità espressa dal Tribunale perché le sue dichiarazioni risulterebbero coerenti, lineari e plausibili alla luce delle informazioni rese sul luogo, le modalità e il tempo della sua provenienza. Con il secondo motivo censura la valutazione del Tribunale circa l’insussistenza di una situazione di violenza generalizzata ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Ad avviso del ricorrente, in particolare, le fonti citate dimostrerebbero, al contrario, la sussistenza del requisito del rischio di danno grave alla persona del richiedente asilo in dipendenza dell’ipotesi di rientro nella Casamance, sua specifica zona di provenienza. Inoltre, con lo stesso mezzo la parte ricorrente sostiene l’impossibilità di un rimpatrio nell’ultimo paese di transito e permanenza, ovverosia la Libia, attesa la situazione di insicurezza di quel paese. Infine il ricorrente evidenzia che i profili di integrazione raggiunti in Italia costituiscono una situazione soggettiva rilevante che sarebbe esposta a un grave vulnus in caso di rimpatrio.

5. I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

5.1. Occorre ribadire che nei giudizi aventi ad oggetto l’esame di domande di protezione internazionale in tutte le sue forme nessuna norma di legge esonera il ricorrente in primo grado, l’appellante o il ricorrente per cassazione, dall’onere – rispettivamente – di allegare in modo chiaro i fatti costitutivi della pretesa; di censurare in modo chiaro le statuizioni del giudice di primo grado; e di assolvere gli oneri di esposizione, allegazione ed indicazione richiesti a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., nn. 3, 4 e 6 (tra le tante Cass. 28780/2020; Cass.5222/2021).

5.2. Il ricorrente svolge deduzioni generiche ed astratte, prive di specifica critica al decisum e di precisa attinenza al caso concreto. Il Tribunale non ha affermato l’inattendibilità della vicenda personale, ma ha rilevato che, in base a quanto dichiarato dallo stesso ricorrente, egli non era stato accusato di alcun reato, era stato sempre rilasciato dalla polizia dopo essere stato interrogato sulle sorti del fratello e sua madre e sua sorella, pure già conviventi con il fratello autore del furto, continuavano a vivere in Senegal senza alcuna ripercussione. Il Tribunale ha, quindi, ritenuto che dai fatti così come narrati dal richiedente non potesse in alcun modo evincersi un rischio o pericolo di danno grave giustificativo della sua fuga dal Paese e rispetto a detta chiara e motivata argomentazione le censure non si confrontano affatto. Una volta esclusa dal Giudice territoriale, con apprezzamento di fatto incensurabile e con motivazione idonea, l’irrilevanza delle vicende personali narrate ai fini del riconoscimento del rifugio politico e della protezione sussidiaria di cui al citato D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e lett. b), in cui rileva, se pure in diverso grado, la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, non vi è ragione di attivare il dovere di cooperazione istruttoria ufficiosa (tra le tante Cass. Cass. 27336/2018; Cass. 16275/2018; Cass. 16925/2018 e Cass. 14283/2019). Difetta di autosufficienza la doglianza riferita al Paese di transito (Libia), perché non ve ne è menzione nel decreto impugnato e il ricorrente non indica dove, come e quando l’ha allegata nel giudizio di merito.

5.3. Quanto alla domanda di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), anche l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. 32064/2018 e Cass. 30105/2018). Nel caso di specie il Giudice territoriale, con motivazione adeguata ed indicando le fonti di conoscenza (cfr. pag. n. 6 e 7 del decreto impugnato), ha analizzato la situazione politica del Paese ed ha escluso l’esistenza di una situazione di conflitto armato o di violenza generalizzata nel Paese di origine del ricorrente.

Le doglianze si sostanziano, per contro, in generiche deduzioni, neppure precisando il ricorrente di aver allegato nel giudizio di merito fonti diverse o più aggiornate sulla situazione del suo Paese ai fini che qui interessano (Cass. 899/2021), a confutazione di quelle in dettaglio richiamate nel decreto impugnato.

5.4. Con riguardo alla domanda di protezione umanitaria, parimenti il ricorrente svolge deduzioni astratte e generiche, richiamando la normativa di riferimento, la giurisprudenza di questa Corte e dolendosi del mancato esercizio dei poteri ufficiosi, senza nulla specificamente dedurre di avere allegato nel giudizio di merito in ordine a fattori di integrazione o ad elementi individualizzanti di vulnerabilità che siano di rilevanza ai fini che qui interessano. Il Tribunale ha effettuato il giudizio di comparazione (pag. 9 decreto impugnato) nel senso precisato da questa Corte e chiarito con la recente pronuncia delle Sezioni Unite (tra le tante Cass. n. 9304/2019 e Cass. S.U. n. 29459/2019), ha rimarcato che in Senegal il ricorrente aveva raggiunto un elevato grado di istruzione, aveva un lavoro ed ha tuttora i suoi familiari e conoscenti ed ha escluso la sussistenza in concreto di profili di vulnerabilità, anche oggettiva.

La doglianza, in conclusione, difetta di specificità e si risolve anche in un’inammissibile richiesta di riesame del merito. Infine va ribadito che la situazione del Paese di origine, in termini generali ed astratti, è di per sé inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. S.U. n. 29459/2019 citata, in conformità a Cass. n. 4455/2018).

6. La natura delle censure proposte dal ricorrente, che giustifica la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in applicazione del criterio della “ragione più liquida”, esclude la necessità di soffermarsi, in questa sede, sulla questione relativa all’invalidità della procura ad litem per mancanza di certificazione della data di rilascio, risolta in senso affermativo da una recente pronuncia di questa Corte (cfr. Cass., Sez. Un., 1/06/2021, n. 15177) e su quella, successiva, di rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. g), convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 (cfr. Cass., Sez. III, 23/06/2021, n. 17970).

7. Nulla si deve disporre in ordine alle spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021

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