Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4033 del 20/02/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 4033 Anno 2018
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: IANNELLO EMILIO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26571/2015 R.G. proposto da
Temperini Francesco, Temperini Matteo, Scarpa Pierluisa e Temperini
Marcella, rappresentati e difesi dall’Avv. Maurizio Colangelo;
– ricorrenti contro
Banco Popolare Società Cooperativa, rappresentato e difeso dall’Avv.
Remigio Belcredi e dall’Avv. Andrea Grosso, con domicilio eletto presso lo
studio di quest’ultimo in Roma, via Gian Giacomo Porro, n. 8;
– ricorrente in via incidentale A

avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino, n. 921/2015 depositata
il 13 maggio 2015;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 gennaio 2018 dal
Consigliere Emilio Iannello.
Rilevato in fatto
1. La Banca Popolare di Novara (ora Banco Popolare Società Cooperativa)

Data pubblicazione: 20/02/2018

ottenne un decreto ingiuntivo nei confronti di Pierluisa Scarpa, titolare della
E.D.T. Termodiesel, e dei fideiussori Marcello, Francesco e Matteo Temperini
e Mariangela Montobbio, per il pagamento di lire 237.121.911, quale
scoperto di conto corrente bancario con apertura di credito e varie ricevute
bancarie.
Gli ingiunti proposero opposizione deducendo di essere vittime di un

della predetta banca, Pier Carlo Manfredi, e finalizzato al pagamento di
interessi usurari.
Sostennero che dei danni in tal modo ad essi arrecati doveva rispondere
la banca, a norma dell’art. 2049 cod. civ., trattandosi di illeciti commessi nei
locali della stessa, alla presenza di suoi dipendenti e senza l’attivazione dei
necessari controlli, nonché a norma dell’art. 1391 cod. civ., stante la mala
fede della stessa banca, con conseguente illiceità (artt. 1343 e 1345 cod.
civ.) delle anticipazioni erogate all’impresa E.D.T..
Gli opponenti pertanto instarono per la declaratoria di nullità o inefficacia
del decreto ingiuntivo «e per l’effetto, in via riconvenzionale» per la
condanna della banca:
— «al risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti, subiti dai resistenti,
quantificabili in lire 3.000.000.000 o nella misura maggiore o minore di
giustizia, all’esito della necessaria c.t.u. contabile che evidenzi l’ammontare
delle somme sborsate dalla E.D.T. … e tutte le competenze bancarie relative
pagate dal 31/12/1992 al 31/3/1997 sino alla chiusura del conto corrente»,
indicate in lire 90.531.422, comprensive di interessi …»;
— al risarcimento «del maggior danno provocato alla E.D.T. per il disastro
economico e la perdita di clientela e di chance della medesima impresa»,
danno indicato nell’ammontare di lire 1.000.000.000;
— al risarcimento del «danno morale ex art. 2059 cod. civ., in favore del
Temperini e della Scarpa, nella misura di lire 500.000.000 a causa della
gravità della colpa della banca».
2. La Corte di appello di Torino, con sentenza del 27 settembre 2006,
confermò la sentenza del Tribunale di Novara che aveva rigettato
l’opposizione.

2

vorticoso giro di assegni ideato dal direttore della sede di Borgolavezzaro

Giudicò infatti inammissibili per genericità il (primo) motivo di gravame
riguardante la violazione degli artt. 1343 e 1345 cod. civ., e i profili del
(secondo) motivo riguardanti la violazione degli artt. 1391 e 2395 e 2396
cod. civ.; giudicò invece infondato l’ulteriore profilo (del secondo motivo)
concernente la violazione dell’art. 2049 cod. civ., escludendo il nesso di
occasionalità necessaria tra l’illecito e le mansioni svolte dal Manfredi.

Francesco e Matteo Temperini (questi ultimi anche nella qualità di eredi di
Mariangela Montobbio) e Pierluisa Scarpa, sulla base di tre motivi.
Con sentenza n. 4519 del 26 febbraio 2014 la Suprema Corte dichiarò
inammissibili il primo (con il quale si censurava in diritto il diniego della
dedotta illiceità della causa del credito opposto) e il terzo (con il quale si
deduceva «omessa valutazione delle risultanze istruttorie» e falsa
applicazione della legge bancaria, in relazione agli obblighi e alle condizioni
previste dalla circolare della Banca d’Italia 9 ottobre 1998 per il rilascio degli
assegni bancari), rispettivamente perché aspecifico e per difetto di
interesse, trattandosi di questione assorbita e suscettibile di essere
riproposta nel giudizio di rinvio.
Accolse invece il secondo motivo con il quale si censurava l’esclusione
della responsabilità della banca ex art. 2049 cod. civ..
Ritenne infatti che erroneamente la Corte di merito avesse negato
l’esistenza un nesso di occasionalità necessaria tra il fatto dannoso e
l’attività lavorativa del dipendente. Escluse altresì la pertinenza del
riferimento in sentenza ad una «collusione iniziale» tra il Manfredi e
Temperini Francesco, in quanto idonea in astratto solo a costituire fattore
eventualmente riduttivo (ex art. 1227 cod. civ.) dell’ammontare del danno
risarcibile e nei confronti del solo Temperini Francesco.
Cassò, quindi, la detta sentenza, con rinvio alla Corte di appello di Torino,
in diversa composizione.
4.

Pronunciando in sede di rinvio la Corte d’appello di Torino, con la

sentenza in epigrafe, ha rigettato «l’impugnazione proposta dalle parti
attrici in riassunzione» avverso la sentenza del Tribunale di Novara che ha,
per l’effetto, confermato «in parte qua», condannando gli appellanti alle

3

3. Avverso tale decisione proposero ricorso per cassazione Marcella,

spese del giudizio di cassazione e di quello di rinvio.
Ha premesso che:
— oggetto del rinvio era unicamente la questione della responsabilità
della banca ex art. 2049 cod. civ., essendo passato in giudicato il rigetto
dell’opposizione a decreto ingiuntivo, con la conseguente conferma di
quest’ultimo;

circolare della Banca d’Italia del 9 ottobre 1998 sul rilascio degli assegni
bancari, non era stata riproposta;

la domanda da esaminare, relativa ai danni derivanti dalla

responsabilità ex art. 2049 cod. civ., era unicamente quella fissata dalle
conclusioni di primo grado (sopra sintetizzate, § 1, in fine), riproposte
esplicitamente in grado d’appello;

erano invece inammissibili, in quanto nuove, le domande di

risarcimento per la prima volta formulate in sede di rinvio, per i danni
rappresentati da «inadempimenti o procedure esecutive subite», senza
peraltro neppure allegarne il nesso causale con gli effetti dell’usura.
Ciò premesso, e affermata la responsabilità della banca, ex art. 2049 cod.
civ., per il danno arrecato dal fatto illecito del dipendente (§ 4.1 della
sentenza), ha tuttavia escluso la fondatezza della pretesa risarcitoria «a
causa della totale assenza di alcuna prova, e prima ancora di alcuna
comprensibile e chiara allegazione», dei fatti dannosi e del danno
asseritamente patito, non avendo gli attori «mai saputo enucleare con
chiarezza, già sul piano delle allegazioni», le somme date a mutuo o
finanziate e il tasso degli interessi corrisposti.
Ha in particolare escluso che l’unica, apparente allegazione specifica fatta
dagli attori, riguardo alla somma di lire 1.800.000.000, di cui è menzione
nella relazione dei consulenti del PM, fosse rilevante ai detti fini atteso che:
a) corrispondeva sostanzialmente all’ammontare degli assegni rientranti nel
«giro» effettuato dal Manfredi; b) la corresponsione di tale somma era
oggetto non di prova ma di mera allegazione, prospettata dagli interessati al
consulente del P.M. e da questo riportata nella propria relazione; c) essa
comprendeva sia il capitale, sia gli interessi asseritamente usurari, sia i

4

— la questione di cui al terzo mezzo, concernente la violazione della

compensi che il Manfredi attribuiva a se stesso e neppure i consulenti erano
riusciti a calcolare con precisione le diverse componenti, ipotizzando
peraltro non una sola complessiva usura ma tassi usurari variabili
operazione per operazione; d) l’esistenza di tali tassi usurari peraltro era
rimasta basata solo sulle dichiarazioni del Temperini, «sicché non è neppure
chiaro in che cosa sarebbe consistita l’usura».

Pierluisa Scarpa propongono ricorso per cassazione, sulla base di quattro
motivi, cui resiste il Banco Popolare Società Cooperativa depositando
controricorso e a sua volta proponendo ricorso incidentale condizionato, con
unico mezzo.
Per resistere a quest’ultimo i ricorrenti depositano controricorso.
Sia i ricorrenti che la controricorrente hanno depositato memorie ex art.
380-bis.1 cod. proc. civ..
Considerato in diritto
1. Il primo motivo (pagg. 62-85 del ricorso) è così testualmente
rubricato:
«Questione pregiudiziale ex art. 167 TFUE per violazione dei principi di
diritto dell’Unione Europea in materia di controlli interni agli enti creditizi in
relazione al principio di proporzionalità ed in base al principio di
sussidiarietà sanciti dall’articolo 5 del Trattato sull’Unione europea e con
riferimento alla prima direttiva 93/6/CEE del

15 marzo

1993, ed

in

particolare all’ALLEGATO VIII- MODELLI INTERNI e segnatamente al punto
2, nonché alla direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 20 marzo 2000, Articolo 17, ‘nonché con riferimento all’Articolo 9 della
DIRETTIVA 2002/87/CE (sui Meccanismi di controllo interno e procedure di
gestione del rischio), ed alle direttive 2006/48/CE e 2006/49 abrogate ma i
cui principi sono contenuti e

ribaditi nella direttiva 2013/36/UE nei

considerando 2),3),6),33),36),37),41),49), 51),52),53), 61),75),98),
100),102), 104), 107), nonché ai sensi degli artt. 1,2, 4,49 (Principi di
vigilanza prudenziale), 50

(Cooperazione in materia di vigilanza), 52

(Controllo in loco e ispezione delle succursali stabilite in un altro Stato
membro), 60 (Comunicazione di informazioni ottenute mediante controlli in

5. Avverso tale decisione Francesco, Matteo e Marcella Temperini e

loco e ispezioni), 64 (Poteri di vigilanza e poteri di irrogare sanzioni) n. 1 e
2, 65 (Sanzioni amministrative e altre misure amministrative), n.1,2,3, 74
(Govemance interna e piani di risanamento e risoluzione) n. 1 e 2, 88
(Dispositivi di govemance in materia di controlli interni agli enti creditizi) n.
1 della medesima direttiva 2013/36/UE ED ERRONEA APPLICAZIONE
DELL’ART. 2049 C.C. RICONDUCIBILE AI PRINCIPI SANCITI DALLE FONTI

Si afferma, in sostanza, che la negazione del danno in quanto non
provato stride con i precetti contenuti nelle fonti richiamate, la cui
violazione — si sostiene — comporta un danno in re ipsa.
Vengono di seguito (pagg. 65 – 85 del ricorso) passate in rassegna e
testualmente riportate per ampi stralci disposizioni normative di vario
genere (Deliberazione del comitato interministeriale per il credito ed il
risparmio del 2 agosto 1996; vari articoli del Testo unico delle leggi
bancarie, delibere del CICR; decreti ministeriali; direttive del Parlamento
europeo e del Consiglio) e si chiede infine disporsi rinvio pregiudiziale alla
Corte di giustizia dell’Unione europea relativamente alla questione se i testi
normativi richiamati (in particolare art. 9 Direttiva 2002/87/CE; artt. 4, 49,
60, 64, 65, 74 e 88 Direttiva 2013/36/CE) possono essere interpretati nel
senso di configurare, nel caso di mancato adempimento delle prescrizioni in
essi contenute e come conseguenza della responsabilità del funzionario di
banca che cagioni un danno al cliente attraverso comportamenti che
esorbitano dalle prestazioni relative al rapporto contrattuale, «una
responsabilità civile della banca medesima che la obbliga ad un indennizzo
al cliente, in eventuale concorso con lo Stato di origine o anche
autonomamente, nelle ipotesi in cui la condotta abusiva del funzionario sia
stata resa possibile dalla posizione da questi rivestita all’interno della banca
e/o dalla mancanza di controlli effettuati dalla banca sull’operato del
funzionario».
2. Il secondo motivo (pagg. 85 – 89 del ricorso) è così testualmente
rubricato:
«VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO SU UN
FATTO DECISIVO SU CUI SI È FORMATO UN GIUDICATO E RIGUARDANTE

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SOVRANAZIONALI E NAZIONALI».

LA CIRCOSTANZA DELLA RESPONSABILITÀ DEL SUPERIORE GERARCHICO
QUALE LA BANCA RISPETTO AL SUO DIRETTORE IN RELAZIONE ALL’ART.
2049 C.C., IN COMBINATO DISPOSTO CON IL D.V0 385/1993, IN
RELAZIONE ALLI ART. 360, COMMA 1, N.3 C.P.C. VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DELL’ART. 1228 C.C. CONTRADDITORIETÀ ED ILLOGICITÀ
DELLA MOTIVAZIONE».
motivo,

nella

sua

successiva

illustrazione,

si

appunta

sull’affermazione, contenuta in sentenza, secondo cui manca l’allegazione
della prova: i) del comportamento asseritamente generatore del danno;

li)

dell’evento dannoso; iii) del nesso di causalità che lega il secondo, quale
effetto diretto e immediato, al primo; iv) dell’ammontare del danno patito,
compreso entro il perimetro del nesso ridetto.
Ad essa i ricorrenti oppongono le seguenti asserzioni:
i) fatto generatore del danno è l’illecito consumato dal direttore
accertato, con forza di giudicato, dalla Cassazione;
il) l’evento dannoso è rappresentato dalla perdita degli immobili come
conseguenza di «procedure esecutive formatesi a cagione della
responsabilità della banca»;
iii) i danni sono «quantificati nei primi due gradi di giudizio e quelli
successivi alla sentenza di cassazione con prove documentali
inequivocabili».
Quanto al nesso causale affermano testualmente: «fatto accertato dalla
cassazione e su cui si è formato un giudicato gli assegni rilasciati, dopo la
revoca dell’affidamento sono serviti invece che pagare il rientro
dell’esposizione la spirale di usura creata dal Manfredi e in totale assenza
dei controlli della banca».
Affermano poi che gli elementi del dedotto rapporto usurario «sono stati
provati tramite la c.t.u. del PM fatta propria dal collegio penale di primo
grado del Tribunale di Novara e anche … dalla Corte d’appello penale di
Torino», non rilevando di contro la pronunciata assoluzione con la formula
«perché il fatto non costituisce reato».
3. Il terzo motivo (pagg. 89 – 95) è così rubricato:
«ERROR IN PROCEDENDO PER OMESSA valutazione delle specifiche

7

Il

richieste istruttorie REITERATE, come autorizzate dalla Suprema Corte di
Cassazione nella sentenza rescindente, in violazione dell’art. 116 cpc e 183
cpc ed INVIOLAZIONE DELL’ART. 360, COMMA 1, N.4 C.P.C.. VIOLAZIONE
DEL GIUDICATO SANCITO DALL’ART.2909 CC DA PARTE DEL GIUDICE DI
RINVIO EX ART.392 CPC. DIFETTO DI ADEGUATA MOTIVAZIONE».
Si sostiene che, diversamente da quanto affermato dalla Corte

rinvio aveva indicato come assorbita e suscettibile di essere riproposta in
sede di rinvio, gli appellanti in riassunzione, in sede di rinvio, avevano
reiterato istanze istruttorie.
Seguono diffuse considerazioni sull’ammissibilità di note difensive in
sede di precisazione delle conclusioni, in quanto dirette a contrastare la
produzione di sentenza penale, e poi ancora doglianze sulla mancata
ammissione di c.t.u. contabile per la valutazione del valore degli immobili.
4. Il quarto motivo (pagg. 95 – 100) è infine così rubricato:
«ERROR IN PROCEDENDO DIFETTO DI MOTIVAZIONE E PER OMESSA
valutazione delle prove documentali in relazione a quanto prodotto sia nel
giudizio di primo grado, nel giudizio di appello, ed in sede di atto di
citazione nel giudizio di rinvio nelle sue conclusioni, nelle deduzioni in
confutazione IN VIOLAZIONE E ART. 2909 CC E DELL’ART. 360, COMMA I,
N. 4 C.P.C.»
5.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato il Banco

Popolare Società Cooperativa denuncia violazione degli artt. 2697 cod. civ. e
115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, num. 3, cod.
proc. civ., per avere la Corte d’appello — nell’affermare, in motivazione, la
responsabilità della banca per i danni arrecati dal Manfredi — implicitamente
riconosciuto l’esistenza di comportamenti illeciti del Manfredi che non sono
stati in alcun modo provati.
Rileva che, con riferimento alla presunta commissione del reato di
usura, gli attori hanno prodotto in primo grado solo le denunce da essi
presentate e poi la sentenza penale di primo grado, anche quest’ultima
inidonea a provare l’asserito illecito, essendo stata riformata in appello, con
l’assoluzione del Manfredi con formula piena.

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d’appello, in relazione alla questione che la sentenza di cassazione con

6. Il ricorso si espone ad un preliminare e assorbente rilievo di
inammissibilità perché carente del requisito di contenuto-forma prescritto
dall’art. 366, comma primo, num. 3, cod. proc. civ..
I ricorrenti hanno inteso assolvere al relativo onere con la testuale
pressoché integrale trascrizione per ben sessantuno pagine — prima
dell’esposizione dei motivi e delle conclusioni — di una congerie di atti del

esplicativi.
In particolare, il ricorso presenta la seguente struttura:
— le pagg. 2 e 3 contengono una sintesi delle domande formulate in
primo grado e dello svolgimento del relativo giudizio;
— le pagg. 3 – 5 elencano le deduzioni proposte in grado d’appello;

le pagg. 5 – 12, dopo una sintesi della sentenza d’appello,

contengono la trascrizione pressoché integrale del primo ricorso per
cassazione;
— le pagg. 12 – 14 riportano il dispositivo e ampi stralci della sentenza
di cassazione con rinvio;
— le pagg. 15 – 34 contengono la trascrizione pressochè integrale
dell’atto di riassunzione avanti il giudice del rinvio;
— alla fine di pag. 34 si riferisce, in sole quattro righe, della costituzione
di controparte, senza alcuna sia pur sintetica illustrazione delle difese da
essa svolte;
— le pagine seguenti (35 – 50) contengono la trascrizione testuale ed
integrale di note difensive prodotte all’udienza di precisazione delle
conclusioni del 17/2/2015;
— da pag. 51 a pag. 53 è riprodotto testualmente il contenuto della
memoria conclusionale;
— a pag. 54 sono prescritte le (sole) conclusioni della comparsa
conclusionale depositata da controparte;
— da pag. 55 a pag. 61 è riprodotto testualmente il contenuto della
memoria di replica.
Nel solco di una consolidata pregressa giurisprudenza, simili forme di
adempimento dell’onere di cui all’art. 366, comma primo, num. 3, cod. proc.

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giudizio di merito, con l’interposizione di brevi intervalli, che non sono

civ., sono state ritenute inidonee allo scopo da Cass. Sez. U. 11/04/2012, n.
5698, secondo la quale: «in tema di ricorso per cassazione, ai fini del
requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, la pedissequa riproduzione
dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del
tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di
tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro

fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a
leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di
quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso».
In base a tale principio di diritto, costantemente ribadito dalla
giurisprudenza di questa Corte (si vedano, fra tante: Cass. n. 16254 del
2012; n. 17447 del 2012; n. 19474 del 2012; n. 22039 del 2012; n. 593
del 2013; n. 10244 del 2013; n. 17002 del 2013; n. 18020 del 2013; n.
594 del 2013; n. 595 del 2013; n. 2527 del 2015; n. 21750 del 2016; n.
16059 del 2017) il ricorso appare inammissibile per palese inosservanza
della detta norma processuale, dato che la sua struttura nella parte
preposta all’assolvimento del requisito ivi previsto impedisce qualsivoglia
sommaria percezione del fatto sostanziale e processuale, ma pretende che
la Corte debba leggere la congerie di atti riprodotti per ricostruirla, sicché il
tenore del ricorso non risulta diverso da come sarebbe stato se per tutti gli
atti riprodotti il ricorrente si fosse limitato, anziché a riprodurli, a fare un
rinvio alla loro lettura.
Giova soggiungere che nella specie l’inosservanza dell’art. 366, comma
primo, num. 3, cod. proc. civ., non potrebbe essere superata procedendosi
alla lettura dei motivi e valutando se da essi sia possibile percepire il fatto
sostanziale e processuale.
A parte il fatto che, nella specie, anche l’esposizione dei motivi, come
appresso sarà evidenziato, sconta il medesimo grave difetto di sintesi e
chiarezza, non è comunque sostenibile — com’è stato condivisibilmente
rimarcato — «l’idea che la Corte di cassazione, di fronte ad un ricorso
caratterizzato da una parte dedicata all’esposizione del fatto nei termini
inutilmente riproduttivi di atti del giudizio di merito, non dovrebbe rilevare

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verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei

che non si è assolto al requisito dell’art. 366 num. 3 cod. proc. civ. ma
dovrebbe, nonostante una simile fattura del ricorso, passare alla lettura del
o dei motivi, per valutare se la relativa illustrazione soddisfi quel requisito.
«Tale prospettazione, se fosse congrua, segnerebbe la negazione stessa
della rilevanza del principio di diritto sopra enunciato, perché si risolverebbe
semplicemente nella conclusione dell’irrilevanza della adozione da parte del

individuazione del fatto tramite la riproduzione di atti del merito.
«Ne deriverebbe che il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite
non sarebbe mai applicabile. Né potrebbe predicarsene un’applicazione
condizionata all’esito della lettura dell’illustrazione dei motivi, perché ciò
equivarrebbe a ritenere che è la mancanza dell’esposizione del fatto in detta
illustrazione ad assumere rilievo decisivo e non l’assemblaggio o
l’indiscriminata riproduzione degli atti del giudizio di merito a costituire
inosservanza dell’art. 366 c.p.c., n. 3» (Cass. 22/02/2016, n. 3385).
7. Per quanto tale rilievo risulti assorbente, mette conto comunque
rimarcare — come anticipato — che anche ciascuno dei motivi di ricorso si
appalesa inammissibile sotto diversi profili.
7.1. Risulta anzitutto inadempiuto l’onere di specificità

ex art. 366,

comma primo, num. 4, cod. proc. civ., secondo cui il ricorso deve indicare «i
motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di
diritto su cui si fondano».
Come affermato da Cass. Sez. U. n. 17931 del 2013, tale requisito
comporta l’esigenza di una chiara esposizione, nell’ambito del motivo, delle
ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della
pronunzia caducatoria richiesta, che consentano al giudice di legittimità di
individuare la volontà dell’impugnante e stabilire se la stessa, così come
esposto nel mezzo di impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità
sostanzialmente, ma inequivocamente, riconducibile ad alcuna delle
tassative ipotesi di cui all’art. 360 citato.
Nel caso di specie le formulazioni usate — le quali non soltanto
mescolano critiche riconducibili all’una e all’altra violazione su profili
connessi, ma addirittura fondono censure le più diverse tra loro (oltre che

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ricorrente di una tecnica di assolvimento del requisito del n. 3 mediante

censure di violazione di legge e vizio di motivazione) in unitarie trattazioni
— sono ben lontane da rispettare tale requisito.
Se è vero che l’articolazione, all’interno di ogni singolo motivo, di più
profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato
come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione
d’inammissibilità dell’impugnazione, è anche vero che ciò è consentito a

doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato
esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse
fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass.
Sez. U. n. 9100 del 2015).
Nel caso di specie già la rubriche risultano, spesso, incomprensibili, sul
piano sintattico oltre e prima che nella stessa indicazione astratta del tipo di
vizio denunciato (ciò ad esempio con riferimento alle locuzioni: «erronea
applicazione dell’art. 2049 codice civile riconducibile a principi sanciti dalle
fonti sovranazionale e nazionali»; «violazione e falsa applicazione di norme
di diritto su un fatto decisivo su cui si è formato giudicato»).
Accade poi che la stessa censura venga riferita ad error in procedendo e
a difetto di motivazione (terzo e quarto motivo).
Inoltre, nella illustrazione (per vero assai oscura e faticosa) di ciascuno
dei motivi, si affastellano e si intrecciano: una pluralità di richiami normativi
(anche attraverso lunghe testuali citazioni di interi testi); diffuse
argomentazioni giuridiche su temi di diritto processuale sostanziale non
specificamente pertinenti; questioni di fatto.
7.2. Inammissibili poi sono comunque in sé e per sé considerati i vizi di
motivazione di cui è cenno nelle rubriche del secondo e terzo motivo in
quanto, già nella loro prospettazione, riferiti alla previsione — e in relazione
dunque ai requisiti contenutistici — di cui all’art. 360, comma primo, num.
5, cod. proc. civ., nella formulazione previgente alla modifica introdotta
dall’art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134: norma però — quella
previgente — non applicabile nel caso in esame, essendo questo soggetto,
ratione temporis, alla nuova disciplina,

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condizione che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le

7.3. Le doglianze svolte nella sostanza si appalesano comunque tutte
non pertinenti alla ratio decidendi se non addirittura estranee allo stesso
tema di lite residuo posto ad oggetto del giudizio di rinvio.
Molte delle confuse argomentazioni riguardano infatti il tema della
responsabilità della banca per il fatto illecito del dipendente, ex art. 2049
cod. civ.: questione risolta dal giudice di rinvio, sulla scorta del principio di

in senso favorevole agli attori. In tale prospettiva si muove, ad es.,
interamente il primo motivo e la ivi avanzata richiesta di rinvio pregiudiziale
ex art. 234 Trattato CE, alla Corte di Giustizia, palesemente priva dunque di
rilevanza per il caso in esame. Ma altrettanto può dirsi del terzo motivo.
Sul vero nucleo della decisione impugnata — ossia l’assenza di prova
alcuna e prima ancora di una chiara allegazione dal fatto generatore del
danno, dei danni risarcibili e del loro nesso causale con l’illecito — i vari
motivi di ricorso dedicano in buona sostanza solo apodittiche e contrarie
asserzioni, inammissibili e comunque infondate.
Tale, ad esempio, l’affermazione secondo cui il danno discenderebbe, in
re ipsa, dall’illecito. L’inammissibilità (prima ancora che infondatezza) di una
tale prospettazione discende dal non confrontarsi essa con la detta ragione
fondante della sentenza, la quale nell’affermare la mancata acquisizione al
processo di chiarezza alcuna sul fatto generatore del danno esclude per ciò
stesso che vi sia prova anche di alcun danno-evento, causalmente
collegabile a quel fatto, nel quale identificare il danno risarcibile (tale è il
significato del concetto di danno in re ipsa).
Quanto comunque alla insostenibilità della tesi di un danno in re ipsa è
sufficiente rammentare che, come già ammoniva Cass. Sez. U. n. 576 del
2008, «il danno oggetto dell’obbligazione risarcitoria aquiliana è …
esclusivamente il danno conseguenza del fatto lesivo (di cui è un elemento
l’evento lesivo). Se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un dannoconseguenza, non vi è l’obbligazione risarcitoria»
Altrettanto deve dirsi riguardo alla connessa affermazione secondo cui
sul punto si sarebbe formato giudicato interno a seguito della pronuncia di
cassazione con rinvio: affermazione palesemente priva di fondamento

13

diritto affermato dalla sentenza di cassazione, positivamente e dunque già

perché quella sentenza ha solo affermato l’erroneità,

in iure,

della

esclusione della responsabilità della banca in quanto fondata sulla non
giustificata negazione del nesso di occasionalità necessaria tra il fatto
dannoso e l’attività lavorativa del dipendente.
8. In ragione delle considerazioni che precedono deve in definitiva
pervenirsi alla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale,

condizionato.
Alla soccombenza segue la condanna dei ricorrenti, in solido, al
pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente
giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
Ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre
2012, n. 228, per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso; dichiara assorbito il ricorso incidentale
condizionato. Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore della
controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro
20.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per
cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito
dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso il 31/1/2018
Il
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TTISTA

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rimanendo conseguentemente assorbito l’esame del ricorso incidentale

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