Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4033 del 15/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 15/02/2017, (ud. 20/12/2016, dep.15/02/2017), n. 4033
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sui ricorso iscritto al numero 3223 del ruolo generale dell’anno 2016
proposto da:
M.M., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta
procura a margine del ricorso, dall’avvocato Piero Eugenio Vighetti
(C.F.: (OMISSIS));
– ricorrente –
nei confronti di:
CONDOMINIO (OMISSIS), (P.I.: (OMISSIS)), in persona
dell’amministratore pro tempore, Studio P. S.a.s., in persona
del legale rappresentante P.D. rappresentato e difeso,
giusta procura in calce al controricorso, dagli avvocati Stefano
Commodo (C.F.: CMMSFN52502D542G) e Marco De Fazi (C.F.:
DFZMRC61B20H501S);
– controricorrente –
nonchè
P.F. (C.F.: (OMISSIS));
– intimata –
per la cassazione della sentenza n. 1269/2015 della Corte di appello
di Torino, depositata il 30/06/2015;
udita la relazione sulla causa svolta nella Camera di consiglio in
data 20 dicembre 2016 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo.
Fatto
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Torino ha respinto una opposizione proposta da M.M. nell’ambito di un procedimento di esecuzione immobiliare promosso dal condominio del fabbricato sito in (OMISSIS) e da P.F., e lo ha condannato al pagamento delle spese di lite, oltre ad una somma equitativamente determinata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3. La Corte di Appello di Torino ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal M. – qualificando la domanda come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. e ritenendo pertanto non proponibile l’appello – ed ha condannato a sua volta l’appellante al pagamento di una ulteriore somma equitativamente determinata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3.
Ricorre il M., sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso l’amministratore del condominio del fabbricato sito in (OMISSIS), che ha depositato altresì memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altra intimata.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto ritenuto destinato ad essere dichiarato inammissibile.
2. Il ricorso contiene una esposizione dei fatti di causa confusa che, in violazione del disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6, non permette di ricostruire l’effettivo contenuto delle domande avanzate con l’atto introduttivo del giudizio e la qualificazione (quanto meno apparente) ad esse data dal giudice di primo grado, e di conseguenza non consente in alcun modo di procedere ad una qualificazione delle suddette domande diversa da quella operata dalla corte di appello, come lo stesso ricorrente pretenderebbe.
Il ricorso per cassazione è dunque certamente inammissibile, per la violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6, il che non consente di accedere all’esame dei singoli motivi di censura avanzati nei confronti della decisione impugnata, la quale si fonda peraltro sulla corretta applicazione del principio di diritto per cui le sentenze emesse nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., non sono appellabili, essendo esclusivamente impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione.
3. Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Il ricorrente va inoltre condannato a pagare una ulteriore somma, equitativamente determinata, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, in favore del condominio controricorrente vittorioso.
La disposizione di cui dell’art. 96 c.p.c., comma 3, costituente fattispecie distinta rispetto alle previsioni di cui ai primi due commi del medesimo articolo, comporta infatti la possibilità di irrogare una sanzione alla parte soccombente in tutti i casi in cui questa abbia posto in essere un sostanziale e oggettivo abuso dello strumento processuale, e dunque certamente nell’ipotesi in cui, come nella specie, abbia proposto un ricorso per cassazione manifestamente inammissibile sotto diversi profili.
Si stima equo peraltro contenere in Euro 5.000,00, importo pari a quello liquidato per le spese del presente giudizio, la somma al cui pagamento il ricorrente va condannato ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3.
Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
PQM
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;
– condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giudizio in favore del condominio controricorrente, liquidandole in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge;
– condanna il ricorrente a pagare in favore del condominio controricorrente l’importo di Euro 5.000,00 ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2017