Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4032 del 20/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 3 Num. 4032 Anno 2018
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: IANNELLO EMILIO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2345/2015 R.G. proposto da
Marugj Manuela, rappresentata e difesa dall’Avv. Pasquale Rossi, con
domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Spluga, n. 22/24;
– ricorrente contro
Allianz S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Giorgio Spadafora e
dal Prof. Avv. Antonio Spadafora, con domicilio eletto in Roma, via
Panama, n. 88, presso lo studio legale Spadafora;
– con troricorrente e contro
Taronna Pietro e Grimaldi Anna;
– intimati –

Data pubblicazione: 20/02/2018

i.< _ I avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, n. 4258/2014 depositata il 25/06/2014; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 gennaio 2018 dal Consigliere Emilio Iannello. Rilevato in fatto Anna Grimaldi, Pietro Taronna e la Allianz S.p.A. chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di sinistro stradale. Nella contumacia dei primi due, la compagnia assicuratrice resisteva alla domanda, deducendo di aver integralmente corrisposto il dovuto alla danneggiata, con il versamento dell'importo di C 58.000 effettuato ante causam. All'esito del giudizio il tribunale condannava i convenuti, in solido, al pagamento dell'ulteriore somma di C 10.421,67, oltre interessi, compensando integralmente le spese di lite e ponendo quelle di c.t.u. definitivamente a carico delle parti in solido. Riconosceva una invalidità permanente del 18% — così equitativamente aumentando quella stimata dal c.t.u. nel 15% — e liquidava il danno in conformità alle tabelle in uso presso il tribunale. 2. Il gravame interposto dalla Marugj, sulla base di sette motivi, è stato integralmente rigettato dalla Corte d'appello di Roma, che ha conseguentemente condannato l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata Allianz S.p.A., delle spese del grado, liquidate in complessivi C 11.000,00 per compensi. 3. Avverso tale decisione Manuela Marugj propone ricorso per cassazione articolando nove motivi, cui resiste Allianz S.p.A.. Anna Grimaldi e Pietro Taronna non svolgono difese neppure nella presente sede. La ricorrente e la controricorrente hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. 1. Manuela Marugj conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Roma Considerato in diritto 1. Con il primo motivo di ricorso Manuela Marugj denuncia violazione dell'art. 3, comma secondo, Cost. e degli artt. 1226, 2056, 2057 e 2059 cod. civ.. La Corte territoriale avrebbe errato nel non liquidare il danno non patrimoniale da essa patito in base al parametro equitativo costituito avanzata nella nota di precisazione delle conclusioni allegate al verbale d'udienza del 24 giugno 2014, prima udienza utile successiva all'affermazione, nella giurisprudenza di legittimità, del principio che riconosce alle dette tabelle valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui gli artt. 1226 e 2056 cod. civ.. La censura è inammissibile. Questa Corte, con la richiamata sentenza n. 12408 del 7 giugno 2011 — nell'enunciare il principio per cui, «nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi», scopo garantito dal riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, per l'acquisita valenza, in linea generale, di «parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono» — ha pure precisato che «l'applicazione di diverse tabelle, ancorché comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell'applicazione delle tabelle di Milano, può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, solo in quanto la questione sia stata già posta nel giudizio di merito». 3 dalle tabelle del Tribunale di Milano, ignorando la richiesta in tal senso Sotto tale ultimo profilo la stessa sentenza n. 12408 del 2011 ha in particolare espressamente chiarito in motivazione (§ 3.2.6) che «l'avere assunto, con operazione di natura sostanzialmente ricognitiva, la tabella milanese a parametro in linea generale attestante la conformità della valutazione equitativa del danno in parola alle disposizioni di cui all'art. 1226 c.c. e art. 2056 c.c., comma legge, delle sentenze d'appello che abbiano liquidato il danno in base a diverse tabelle per il solo fatto che non sia stata applicata la tabella di Milano e che la liquidazione sarebbe stata di maggiore entità se fosse stata effettuata sulla base dei valori da quella indicati. «Perché il ricorso non sia dichiarato inammissibile per la novità della questione posta non sarà infatti sufficiente che in appello sia stata prospettata l'inadeguatezza della liquidazione operata dal primo giudice, ma occorrerà che il ricorrente si sia specificamente doluto in secondo grado, sotto il profilo della violazione di legge, della mancata liquidazione del danno in base ai valori delle tabelle elaborate a Milano; e che, inoltre, nei giudizi svoltisi in luoghi diversi da quelli nei quali le tabelle milanesi sono comunemente adottate, quelle tabelle abbia anche versato in atti» Nella specie la prospettazione della doglianza in appello è avvenuta ben al di là di una rituale e tempestiva proposizione dei motivi di gravame, nei termini sopra detti. La Marugj infatti — come essa stessa precisa a pagina 10 del ricorso — non ha sul punto proposto specifico motivo di appello, mentre alla liquidazione del danno non patrimoniale, unitariamente inteso, in forza di dette tabelle, ha fatto riferimento soltanto all'udienza di precisazione delle conclusioni, senza, peraltro, dedurre, in questa sede, di aver versato in atti le citate tabelle milanesi (v. per un caso analogo Cass. 13/11/2014, n. 24205). 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la nullità della 4 1, non comporterà la ricorribilità in cassazione, per violazione di sentenza impugnata per violazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ.. per avere la Corte d'appello omesso di pronunciarsi sulla richiesta di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, giustificata — essa assume — dalle dettagliate contestazioni completamente ignorate dal primo giudice. 2.1. Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, ove nel giudizio d'appello sia formulata richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica per essere contestate le valutazioni tecniche del consulente fatte proprie dal giudice di primo grado (richiesta in sé ammissibile poiché non riguarda l'ammissione di un nuovo mezzo di prova), il giudice, se non ha l'obbligo di motivare il diniego, che può essere anche implicito, è tenuto a rispondere alle censure tecnicovalutative mosse dall'appellante avverso le valutazioni di ugual natura contenute nella sentenza impugnata, sicché l'omesso espresso rigetto dell'istanza di rinnovazione non integra un vizio di omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., ma, eventualmente, un vizio di motivazione in ordine alle ragioni addotte per rigettare le censure tecniche alla sentenza impugnata (Cass. 18/03/2015, n. 5339). Essendo nella specie la doglianza prospettata quale violazione del dovere decisorio gravante sul giudice d'appello, la stessa deve pertanto dichiararsi inammissibile. 2.2. Del tutto inconsistente, oltre che carente nella illustrazione, è poi la contestuale denuncia di violazione, in relazione alla medesima doglianza, degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.. Varrà al riguardo rammentare che, come già più volte chiarito da questa Corte, «per dedurre la violazione del paradigma 115 è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per Anche tale censura è inammissibile. realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere offIcioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il al notorio, previsti dallo stesso art. 115 cod. proc. civ.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla "valutazione delle prove"» (Cass. Sez. U. 05/08/2016, n. 16598; Cass. 10/06/2016, n. 11892; Cass. 20/10/2016, n. 21238). È poi altrettanto pacifico in giurisprudenza che il principio del libero convincimento ex art. 116 cod. proc. civ., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito riservato in via esclusiva al Giudice e come tale insindacabile in sede di legittimità: la denuncia, pertanto, di violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. solo apparentemente veicola un vizio di «violazione o falsa applicazione di norme di diritto», traducendosi, invece, nella denuncia di «un errore di fatto» che deve essere fatta valere attraverso il corretto paradigma normativo del vizio motivazionale e, dunque, nei limiti consentiti dall'art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass. 12/10/2017, n. 23940; 17/06/2013, n. 15107; 05/09/2006, n. 19064; 20/06/2006, n. 14267; 13/07/2004, n. 12912; 12/02/2004, n. 2707), essendo esclusa in ogni caso una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità (cfr. Cass. Sez. U. 27/12/1997, n. 13045; Cass. 28/03/2012, n. 07/01/2014, n. 91). 6 5024; Cass. dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere 3. Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 115, 116, 342 e 132, comma 4, con riferimento all'art. 360, comma primo, num_ 4, ced., psoc_ civ., per avere la Corte d'appello ritenuto ~fflissA3iic motivo con il quale si lamentava l'acmca adiane parte del primo giudice alle conclusioni della c_t_u_ medica-legale, e ciò per difetto di specificità, non avendo l'appellante indicato gli errori invalidità permanente. La ricorrente contesta tale valutazione sostenendo che l'atto d'appello conteneva specifica doglianza sul punto, attraverso il richiamo delle contestazioni formulate nel corso del giudizio di primo grado (circa: la mancata inclusione nella percentuale di invalidità permanente dei danni fisiognomici; la mancata risposta agli specifici quesiti circa: la possibilità per la danneggiata di sopportare la stazione eretta e la deambulazione prolungata, le attività lavorative da considerarsi non precluse a seguito del postumo invalidante, la necessità di ulteriori interventi chirurgici e i relativi costi; l'omessa indicazione delle conseguenze pratiche delle patologie). 3.1. La censura è inammissibile, per difetto di autosufficienza, nella parte in cui assume l'inosservanza dell'art. 342 cod. proc. civ. in relazione alla ritenuta inammissibilità del descritto motivo di gravame. Manca invero una compiuta trascrizione, da ritenersi necessaria, del motivo d'appello che sarebbe stato erroneamente dichiarato inammissibile dalla Corte di merito per difetto di specificità. Occorre al riguardo rammentare che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, anche laddove vengano denunciati con il ricorso per cassazione erro res in procedendo, in relazione ai quali la Corte è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all'esame degli atti processuali del fascicolo di merito, si prospetta preliminare ad ogni altra questione quella concernente l'ammissibilità del motivo in relazione ai termini in 7 che il c.t.u. avrebbe commesso nella determinazione del grado dì cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell'ambito di quest'ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali. Il ricorrente, dunque, ove escluso (o affermato) l'inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l'onere di trascrivere il contenuto del mezzo di impugnazione nella misura necessaria ad evidenziarne la genericità (o, nel caso contrario, la specificità) e non può limitarsi a rinviare all'atto medesimo (v. Cass. 20/07/2012, n. 12664; 10/01/2012, n. 86; 21/05/2004, n. 9734). Nel caso di specie la ricorrente si limita a un «riassunto» del motivo in questione (ricorso pag. 3, capoverso contrassegnato come num. 1), che come tale non consente di verificare il tenore oggettivo del motivo di gravame ai fini in questione. 3.2. Può inoltre soggiungersi che la valutazione di aspecificità del motivo di gravame riposa in sentenza sull'affermazione secondo cui «nessun rilievo può assumere la circostanza che il tribunale non si sia misurato con le diverse valutazioni svolte in una perizia di parte depositata dall'attrice, avendo essa — che a propria volta non conteneva specifiche censure alla c.t.u. — natura di mera allegazione difensiva». Tale rilievo non trova smentita nelle ragioni di critica riassunte in ricorso, autoreferenzialmente definite come specifiche ma in realtà risolventisi nel richiamo alle diverse valutazioni svolte dal perito di parte senza che siano mai precisati regole o criteri medico-legali di stima di univoca valenza o accettazione che sarebbero stati obiettivamente violati, né evidenziata l'esistenza di intrinseche contraddittorietà o lacune della c.t.u., il cui contenuto non viene 8 censuri la statuizione della sentenza impugnata nella parte in cui ha peraltro nemmeno trascritto, donde l'impossibilità di alcun apprezzamento al riguardo. 3.3. Anche nel terzo motivo rimane poi non esplicata la contestuale denuncia di violazione degli artt. 115, 116 cod. proc. civ., così come quella pure dedotta con riferimento all'art. 132 num. 4 cod. proc. civ.. (§ 2), quanto a quest'ultima è appena il caso di osservare che non può, con riferimento alla statuizione qui censurata, ravvisarsi vizio di motivazione apparente, essendo al contrario ben chiara e ampiamente illustrata la ragione della decisione sul punto adottata dai giudici d'appello. 4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1223 e 1226, 2056 e 2059 cod. civ.; degli artt. 2 e 32 Cost. nonché degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., in relazione al giudizio di infondatezza del secondo motivo di gravame, in punto di personalizzazione del danno. La Corte d'appello ha rigettato tale motivo ritenendo che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il tribunale ha proceduto a personalizzare il danno. La ricorrente in proposito lamenta che il giudice di merito non avrebbe colto il senso della doglianza che era mirata a contestare non già la mancata personalizzazione quanto l'entità della stessa, ritenuta talmente esigua da renderla solo virtuale e inidonea a soddisfare il diritto ad un integrale risarcimento del danno. Anche tale doglianza si appalesa inammissibile sotto plurimi profili. Anzitutto perché aspecifica e non autosufficiente. Non è chiaro se la ricorrente intenda dolersi di una erronea lettura del motivo di gravame; comunque, in tale prospettiva, non è nemmeno trascritto il 9 Richiamato quanto alle prime ciò che si è osservato in precedenza testo dell'atto d'appello nella parte ad esso relativa di guisa che non è consentito a questa Corte alcun apprezzamento in proposito. In secondo luogo per la non pertinenza della censura e/o la novità della questione con essa proposta. Non essendo (validamente) censurato l'accertamento in fatto da cui muove la Corte di merito, secondo cui il motivo di gravame la doglianza da un lato non si misura con tale accertamento e dall'altro per converso introduce una questione nuova, non dibattuta nel grado di merito: ben diversa ovviamente essendo la denuncia di omessa personalizzazione del danno rispetto a quella di inadeguatezza della relativa liquidazione. Infine, proprio la prospettazione della doglianza, come attinente non all'an ma al quantum di una liquidazione personalizzata del danno rende evidente che con essa, lungi dall'evidenziarsi l'applicazione di una regula iuris difforme dalle norme e dai principi in tema di liquidazione equitativa del danno, si contesta piuttosto la valutazione di merito, inammissibilmente sollecitandosene una nuova e più favorevole. Si verte, in realtà, nel tipico campo della valutazione equitativa, riservata al giudice del merito. Nè, in difetto di situazioni che apprezzabilmente si discostino da quelle ordinarie, l'esigenza di personalizzazione può essere intesa come dovere del giudice di riconoscere sempre e comunque più di quanto liquidabile in applicazione dei valori tabellari (v. in motivazione Cass. 28/11/2008, n. 28423). 5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1223 e 1226, 2056 e 2059 cod. civ., con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., in relazione al giudizio di infondatezza del terzo motivo di gravame, in punto di liquidazione del danno estetico. 10 censurava l'omessa personalizzazione, è appena il caso di rilevare che Rileva che il c.t.u., pur riscontrando l'esistenza di danni estetici al volto e al piede, non li ha poi inclusi nella percentuale di invalidità, quantificata nella misura del 15%, rimettendo la relativa incidenza sull'invalidità alla discrezionalità del giudice, che poi però non li ha considerati nella quantificazione complessiva. Anche tale censura è inammissibile, postulando un accertamento il danno estetico, quale pregiudizio compreso nella unitaria liquidazione del danno biologico, nel caso di specie è stato a tal fine «preso in considerazione dal c.t.u. che ha rilevato la presenza delle cicatrici residuate al sinistro». Anche in tal caso la doglianza lungi dall'evidenziare gli errores in iudicando indicati in rubrica, investe dunque l'accertamento in fatto condotto dalla Corte di merito, estraneo al tipo di vizio di dedotto e sindacabile nei limiti del vizio di motivazione ex art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ. (nel testo, applicabile ratione temporis, risultante dalla modifica introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134): vizio nella specie non dedotto. 6. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1226 e 2056 cod. civ. e degli artt. 2, 29, 30 e 31 Cost. con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., nonché violazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., in relazione al giudizio di infondatezza del quarto motivo di gravame, con il quale si lamentava l'omessa o inadeguata valorizzazione, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, della subita riduzione della capacità lavorativa, della perdita di chance e dello stravolgimento della vita quotidiana. Censura l'affermazione contenuta in sentenza secondo cui «la liquidazione del danno biologico ricomprende l'intera gamma dei 11 opposto a quello che, sul punto, è a base della sentenza, secondo cui pregiudizi relazionali ... sì che la liquidazione di detti pregiudizi, unitamente al danno biologico, dà luogo ad inammissibile duplicazione risarcitoria ... il che è tanto più vero quando, come in questo caso, il giudice abbia già tenuto conto delle peculiarità della vicenda nel quadro di personalizzazione della liquidazione del danno Lamenta che le ulteriori affermazioni relative alla infondatezza delle allegazioni circa l'esistenza di pregiudizi non valorizzati in punto di capacità lavorativa, generica e specifica, non tengono conto di quanto emerge dagli atti processuali. Entrambe le censure sono inammissibili. 6.1. Quella relativa all'asserita mancata considerazione, nella liquidazione del danno, dei pregiudizi di tipo «esistenziale» o relazionale non si confronta con l'effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, che non ne nega la rilevanza ai fini della determinazione del complessivo danno risarcibile, ma ben diversamente rileva che lo stesso è già considerato nella necessaria liquidazione unitaria del danno non patrimoniale da lesione del diritto alla salute e nella specie in particolare valorizzato attraverso la personalizzazione del danno: affermazione, questa, pienamente corretta e rispettosa dei principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, successivamente alle note pronunce di Cass. Sez. U. 11/11/2008, nn. 26972-26975. Occorre al riguardo rammentare che i pregiudizi di carattere relazionale, ovvero legati alla «proiezione esterna dell'essere», sono per definizione compresi nella definizione di danno biologico risarcibile, e anzi ne costituiscono l'essenza, datane la nozione c.d. dinamico/funzionale accolta da oltre due decenni nella giurisprudenza di questa Corte e ora positivizzata negli artt. 138, comma 2, lett. a), e 139, comma 2, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), a mente del quale «per danno biologico si 12 biologico». intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito». Del tutto correttamente pertanto la Corte territoriale ha rilevato nella liquidazione del danno avrebbe comportato una inammissibile duplicazione (v. ex plurimis, in tal senso, da ultimo, Cass. 17/01/2018, n. 901, in motivazione, pag. 20). Né la censura segnala affermazioni erronee in iure in punto di liquidazione personalizzata del danno. Come già evidenziato da questa Corte, «con riguardo alla liquidazione del danno non patrimoniale, ai fini della c.d. personalizzazione del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze ordinarie inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, le specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari; da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che, ovviamente, superi la 13 che un'eventuale distinta considerazione dei pregiudizi di tal genere dimensione economicistica dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità» (Cass. 21/09/2017, n. 21939; cfr. anche Cass. 09/12/2010, n. 24864). Nel caso di specie non emergono dalla sentenza circostanze di tal marcata di quella già riconosciuta. Non venendo poi in discussione, per i motivi sopra detti (§ 1), i criteri tabellari di liquidazione in concreto seguiti, il motivo di ricorso viene a risolversi nella mera ed inammissibile richiesta di liquidazione di un maggiore importo risa rcitorio. 6.2. La censura, poi, relativa alla mancata valorizzazione dei pregiudizi incidenti sulla capacità lavorativa o rappresentati dalla perdita di chance, anzitutto, evidentemente, è estranea al tema del danno non patrimoniale, riguardando asseriti pregiudizi di natura patrimoniale; essa in ogni caso impinge evidentemente nella valutazione di merito, non sindacabile in questa sede tanto meno in relazione ai tipi di vizio dedotti. 7. Con il settimo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. e dell'art. 32 Cost., in relazione alla mancata considerazione nel computo del danno delle spese da affrontare per il nuovo intervento chirurgico da effettuarsi in futuro. Rileva che la necessità dello stesso era stata in giudizio dettagliatamente indicata e documentata, unitamente alle circostanze che giustificano il ricorso ad una struttura privata anziché pubblica. 8. Con l'ottavo motivo denuncia analoga violazione in relazione al mancato riconoscimento del danno patrimoniale derivato dalla necessità di trasferire la residenza in un appartamento dotato di ascensore. Lamenta che la decisione sul punto non tiene conto dei 14 genere tali da richiedere una personalizzazione del danno ancora più referti medici e della relazione di c.t.u. che attestano le difficoltà della danneggiata a salire e scendere le scale e della giustificazione delle spese sopportate per essere stata per tal motivo costretta a vivere, subito dopo il sinistro, non più presso l'appartamento dei propri genitori. 9. Entrambe tali censure sono inammissibili. all'art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ. e agli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., evidentemente inconferente rispetto alle doglianze così come poi illustrate e comunque destituito di ogni fondamento non essendo ravvisabili e neppure essendo specificamente dedotti né un vizio di omessa pronuncia, né la violazione del paradigma di cui all'art. 115 cod. proc. civ. (v. supra § 2). In secondo luogo perché le censure sono evidentemente anch'esse dirette a contrastare la valutazione di merito operata in sentenza ben al di là dei limiti in cui la stessa sarebbe suscettibile di sindacato in questa sede ai sensi dell'art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ. (nel testo, applicabile ratione temporis, risultante dalla modifica introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134). 10. Con il nono motivo, articolato in duplice censura, la ricorrente denuncia infine violazione e falsa applicazione dell'art. 92 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., in relazione alle statuizioni adottate in punto di regolamento delle spese del primo e del secondo grado. 10.1. Con una prima censura si duole della conferma della compensazione delle spese statuita per il giudizio di primo grado. Avendo la Corte d'appello, come detto, ritenuto tale statuizione giustificata dalla formulazione da parte dell'attrice di una «pretesa risarcitoria esorbitante, tanto più in considerazione dell'importo 15 Anzitutto per l'incomprensibile riferimento in rubrica al vizio di cui ricevuto già dall'assicuratore», rileva la ricorrente che: a) «non sono indicate le voci che giustificherebbero l'eccessiva pretesa e gli elementi posti a fondamento dell'eccessiva pretesa»; b) l'eccessività della pretesa potrebbe al più comportare una diminuzione delle spese da porre a carico della parte soccombente, ma giammai la compensazione era immotivata e non poteva il giudice d'appello rimediare a tale omissione indicandone esso i motivi; d) l'offerta della compagnia assicuratrice, riscossa della danneggiata a titolo di acconto, è pervenuta solo nel 2005, in pendenza di giudizio; e) il giudice di primo grado aveva preliminarmente disatteso l'eccezione di improponibilità e/o inammissibilità della domanda proposta dalla società; f) la sentenza di primo grado ha riconosciuto, in aggiunta alla somma da questa offerta, l'ulteriore importo di C 10.421,67. 10.2. Con una seconda censura la ricorrente si duole della liquidazione delle spese a suo carico per il giudizio d'appello, rilevando che le somme in tale sede richieste trovavano giustificazione nell'applicazione delle tabelle del tribunale di Milano e nel richiesto riconoscimento delle spese sopportate per l'allontanamento dalla casa dei propri genitori subito dopo il sinistro. Soggiunge che nelle conclusioni formulate in secondo grado essa aveva comunque richiesto la condanna dei convenuti all'importo complessivo indicato in quella sede o alla somma «maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia». 10.3. La prima censura è manifestamente infondata. La liquidazione del danno in misura nettamente inferiore rispetto a quella indicata in domanda comporta soccombenza reciproca (v. Cass. 21/10/2009, n. 22381; Cass. 23/09/2013, n. 21684) e giustifica pertanto l'integrale compensazione delle spese, ciò tanto più in applicazione dell'art. 92, comma secondo, cod. proc. civ. nel testo applicabile alla specie ratione temporís, 16 anteriore alla modifica compensazione totale; c) nella sentenza di primo grado l'operata introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. a), legge 28 dicembre 2005, n. 263 (il quale disponeva: «se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti»). Ciò basta ad escludere il dedotto error in procedendo, essendo appalesano sotto tale profilo inconferenti (quella sub c in quanto l'omessa motivazione non esclude la correttezza in iure della statuizione, né tanto meno preclude al giudice d'appello di valutarne la correttezza nel merito, ove sul punto investito da specifico motivo di gravame; quella sub d perché postula un accertamento opposto a quello contenuto in sentenza e perché comunque non fa venir meno l'altra ragione giustificatrice rappresentata dall'eccessività della iniziale pretesa risarcitoria; quelle sub e ed f perché non escludono la parziale soccombenza finale) o illogiche (quella sub a, incomprensibile, a fronte del dato pacifico rappresentato dalla notevole differenza tra la pretesa risarcitoria come quantificata, anche in appello, dalla danneggiata e quella liquidata in sentenza). 10.4. Inammissibile è infine la seconda censura non essendo spiegato (né essendo dato comprendere) il motivo per cui le circostanze esposte avrebbero dovuto condurre a un diverso regolamento delle spese del giudizio d'appello o a liquidare un importo inferiore. 11. Deve in definitiva pervenirsi alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo. Ricorrono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato. 17 appena il caso di rilevare che le altre considerazioni critiche svolte si P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 12.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso il 31/1/2018 DEPC13M0 CANCEP.ERIA 090.. ..... -2- .13.F91 Il 18 a' TA Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA