Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4032 del 20/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4032 Anno 2014
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: TRICOMI IRENE

ORDINANZA
sul ricorso 16836-2011 proposto da:
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA
(CCIAA) DI L’AQUILA 80002390666 in persona del Presidente e legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso
lo studio dell’avvocato ROSSI ADRIANO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato CAMERINI VINCENZO, giusta delibera di Giunta Camerale n. 74
dell’8.9.2010 e giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
PIZZIGALLI RITA;

– intimata avverso la sentenza n. 808/2010 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del
3.6.2010, depositata il 25/06/2010;

Data pubblicazione: 20/02/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/01/2014 dal

Consigliere Relatore Dott. IRENE TRICOMI.

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FATTO E DIRITTO
La Corte d’Appello di L’Aquila, con la sentenza n. 808 del 2010, rigettava
l’appello proposto da CCIA di L’Aquila nei confronti di Pizzigalli Rita, nei
confronti della sentenza n. 558/07 del Tribunale di L’Aquila.
Il Tribunale aveva disposto in favore della Pizzigalli, inquadrata nella
categoria D, posizione giuridica D1, la liqualificazionel dell’indennità di anzianità
considerando l’intero importo della retribuzione di posizione fruita e non il solo
importo della indennità di direzione e di staff.
La CCIA contestava in appello che la retribuzione di posizione fosse
interamente computabile ai fini della determinazione dell’indennità di anzianità del
personale camerale.
La Corte d’Appello rigettava l’impugnazione richiamando Cass., n. 3189 del
2009, benché fosse intervenuta successivamente, in diverso avviso, Cass., n. 18288
del 2009.
Per la cassazione della suddetta sentenza resa in grado di appello ricorre la
CCIA di L’Aquila, prospettando un motivo di ricorso.
L’intimata non ha svolto difese.
Con l’unico motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione di
norme di diritto in quanto la Corte d’Appello ha illegittimamente ritenuto che torna
applicabile alla fattispecie il disposto dell’art. 2,comma 9, della legge n. 335 del
1995, mentre invece tale principio non trova applicazione per i dipendenti già
assunti in servizio anteriormente al 1° gennaio 1995, situazione in cui versava,
pacificamente , la Pizzigalli, ex art. 360, n. 3, cpc. La sentenza d’appello non avrebbe
fatto corretta applicazione dei principi affermati nelle sentenza n. 18288 del 2009 e
18382 del 2009, tenuto conto, altresì ) che la stessa non si adeguava al principio
secondo cui in materia di pubblico impiego privatizzato, affinchè una voce
retributiva possa essere inclusa nell’ultima retribuzione ai fini del calcolo
dell’indennità di anzianità, occorre una previsione espressa in tal senso ad opera della
contrattazione collettiva.
Parte ricorrente richiama, altresì, Cass., ord. n. 6263 del 2011.
Il consigliere relatore ha concluso per la manifesta infondatezza del motivo di
ricorso.
Affermando in particolare, quanto segue,
La questione sottoposta alla Corte è la seguente: essendo l’indennità di
anzianità spettante ai dipendenti delle Camere di Commercio tuttora disciplinata
dall’art. 77 del decreto interministeriale del 1982, che include, nell’ultima
retribuzione da moltiplicare per gli anni di servizio, oltre che lo stipendio e la
tredicesima mensilità, anche le voci stipendiali pensionabili e quiescibili, se – in forza
della entrata in vigore della L. 5 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 7, che considera
come pensionabili tutti i compensi percepiti – la indennità di anzianità debba
includere anche il compenso per lavoro straordinario, il compenso incentivante e
l’indennità prevista dall’art. 36 del CCNL.
In altri termini, si tratta di accertare se la onnicomprensività della retribuzione
su cui calcolare i contributi previdenziali e su cui commisurare le pensioni, introdotta
dalla citata L. n. 335 del 1995, comporti che altrettanto onnicomprensiva debba
considerarsi l’ultima retribuzione, da moltiplicare per gli anni di servizio, ai fini del
calcolo della indennità di anzianità.
In ordine a tale questione è stato affermato (Cass., sentenze n. 18288/2009,
18382/2009, n. 20037/2009; ord. n. 6362 del 2011) che in tema di indennità di
anzianità per il personale dipendente delle Camere di commercio assunto
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Il Presidente

anteriormente al primo gennaio 1996, la cui unica fonte di disciplina è costituita, ex
art. 2, comma 7, della legge n. 335 del 1995, dalla contrattazione collettiva, alla
stregua dell’interpretazione letterale e logico-sistematica del CCNL Regioni e
Autonomie locali del 14 settembre 2000 e, in particolare, dell’allegata dichiarazione
congiunta n. 3, che ha confermato espressamente la perdurante vigenza del decreto
interministeriale 12 luglio 1982 e successive modifiche, deve escludersi l’
omnicomprensività dell’indennità di anzianità e il computo, nell’ultima retribuzione,
delle voci retributive considerate pensionabili a fini diversi dall’art. 2, comma 9, della
citata legge n. 335, dovendosi ritenere una diversa interpretazione confliggente con i
principi di parità di trattamento tra appartenenti al medesimo compatto e di
armonizzazione ed equiparazione tra dipendenti pubblici e privati, oltrechè idonea ad
inficiare la disposizione contrattuale “de qua” per il maggiore e significativo onere
di spesa che essa implicherebbe.
Le suddette pronunce hanno disatteso, motivatamente le precedenti sentenze
di questa Corte n. 10437 e n. 11519 dell’8 maggio 2006, e n. 3189 del 9 febbraio
2009.
In conclusione, come affermato da Cass., sentenze n. 18288/2009,
18382/2009, n. 20037/2009; ord. n. 6362 del 2011, la nozione di pensionabilità del
compenso, adottata ai fini della determinazione dell’indennità di anzianità non è
quella di cui alla legge n. 153 del 1969, art. 12.
Il ricorso va quindi rigettato dovendosi, in relazione alla indennità spettante ai
dipendenti delle Camere di Commercio, interpretare la dichiarazione congiunta n. 3
allegata al CCNL Regioni e Autonomie locali del 14 settembre 2000, come conferma
della disciplina di cui al decreto interministeriale 12 luglio 1982, e senza il computo,
nell’ultima retribuzione, delle voci retributive considerate pensionabili, a fini diversi,
dalla legge n. 335 del 1995, art. 5, comma 9. Inoltre, affinchè una voce retributiva
possa essere inclusa nell’ultima retribuzione ai fini del calcolo della indennità di
anzianità, è necessaria una previsione espressa in tal senso ad opera della
contrattazione collettiva.
In ragione dei suddetti principi, non condivisibile è, dunque, la statuizione
della Corte d’Appello di L’Aquila che, pur in presenta del suddetto nuovo
orientamento giurisprudenziale, che si intende confermare, ha continuato a fare
applicazione dei principi di cui alla sentenza Cass., n. 3189 del 2009.
Il Collegio condivide e fa proprie le argomentazioni e le conclusioni che
precedono.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel
merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., in ragione della sufficienza degli
accertamenti di fatto, rigetta la domanda introduttiva del giudizio.
Nulla spese non avendo l’intimata svolto attività difensive.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel
merito rigetta la domanda introduttiva del giudizio. Nulla spese.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2014

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