Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4032 del 19/02/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 4032 Anno 2013
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: VINCENTI ENZO

SENTENZA
sul ricorso 16488-2007 proposto da:
MONNA RENATO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
COLA DI RIENZO 69, presso lo studio degli avvocati
FERRETTI ALDO e FERRETTI GIAN ALBERTO, che lo
rappresentano e difendono unitamente agli avvocati GRASSI
ALDO e GRASSI GUIDO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
ARIANNA SIM S.P.A. (già EUNICE SIM S.P.A. e già SOFID SIM
S.P.A.), in persona dell’Amm.re delegato dott. LUIGI
SCOLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 74,
presso lo studio dell’avvocato VALENTINO PIERLUIGI, che la
rappresenta e difende per delega in atti;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 19/02/2013

avverso la sentenza n. 3695/2006 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 01/12/2006, R.G.N.
741/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/01/2013 dal Consigliere Dott. ENZO
VINCENTI;

l’Avvocato ANTONELLA DEVOLI, in delega, per la
controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
l. – Con sentenza resa pubblica il l ° dicembre 2006,
la Corte di appello di Napoli rigettava il gravame
interposto da Renato Monna avverso la sentenza del
Tribunale della stessa città che, nella contumacia dello
stesso Monna convenuto non costituitosi, aveva accolto la
domanda proposta nei suoi confronti dalla Sofid Sim S.p.A.,
con conseguente condanna – previo accertamento di parziale
compensazione di credito – al pagamento della somma di euro
8.850,17, oltre accessori e spese di lite. Domanda che si
fondava su due contratti di negoziazione-raccolta ordini di
valori mobiliari, custodia ed amministrazione stipulati con
il Monna, in forza dei quali quest’ultimo non aveva
corrisposto all’intermediario il controvalore delle
acquistate azioni Freedomland, per un importo complessivo
di lire 46.194.854, successivamente ridotto a lire
17.136.317, per essersi la Sofid Siiti parzialmente rivalsa,
in base a quanto previsto dai contratti anzidetti, sulle
somme ricavate dalla vendita di titoli in danno del
medesimo Manna.
La Corte partenopea disattendeva, anzitutto, il motivo
sulla nullità dell’atto di citazione per mancanza o
2

udito l’Avvocato GUIDO GRASSI per il ricorrente e

irregolarità della notificazione, che, invece, riteneva
ritualmente eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ.
dall’Ufficiale giudiziario. Lo stesso giudice disattendeva,
altresì, il motivo sulla dedotta incompetenza del Tribunale
di Napoli, in favore di quello di Roma, secondo la
specifica clausola contrattuale di deroga del foro

eccepita con il primo atto difensivo o rilevata d’ufficio
nella prima udienza di trattazione, ai sensi dell’art. 38
cod. proc. civ., con definitivo radicamento della
competenza del giudice adito.
Veniva, altresì, respinto il motivo concernente
l’asserito difetto di contraddittorio per non esser stata
evocata in giudizio anche Clara D’Ajello, cointestataria in
almeno uno dei contratti di negoziazione, giacché essa non
era litisconsorte necessario, sia perché trattavasi di
contratti a firma disgiunta, con facoltà di ciascun
intestatario di operare singolarmente, sia perché la stessa
D’Ajello non era debitrice della Sofid Sim, non essendo
stata prelevata nei suoi confronti alcuna somma, posto che
il credito della società era stato parzialmente soddisfatto
unicamente con prelievo di somme sulla quota del Monna.
Nel merito, la Corte territoriale reputava corretta la
decisione del giudice di primo grado in ordine alla
sussistenza della prova del credito vantato dalla Sofid
Sim, “a cui il Monna diede mandato di vendere 2000 azioni
Olivetti”, e alla “facoltà contrattualmente prevista che
consentiva alla SIM di liquidare coattivamente il contratto
utilizzando a copertura di eventuali perdite le
disponibilità costituite in garanzia presso di sé”.
Inoltre, correttamente era stata operata la compensazione
tra i crediti rispettivamente vantati dalle parti, anche in
mancanza di efficaci contestazioni al riguardo
dell’appellante; né, infine, potevano essere accolte in
3

territoriale, osservando che l’eccezione non era stata

sede di gravame “le istanze istruttorie avanzate
dall’appellante, stante la loro proposizione tardiva con il
conseguente avverarsi delle preclusioni in cui lo

stesso è

incorso”.
2. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre Renato
Monna, affidando le sorti dell’impugnazione a cinque

Resiste con controricorso, illustrato da memoria,
l’Arianna Sim S.p.A., già Eunice Sim S.p.A. e già Sofid Sim
S.p.A.
CONSIDERATO IN DIRITTO
l.

Con il primo articolato mezzo è dedotta sia la

violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai
sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in
relazione all’art. 140 cod. proc. civ., sia l’omessa,
insufficiente e comunque contraddittoria motivazione, ai
sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,
“sulla circostanza che nella notifica dell’atto di
citazione introduttivo del primo grado di giudizio fossero
stati ritualmente adempiuti tutti gli adempimenti atti a
completare la realizzazione del procedimento a formazione
progressiva previsto dal tipo di notifica utilizzato, non
essendo pervenuto al convenuto avviso di recapito della
raccomandata, come prescritto dall’art. 140 cod. proc.
civ.”.
Il ricorrente assume che nella sentenza impugnata
“colpevolmente si afferma ciò che documentalmente è
dimostrato non esser vero, così dovendosi rilevare una
palese contraddittorietà nella motivazione”, posto che la
controparte non ha esibito copia della cartolina verde
attestante la ricezione della raccomandata da parte di esso
Manna, ma “produce detta cartolina spillata alla
raccomandata in originale rispedita al mittente per
irreperibilità del destinatario”, così essendo dimostrato
4

motivi.

che mai esso ricorrente ha ricevuto l’avviso

ex art. 140

cod. proc. civ. e che, pertanto, la notificazione non è
stata effettuata ritualmente ai sensi di tale norma.
Viene formulato il seguente quesito di diritto: “può
ritenersi soddisfatto il procedimento a formazione
progressiva sancito dall’art. 140 c.p.c., allorquando

raccomandata non sia stato recapitato al destinatario della
notifica?”.
l.

I1 motivo non può trovare accoglimento.

Esso – oltre a non veicolare la censura ai sensi
dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., posto
che si denuncia un error in procedendo – non coglie in ogni
caso la

della sentenza impugnata (ove

ratio decidendi

addirittura non si ritenga che contesti la rispondenza al
vero dell’accertamento di fatto, in guisa tale da proporre,
inammissibilmente, un motivo revocatorio), posto che la
Corte territoriale ha ritenuto ed affermato che, nella
specie, l’ufficiale giudiziario – avendo trovato chiuso il
domicilio del Monna e non avendo rinvenuto le persone
indicate dall’art. 139 cod. proc. civ. – ha seguito tutti
gli adempimenti richiesti dell’art. 140 cod. proc. civ.,
procedendo al deposito dell’atto nella Casa comunale e
provvedendo alla spedizione dell’avviso tramite
raccomandata al domicilio dello stesso Monna, con
l’ulteriore precisazione che dalla cartolina verde
risultava che “nella cassetta dello stabile del Monna fu
lasciato avviso dell’avvenuto deposito dall’atto presso la
casa comunale”, così facendo palese il perfezionamento
della notificazione per il decorso del termine di dieci
giorni dalla spedizione (non contestato) momento
rilevante, in alternativa all’effettivo ritiro della
raccomandata, soprattutto (e a maggior ragione) a seguito
della sentenza n. 3 del 2010 della Corte costituzionale
5

risulti dimostrato che l’avviso spedito a mezzo

(Cass., 31 marzo 2010, n. 7809;

Cass.,

11 maggio 2012, n.

7324) – e non già per il ricevimento della stessa da parte
del Monna.
2. – Con il secondo mezzo è dedotta violazione delle
norme sulla competenza, ai sensi dell’art. 360, primo
comma, n. 2, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 28,

Il ricorrente evidenzia che, nella specie, rilevava un
patto contrattuale derogativo della competenza territoriale
vincolante per entrambe le parti, sicché, trattandosi di
foro stabilito per accordo delle parti

ex

art. 28 cod.

proc. civ., la relativa eccezione poteva essere proposta in
appello non incorrendosi nella decadenza ai sensi dell’art.
38, secondo comma, cod. proc. civ., essendo l’incompetenza
territoriale

ex

art. 28 cod. proc. civ. rilevabile

d’ufficio e, dunque, anche in appello in base all’art. 345
cod. proc. civ.
Viene formulato il seguente quesito di diritto:
“giusto combinato disposto di cui agli artt. 345, 28 e 38
c.p.c., può la parte, anche in considerazione del fatto di
essere rimasta contumace in primo grado, tra le eccezioni
rilevabili d’ufficio come previsto dall’art. 345 cod. proc.
civ., proporre anche quella di incompetenza territoriale di
cui all’art. 38, primo comma, in forza del richiamo
contenuto in detta norma all’ipotesi prevista dall’art. 28
c.p.c.?”.
2.1. – Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata si è difatti conformata al
consolidato orientamento di questa Corte, in forza del
quale, “secondo il disposto dell’art. 38, primo comma, cod.
proc. civ., nel testo introdotto dall’art. 4 della legge 26
novembre 1990, n. 353 in vigore dal 30 aprile 1995 (in base
alle disposizioni transitorie di cui all’art. 90 della
stessa legge e successive modificazioni), l’incompetenza
6

38 e 345 cod. proc. civ.

per materia al pari di quella per valore e di quella per
territorio nei casi previsti dall’art. 28 cod. proc. civ. è rilevata, anche d’ufficio, non oltre la prima udienza di
trattazione, con la conseguenza che – diversamente dalla
previgente disciplina – il giudice non può rilevare tale
incompetenza in ogni stato e grado, ma è tenuto al rilievo

eccezione ritualmente proposta dalle parti. Da ciò deriva
che la parte può impugnare la decisione di primo grado per
ragioni di incompetenza per materia solo ove abbia
tempestivamente eccepito l’incompetenza e che, anche in
presenza della tempestiva eccezione, la stessa parte è
onerata della specifica impugnazione sul punto, ove il
giudice abbia invece deciso nel merito, atteso che – venuta
meno la possibilità del rilievo officioso durante tutti i
gradi del giudizio – l’impugnazione nel merito non implica
più la devoluzione al giudice di appello anche della
questione di competenza per materia (così come di quella
territoriale inderogabile di cui all’art. 28 cod. proc.
civ.)” (Cass., 13 ottobre 2006, n. 22055).
In definitiva, in difetto di eccezione o rilievo
d’ufficio della incompetenza per materia, da qualunque
causa dipenda ed al pari di quella per valore e per
territorio nei casi previsti dall’art. 28 cod. proc. civ.,
diviene insindacabile e irretrattabile la competenza del
giudice dinnanzi a cui l’incompetenza non sia stata
eccepita o rilevata (Cass., 19 febbraio 2009, n. 4007) e
ciò, quindi, anche nel caso in cui, in assenza di rilievo
officioso, non sia stato possibile alla parte, in quanto
ritualmente dichiarata contumace, sollevare detta
eccezione.
3.

Con il terzo articolato mezzo è prospettata

violazione o falsa applicazione di legge, ai sensi
dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in
7

officioso entro detta udienza, salvo esaminare l’eventuale

relazione agli artt. 101, 102 cod. proc. civ. ed ancora
1854 e 1298 cod. civ.; nullità del procedimento e della
sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.
proc. civ., per difetto del contraddittorio in violazione
del disposto di cui agli artt. 101 e 102 cod. proc. civ.;
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ai

sulle seguenti circostanze controverse e decisive per il
giudizio: “.A) Nullità per difetto di contraddittorio, non
avendo la Corte ritenuto litisconsorte necessaria nei
giudizi di I e II grado la signora Clara Ajello,
cointestataria del conto dal quale sono state prelevate
somme per coprire assunte perdite del solo Monna in forza
della esecuzione peraltro di altro contratto di cui solo
quest’ultimo era intestatario. B) Ancora aver
contraddittoriamente ed insufficientemente motivato in
sentenza, asserendo che in forza di una norma contrattuale
prevista in un contratto di gestione titoli, potesse la SIM
rivalersi di perdite di quella gestione, con somme
realizzate con la provvista ottenuta dalla vendita di
azioni gestite in forza di un contratto del tutto distinto,
sol perché anche questo contratto fosse stato sottoscritto
dal Monna, peraltro questa volta congiuntamente con la
signora Clara D’Ajello! C) Omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione sulla circostanza, sottolineata
dagli appellanti che la SOFID SIM non potesse
unilateralmente stabilire, nella misura del 50%, quanto
spettasse al Monna e quanto alla cointestataria signora
Ajello del ricavato delle vendite di titoli gestiti in
forza di contratto sottoscritto da entrambi e comunque che
tale suddivisione non potesse sancirsi come legittima,
prima dal Tribunale e poi della Corte di Appello, in
assenza di contraddittorio con la cointestataria Signora
Clara D’Ajello”.
8

sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,

Il ricorrente sostiene, in base alle argomentazioni
dedotte con l’atto di appello e criticando i richiami del
giudice di primo grado agli artt. 1854 e 1298 cod. civ.,
che sussista difetto di integrità del contraddittorio per
la mancata partecipazione al giudizio della D’Ajello (o
Ajello), posto che gli effetti della sentenza inciderebbero

giudizio intentato per il riconoscimento di un credito nei
confronti di due debitori in solido debba necessariamente
svolgersi contro entrambi.
Vengono formulati i seguenti quesiti di diritto:
“debbono, giusto disposto di cui all’art. 102 c.p.c.,
necessariamente essere convenute in giudizio entrambe le
parti allorquando si invoca un diritto che si assume
scaturente da un contratto da ambedue sottoscritto ed
avente la gestione e la vendita di titoli che si
appartengono ad entrambi? Deve essere deciso in
contraddittorio, in ossequio agli artt. 101 e 102 c.p.c.,
tra tutti i sottoscrittori di un contratto di gestione e
vendita titoli, quanta parte dalla vendita di detti titoli
ricavato debba essere attribuito all’uno o all’altro
cointestatario, giusto disposto di cui all’art. 1298 c.c.?
Può agirsi, giusto disposto di cui agli artt. 101 e 102
c.p.c., nei confronti del solo debitore, quando a
compensazione del detto debito si pretende valersi di un
corrispondente credito che l’obbligato vanta però in solido
con altro soggetto?”
3.1.

Il motivo è infondato, per la parte in cui non

è inammissibile.
La Corte territoriale ha escluso che sussistesse un
litisconsorzio necessario con il coniuge del Monna,
cointestataria in uno dei contratti di negoziazione, sia
perché i contratti erano a firma disgiunta, con facoltà di
ciascun intestatario di operare singolarmente, sia perché
9

sulla sua sfera patrimoniale, apparendo “ovvio” che il

la stessa D’Ajello (o Ajello) non era debitrice della Sofid
Sim, non essendo stata prelevata nei suoi confronti alcuna
somma, posto che il credito della società era stato
parzialmente soddisfatto unicamente con prelievo di somme
sulla quota del Nonna.
Si tratta di motivazione priva di vizi logici e

esaminata, tenuto conto della posizione di solidarietà,
attiva e passiva, dei cointestatari del conto corrente
bancario a firma disgiunta

sia nei confronti della banca

(art. 1854 cod. civ.), che tra di essi nei rapporti interni
(art. 1298 cod. civ.), con la conseguenza che è esclusa la
necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti
del cointestatario che non sia stato chiamato a partecipare
nel giudizio instaurato nei confronti dell’altro
contitolare del conto da parte di chi vanti una pretesa
sulle somme depositate, poiché la sentenza resa in detto
giudizio non è opponibile al primo (tra le altre, Cass., 18
agosto 1993, n. 8758). Del resto, si tratta di una
specifica applicazione del principio, consentaneo alle
obbligazioni solidali dal lato passivo, per cui
l’accertamento del debito nei riguardi di uno solo dei
condebitori non richiede la necessaria partecipazione al
giudizio anche dell’altro e non fa stato nei suoi confronti
(Cass., 19 febbraio 2003, n. 2469; Cass., 11 febbraio 2000,
n. 1519).
Per altro verso, l’inammissibilità delle censure è
apprezzabile non solo perché i quesiti che le assistono, là
dove riguardano

errores in indicando,

sono del tutto

generici per mancato aggancio alla fattispecie, della quale
non si dà puntuale contezza (cfr., tra le altre, Cass.,
sez. un., 11 marzo 2008, n. 6420), mentre non sono stati
neppure formulati in relazione alla denuncia ai sensi
dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (sulla
1.0

rispondente ai principi giuridici afferenti alla materia

relativa necessità, si veda, tra le altre, Cass., 18
novembre 2011, n. 24255); ma anche perché il complessivo
impianto del motivo si fonda sulla disamina dei rapporti
contrattuali intercorsi tra gli interessati, mancando però
di esplicitare il contenuto dei presupposti negozi
giuridici (ciò che sarebbe stato onere da assolvere in modo

apprezzare funditus le censure), né essendo stata fatta,
peraltro, questione alcuna di mal governo delle regole di
ermeneutica contrattuale rispetto alle specifiche e
rilevanti clausole dei contratti inter partes.
4.

Con il quarto articolato mezzo è denunciata

violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360,
primo comma, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 1469quingules cod. civ. e 345 cod. proc. civ.; nonché omessa
motivazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5,
cod. proc. civ., “sulla sollevata eccezione fondata sulla
circostanza della assunta esistenza e sul carattere
vessatorio di una clausola contrattuale che consentirebbe
di prelevare, a compensazione di un credito, somme ricavate
dalla vendita di titoli gestiti in forza di diverso
contratto”.
Il ricorrente sostiene di aver dedotto in appello che,
ove fosse esistita una clausola come quella anzidetta, essa
sarebbe stata inefficace ai sensi dell’art. 1469-quinguies
cod. civ., quale vizio che poteva essere rilevata d’ufficio
dal giudice, con conseguenza che la relativa eccezione ben
poteva proporsi in sede di gravame ex art. 345 cod. proc.
civ.
Vengono formulati i seguente quesiti: “E’ da
considerarsi vessatoria e dunque inefficace, giusto
esplicito richiamo all’art.

1469-quinquies

c.c., una

clausola contrattuale che consenta di rivalersi di assunti
crediti vantati nei confronti di un soggetto in forza di un
li

specifico e congruente per dar modo a questa Corte di

contratto da questi solo sottoscritto, appropriandosi di
somme ricavate dalla vendita di titoli in forza di un
contratto diverso di cui, oltre a questi, risulta
cointestataria in solido altro soggetto? Può tale
inefficacia, anche questa che in forza del III comma del
citato articolo 1469-quinquies rilevabile d’ufficio, essere

4.1. – Il motivo è inammissibile.
Con esso, infatti, si denuncia, nella sostanza, una
omessa pronuncia del giudice di appello su eccezione che si
assume dedotta (con ciò elidendosi, di per sé, ogni
questione sul mancato rilievo officioso) e, dunque, si fa
valere un

error in procedendo,

con la conseguenza che la

censura avrebbe dovuto essere veicolata in riferimento,
anzitutto, all’art. 112 cod. proc. civ. ed ai sensi
dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nonché,
soprattutto (a prescindere, dunque, dalla formalità
dell’espresso e corretto richiamo alle predette
disposizioni), articolata in modo specifico con
l’indicazione dell’atto e del momento del processo,
rispettivamente, con il quale e nel quale l’eccezione di
cui si lamenta l’omessa pronuncia è stata sollevata e con
l’ulteriore precisazione che essa è stata mantenuta sino al
momento di precisazione delle conclusioni (Cass., 3 marzo
2010, n. 5087).
Ciò in quanto la deduzione di un vizio

ín procedendo

impone a questo giudice di legittimità una cognizione non
circoscritta all’esame della sufficienza e logicità della
motivazione con la quale il giudice di merito ha vagliato
la questione, bensì estesa all’esame diretto degli atti e
dei documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la
censura, per l’appunto, sia stata proposta dal ricorrente
in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice
di rito e, segnatamente, al principio di specificità della
12

proposta in appello, giusto richiamo all’art. 345 c.p.c.?”.

deduzione (in tal senso anche, Cass., sez. un., 22 maggio
2012, n. 8077).
Nulla di tutto ciò è dato apprezzare nel motivo in
esame (e, del resto, neppure nello stralcio dell’atto di
appello che viene riportato nel ricorso si esplicita una
siffatta eccezione).

ipotesi, prescindere da una prospettazione di omessa
pronuncia (seguendo in tal modo l’articolazione soltanto
formale del motivo), in nessun caso lo scrutinio del mezzo
sarebbe ammissibile, giacché allora la censura, come tale,
introdurrebbe in questa sede una questione nuova e non
dibattuta in precedenza (e, quindi, inammissibile: tra le
tante, Cass., 26 marzo 2012, n. 4787), posto che della
eccezione di inefficacia della clausola contrattuale,
art. 1469-quinguies

ex

cod. civ., implicante congruenti

deduzioni in fatto e diritto, non vi è traccia alcuna
nella sentenza impugnata.
5. – Con il quinto mezzo è dedotta omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi
dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., sui
seguenti fatti controversi e decisivi per il giudizio: “a)
Asserita esistenza del credito in forza di un ordine di
vendita di 230 azioni Freedomland del 19/4/2000, senza in
alcun modo prendere in considerazione l’ordine di vendita
del Monna in pari data comunicato a mezzo fax delle ore
9,58; b) Quantificazione del debito in base alla
differenza tra valore delle azioni al momento
dell’acquisto e quello della vendita, posta in essere
dalla Sofid in assenza di uno specifico ordine del cliente
e comunque in epoca molto successiva a quella in cui
incontrovertibilmente il Monna disse e poi ribadì
l’intenzione di non voler più detenere i su specificati
titoli; e) Indissolubilità dei contestuali ordini di
13

Peraltro, anche ove si intendesse, in via di mera

vendita di azioni Olivetti ed acquisto di 40 CW CALL ENI;
d) Inesistenza di una clausola contrattuale contenuta nel
contratto n. CO201958 sottoscritto dal Manna e dalla
Signora Ajello che consentisse alla Sofid Sim di non
eseguire contestualmente alla vendita delle Olivetti
l’acquisto delle CALL ENI; e) Inesistenza di una norma nel

trattenere somme scaturenti dalla vendita di azioni
detenute in forza di detto contratto, a compensazione di
un presunto credito comunque scaturente da operazione
realizzata in forza di diverso contratto peraltro
sottoscritto da uno solo dei contraenti e titolari in
solido delle azioni vendute.
Si sostiene che la Corte territoriale non abbia in
alcun modo valutato i fatti anzidetti, che trovavano
riscontro sia nella produzione documentale di primo grado
della Sofid Sim, sia in quella esibita in appello da esso
ricorrente, la cui acquisizione, non trattandosi di prove
costituende, non trovava ostacolo.
5.1. – Il motivo è inammissibile.
Esso contravviene alle prescrizioni di cui all’art.
366-bis cod. proc. civ., posto che “è inammissibile, ai
sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ., per le cause
ancora ad esso soggette, il motivo di ricorso per omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione qualora non sia
stato formulato il c.d. quesito di fatto, mancando la
conclusione a mezzo di apposito momento di sintesi, anche
quando l’indicazione del fatto decisivo controverso sia
rilevabile dal complesso della formulata censura, attesa la
ratio che sottende la disposizione indicata, associata alle
esigenze deflattive del filtro di accesso alla S.C., la
quale deve essere posta in condizione di comprendere, dalla
lettura del solo quesito, quale sia l’errore commesso dal
giudice di merito” (Cass. n. 24255 del 2011, cit.).
14

contratto CO201958 che consentisse alla Sofid Sim di

Peraltro,

l’assorbente rilievo sull’assenza del

quesito di fatto è lo specchio stesso di una prospettazione
del mezzo di per sé inammissibile, giacché volta ad
accreditare una versione dei fatti, favorevole alla parte,
che non trova riscontro nella sentenza impugnata (essendo,
dunque, ben lungi dal porre in risalto vizi intrinseci al

base a documentazione che la parte stessa ha prodotto in
appello e rispetto alla quale – in quanto partecipe delle
complessive istanze istruttorie dell’appellante – la Corte
territoriale ha espresso un giudizio di tardività e di
operatività della preclusione, da ricondursi all’art. 345
cod. proc. civ.. Ciò non senza tenere conto, infine, che
tutta la prospettazione difetta, in radice, di specificità,
non essendo neppure riportato il contenuto dei documenti
(ordini e contratti) che vengono richiamati a fondamento
della doglianza.
4. – Il ricorso va, quindi, rigettato ed il ricorrente
condannato, in quanto soccombente, al pagamento delle spese
del presente giudizio in favore della società
controricorrente, liquidate come in dispositivo.
PER QUESTI

moTrvI

LA CORTE
rigetta il ricorso;
condanna Renato Monna al pagamento delle spese del
presente giudizio di legittimità in favore della società
controricorrente, che liquida in complessivi euro 3.200,00,
di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della
Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, in
data 11 gennaio 2013.

ragionamento del giudice) e che, inoltre, è ricostruita in

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