Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4032 del 19/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 19/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 19/02/2010), n.4032

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, ed Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore,

domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

T.N.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle

Marche n. 96/9/04 del 18/10/04, notificata il 4/1/05.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/1/10 dal Relatore Cons. Dott. Paolo D’Alessandro;

lette le conclusioni scritte del P.M., che ha chiesto l’accoglimento

del ricorso per manifesta fondatezza.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate propongono ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche che ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente contro il silenzio-rifiuto formatosi su istanza di rimborso IRAP. Il contribuente non si è costituito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata, quanto all’affermazione secondo cui l’IRAP si applicherebbe soltanto ai titolari di imprese commerciali.

1.1.- Il mezzo è manifestamente fondato.

In tema di IRAP, questa Corte ha affermato che, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1 (nella versione vigente fino al 31 dicembre 2003) e all’art. 53, comma 1, del medesimo D.P.R. (nella versione vigente dal 1 gennaio 2004) è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (Cass. 3676/07 ed altre).

La sentenza impugnata, ispirata ad un erroneo principio di diritto, deve pertanto essere cassata, restando assorbito il secondo motivo, relativo al concetto di autonoma organizzazione.

2.- La causa va pertanto rinviata, per un nuovo esame dell’appello dell’Ufficio, ad altra sezione della CTR Marche, che farà applicazione del principio di diritto enunciato sub 1.1. e provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della CTR Marche.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA