Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4032 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. I, 18/02/2020, (ud. 24/09/2019, dep. 18/02/2020), n.4032

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30804/2018 proposto da:

N.B., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la Cancelleria

Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Antonella Natale, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 293/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 02/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/09/2019 da Dott. TRICOMI LAURA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

N.B., nato in Senegal, con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 impugnava dinanzi il Tribunale di Ancona, con esito sfavorevole, il provvedimento di diniego della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale in tutte le sue forme.

Il richiedente aveva narrato di essere fuggito dal proprio Paese perchè, pur essendo egli di religione (OMISSIS), gli zii lo avevano minacciato e picchiato per il suo rifiuto a convertirsi all’Islam.

Sia in primo che in secondo grado le sue dichiarazioni sono state ritenute non credibili, perchè il richiedente non aveva mostrato di essere in grado di rispondere a domande elementari sulla religione (OMISSIS) ed era stata esclusa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, in tutti i casi previsti, oltre che della protezione umanitaria.

Il richiedente propone ricorso per cassazione con due mezzi avverso la sentenza della Corte anconetana in epigrafe indicata. Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il primo motivo lamenta la violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, per la motivazione meramente apparente, oltre che l’omesso esame di fatto decisivo.

2. Il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6,7 e 8, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 10, Direttiva 2011/95/UE, art. 10, comma 1, lett. B), art. 9 Cedu.

3. Osserva la Corte che il ricorrente – dopo avere redatto le menzionate epigrafi dei motivi – ha poi dedotto, in un’unica affastellata argomentazione, che il proprio racconto era, contrariamente a quanto opinato dalla Corte territoriale, pienamente credibile; che la corte del merito non avrebbe dovuto ritenere il contrario considerato che egli stesso aveva dichiarato di essere (OMISSIS), ma non praticante, e che ciò spiegava l’ignoranza della tradizioni del culto (OMISSIS) che non intendeva abbandonare per fedeltà alla comunità (OMISSIS) che aveva accolto i suoi genitori, ed ha invocato il diritto alla libertà religiosa; che la motivazione era assente e contrastava comunque con le risultanze di causa; che la Corte avrebbe dovuto far uso dei suoi poteri officiosi; che gli atti persecutori patiti ad opera degli zii erano sufficientemente gravi da integrare il diritto alla protezione; che la situazione attuale del (OMISSIS) non era stata oggetto di approfondita indagine mediante l’acquisizione di informazioni complete; che la Corte del merito avrebbe dovuto valutare la condizione di integrazione sociale nel contesto di accoglienza.

Orbene, la stessa tecnica redazionale dei motivi li rende inammissibili, non avendo ciascuno di essi il proprio svolgimento argomentativo e logico, idoneo a palesare la violazione di norme; inoltre, essi sono manifestamente inammissibili, poichè volti ad un riesame del merito, precluso a questa Corte.

Invero, la motivazione del provvedimento impugnato risulta congrua ed immune da vizi poichè, da un lato, contiene l’esame della situazione esposta dal richiedente e, al contrario di quanto sostenuto da questi, dei motivi per cui quest’ultimo non è stato ritenuto credibile (ignoranza circa i principi fondanti la religione (OMISSIS)) rispetto a cui la dedotta assenza di pratica della religione non costituisce un fatto decisivo di cui sia stato omesso l’esame, considerati i differenti piani su cui si collocano l’appartenenza religiosa e la pratica della fede; dall’altro, fa corretto governo dei principi elaborati da questa Corte in materia di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ed umanitaria.

Lo stesso giudice si è adeguatamente trattenuto sull’esame delle condizioni generali dello Stato di provenienza del richiedente ((OMISSIS), zona del (OMISSIS)), ribadendo come non si tratti di territorio dove il livello di violenza è tale per cui un civile è esposto ad un rischio grave indipendentemente da qualsiasi coinvolgimento differenziato, e statuendo, pertanto, circa l’insussistenza dei presupposti che debbono necessariamente rilevarsi per il riconoscimento della protezione sussidiaria (Cass. n. 16202/2015; Cass. n. 20235/2019 in motivazione).

Quanto, infine, alla protezione umanitaria, la valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della medesima deve essere ancorata ad una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio: infatti, la temuta violazione dei diritti umani “deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, che nel predisporre uno strumento duttile quale il permesso umanitario, demanda al giudice la verifica della sussistenza dei seri motivi attraverso un esame concreto ed effettivo di tutte le peculiarità rilevanti del singolo caso, quali, ad esempio, le ragioni che indussero lo straniero ad abbandonare il proprio Paese e le circostanze di vita che, anche in ragione della sua storia personale, egli si troverebbe a dover affrontare nel medesimo Paese” (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, in motivazione).

La censura formulata dall’odierno istante non coglie nel segno perchè non illustra nessuna situazione personale di vulnerabilità non esaminata dai giudici di merito.

4. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva della controparte.

Non sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, stante la provvisoria ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso;

Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

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