Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4032 del 18/02/2011

Cassazione civile sez. I, 18/02/2011, (ud. 07/12/2010, dep. 18/02/2011), n.4032

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.L., nella qualita’ di erede universale della sorella

R.A.A., elettivamente domiciliato in Roma, al largo

Messico 7, presso lo studio dell’avv. Tesauro Paolo, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avv. Ferrara Paola, come da

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO per lo SVILUPPO INDUSTRIALE di BARI, in persona del legale

rapp.te p.t., elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cosseria 2,

presso lo studio dell’avv. Placidi Alfredo, rappresentato e difeso

dagli avv.ti Paparella Francesco e Nicolo de Marco, come da procura a

margine del ricorso;

– controricorrente ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 608/07 della Corte d’Appello di Bari, emessa

il 3.4.07, depositata il 31.5.07;

udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 7.12.010 dal

consigliere Dott. Magda Cristiano;

uditi gli avv.ti Tesauro e De Marco;

udito il P.M., nella persona del Sostituto P.G. dr. VELARDI Maurizio,

che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale e del 1^ e

del 4^ motivo del ricorso incidentale ed il rigetto degli altri.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Bari, con sentenza del 31.5.07, ha accolto la domanda di opposizione alla stima proposta da R.A.A. nei confronti de Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Bari (in seguito, per brevita’, Consorzio ASI o Consorzio) e, tenuto conto delle conclusioni raggiunte dal ctu nominato in corso di causa, fatta applicazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis: ha liquidato in Euro 186.854,00 l’indennita’ dovuta all’attrice per l’esproprio di un suolo sito in (OMISSIS) esteso mq. 22.000, in Euro 24.282,00 l’indennita’ per le opere accessorie di soprassuolo, in Euro 79.960,00 l’indennita’ per l’esproprio del fabbricato insistente sull’area espropriata ed in Euro 1.399,00 l’indennita’ per l’occupazione legittima; ha ordinato il deposito presso la Cassa DD. e PP. della differenza a credito dell’avente diritto fra le somme cosi’ determinate e quelle gia’ depositate per tali titoli dal Consorzio; ha condannato quest’ultimo al pagamento delle spese di lite.

La sentenza e’ stata impugnata dinanzi a questa Corte da R. L., nella qualita’ di unico erede testamentario di R. A.A., deceduta il (OMISSIS), con ricorso sorretto da un unico motivo.

Il Consorzio ASI ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale, fondato su cinque motivi ed illustrato da memoria, cui il R. ha a sua volta resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c. 1) Preliminarmente va respinta l’eccezione di improcedibilita’ del ricorso principale, svolta dal Consorzio nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c. sul rilievo che, dalla relata di notifica apposta in calce all’atto, emergerebbe che lo stesso e’ stato spedito il 14.7.08 a mezzo posta a Bari Sardo (NU) e non a Bari, e che pertanto – considerato che il termine per l’impugnazione scadeva il 15.7.08 – non vi sarebbe la prova che la notifica del ricorso ricevuta il 18.7.08, sempre a mezzo posta, dal procuratore domiciliatario, avv. Francesco Paparella, sia stata tempestivamente eseguita.

L’eccezione e’ palesemente infondata: come puo’ facilmente rilevarsi dalla cartolina di ritorno, l’avv. Paparella ha sottoscritto il 18.7.08 “avviso di ricevimento della raccomandata spedita dall’ufficio postale di Roma Prati il 14.7.08 diretto a Consorzio per l’Area di sviluppo industriale di Bah c/o avv. Francesco Paparella via Venezia 14, Bari”. E poiche’ nella relata l’ufficiale giudiziario attesta di aver, per l’appunto, eseguito la notifica del ricorso il 14.7.08 mediante spedizione a mezzo del servizio postale, con plico raccomandato A.R. spedito dall’U.P. di Roma Prati ed indirizzato all’avv. Paparella, con studio alla via Venezia 14, e’ evidente che l’indicazione Bari Sardo (NU) che, nella relata, figura a fianco di tale indirizzo, e’ frutto di un mero errore materiale (presumibilmente dovuto alla compilazione del modulo mediante inserimento automatico del dato, tratto dall’elenco dei comuni inserito al computer e predisposto secondo l’ordine alfabetico, nel quale Bari Sardo figura subito dopo Bari), che non ha impedito il rituale e tempestivo perfezionamento della notifica. In ordine logico, va esaminato per primo il ricorso incidentale.

2) Con il primo motivo di ricorso il Consorzio, nel denunciare violazione e falsa applicazione della L. n. 333 del 1992, art. 5 bis lamenta che la Corte territoriale abbia sovrastimato l’area soggetta ad esproprio, in quanto, nell’individuarne, ai fini del calcolo dell’indennita’ dovuta, il valore di mercato con riferimento alla data di emissione del relativo decreto, non ha tenuto conto dell’incidenza migliorativa delle opere da esso espropriante gia’ realizzate sulle aree circostanti. Il motivo va dichiarato inammissibile.

Non v’e’ accenno, infatti, nella decisione impugnata, all’avvenuta realizzazione da parte del Consorzio, nel periodo intercorso fra la data di apposizione del vincolo e quella dell’esproprio, di opere di urbanizzazione che avrebbero accresciuto il valore del terreno, ne’ da alcun passo della sentenza puo’ desumersi che il ctu abbia attribuito al terreno un valore determinato (anche) in ragione dell’esistenza di tali opere.

Ne consegue, per un verso, che l’assunto della Corte, secondo cui il ritardo nell’emissione del decreto “e’ circostanza oggettiva che caratterizza … in quel momento la situazione ed il valore del suolo, alla stregua delle sue caratteristiche oggettive, ivi comprese le modifiche connesse alla realizzazione dei vari servizi nel contesto dell’area di riferimento “non puo’ essere interpretato quale statuizione di rigetto di un’eccezione fondata su di un accertamento in fatto che il giudice del merito non ha mai compiuto e, per l’altro, che il ricorrente e’ privo di interesse a sindacare siffatta affermazione, che, quand’anche errata, sarebbe priva di influenza sulla decisione.

La censura risulterebbe, inoltre, inammissibile anche nel caso in cui potesse essere qualificata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ovvero come volta a denunciare un vizio di omessa motivazione della sentenza: sotto tale profilo difetterebbe, infatti, del requisito dell’autosufficienza, avendo il Consorzio omesso di riportare le pagine della ctu dalle quali si dovrebbe ricavare che la stima e’ inclusiva del maggior valore derivato al terreno dalle infrastrutture da esso asseritamene realizzate dopo l’apposizione del vincolo e prima dell’emissione del decreto di esproprio.

3) Con il secondo motivo, il ricorrente incidentale, denunciando insufficiente motivazione della sentenza impugnata circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rileva che l’indennita’ relativa al fabbricato insistente sull’area e’ stata commisurata alla sua intera superficie di 116,26 mq., anziche’ a quella originaria di 62 mq., nonostante la superficie in eccedenza, ricadente nell’area del Piano Consortile, dovesse considerarsi abusiva, in quanto realizzata in base alla sola concessione edilizia rilasciata dal comune di Molfetta, ma in assenza del nulla osta di esso Consorzio, di cui necessitava per espressa previsione contenuta nelle norme tecniche di attuazione del piano. Deduce a riguardo che la Corte barese, travisando le risultanze istruttorie, ha erroneamente ritenuto che la concessione edilizia riguardasse solo il restauro della costruzione gia’ da tempo realizzata ed ha pertanto omesso di pronunciare circa l’efficacia del provvedimento comunale in assenza di rilascio del nulla – osta. Il motivo e’ infondato.

Infatti, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrente incidentale, la Corte territoriale ha espressamente affermato “l’intangibilita’ dell’atto amministrativo in sede processuale, dove la concessione riveste una valenza solo indiretta”, in tal modo contestualmente (ancorche’ implicitamente) escludendo che, ai fini della decisione, dovesse tenersi conto dell’avverarsi dell’eventuale condizione di efficacia del provvedimento costituita dal rilascio del nulla-osta.

Non ricorre, pertanto, il denunciato vizio di omessa motivazione, ne’ la censura (con la quale, in realta’, si assume l’erroneita’ delle sintetiche ragioni sulle quali e’ fondata in diritto la statuizione di rigetto dell’eccezione) puo’ essere esaminata sotto il profilo della violazione di legge, non avendo il Consorzio indicato le norme in ipotesi violate dalla Corte ne’ formulato il quesito prescritto dall’art. 366 bis c.p.c. 4.) Con il terzo ed il quarto motivo, il Consorzio denuncia ulteriori vizi di omessa e/o insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio.

4.1) Rileva, in primo luogo, che la Corte territoriale ha acriticamente recepito le conclusioni del ctu in ordine al valore di mercato del terreno espropriato, asseritamente basate sul metodo sintetico – comparativo, ma in realta’ fondate su dati di riferimento niente affatto omogenei; lamenta, in particolare, che il ctu: abbia inserito in comparazione il prezzo di vendita di suoli edificabili siti alla periferia nord di Molfetta che, ancorche’ prossimi alla zona D (industriale), nella quale e’ ubicato il terreno espropriato, rientrano in zona B o C (residenziale); abbia tenuto conto di dati non documentati forniti dal ct. di parte della R., omettendo invece di prendere in considerazione tre atti di compravendita di suoli insistenti in zona ASI registrati ed accertati nel valore dall’ufficio del registro di Bari; abbia commesso errori di calcolo;

abbia, in definitiva, stabilito il valore del fondo operando, inammissibilmente, una media fra il valore minimo da esso accertato e quello massimo indicato dall’espropriata.

4.2) Si duole, inoltre, del fatto che il giudice del merito abbia assegnato al terreno espropriato un valore unitario a metro – quadro, senza tener conto che esso ricadeva in zone con differenti indici di edificabilita’.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, vanno dichiarati inammissibili.

Il principio secondo il quale in sede di legittimita’ non possono essere prospettati nuovi temi di dibattito, non tempestivamente affrontati nelle precedenti fasi di merito, trova applicazione anche con riferimento alle contestazioni mosse alle conclusioni del ctu (e con esse alla sentenza che, come nel caso di specie, le abbia recepite in sede di motivazione).

Ne consegue che, poiche’ la sentenza impugnata, pur dando atto, genericamente, di “censure” avanzate dal convenuto, non contiene alcun riferimento ai rilievi illustrati nei due motivi in esame, il Consorzio, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, avrebbe dovuto indicare con puntualita’ gli atti del procedimento di merito in cui li aveva formulati, riportandone i brani o quantomeno rinviando alle pagine attraverso le quali operare il riscontro, onde consentire a questa Corte di operare il necessario controllo, (cfr.

fra molte, Cass. nn. 12988/010, 12984/06, 3105/04).

Il ricorrente incidentale, invece, non solo ha omesso di richiamare gli atti del giudizio di primo grado nei quali ha contestato le conclusioni del ctu, ma non ha neppure dedotto di averle effettivamente contestate sotto i profili in questa sede elencati: le questioni qui prospettate, pertanto, non possono essere esaminate.

5) Con l’ultimo motivo di ricorso, il Consorzio denunciando violazione degli artt. 183 e 184 c.p.c. ed error in procedendo, deduce che la Corte barese, dopo avere nominato il ctu a scioglimento di una riserva assunta sin dalla prima udienza, ha successivamente assegnato alle parti i termini per il deposito di memorie previsti dagli artt. 183 e 184 c.p.c., ma, alla loro scadenza si e’ limitata a confermare il provvedimento ammissivo dell’indagine tecnica, anziche’ delibare nuovamente in ordine alla necessita’ di disporla.

Il motivo e’ inammissibile, non avendo il ricorrente incidentale allegato le ragioni per le quali l’errore procedurale asseritamene compiuto dalla Corte avrebbe viziato la decisione (la scelta operata dal giudice non e’ stata sindacata ne’ ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 ne’ ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5).

Non appare superfluo rilevare, peraltro, che il motivo e’ anche palesemente infondato, in quanto basato sull’erroneo presupposto che l’ordinanza con la quale il giudice decide dell’ammissibilita’ di un mezzo istruttorie debba necessariamente essere assunta a seguito dello scioglimento di una riserva e non possa, invece, come accaduto nella specie, essere pronunciata all’udienza. Si puo’ a questo punto procedere all’esame del ricorso principale.

6) Con l’unico motivo di ricorso, R.L. rileva che la statuizione del giudice del merito, intervenuta il 31.5.07 e non ancora passata in giudicato, e’ destinata ad essere incisa dagli effetti della pronuncia della Corte Costituzionale n. 348/07, che ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis, commi 1 e 2 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 359 del 1992, ovvero della norma in base alla quale sono state liquidate l’indennita’ di esproprio e di occupazione legittima in favore della sua dante causa. Formula sul punto quesito di diritto, con il quale chiede a questa Corte di affermare che le predette indennita’ devono essere rideterminate in base al valore venale del bene, ai sensi della L. n. 2359 del 1865, art. 39 o, in subordine, ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37 come modificato dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89, lett. a).

Il Consorzio ASI ha eccepito, nel controricorso e nella memoria difensiva, l’inammissibilita’ del ricorso, in quanto sorretto da un quesito multiplo, con ipotesi alternativa.

L’eccezione non merita accoglimento, posto che, rispetto all’unica censura, illustrata con pienezza di argomentazioni, rivolta alla sentenza impugnata, il ricorrente non ha prospettato nel quesito una soluzione alternativa, ma una soluzione principale ed una subordinata, che era necessitato a sottoporre all’attenzione di questa Corte a causa delle incertezze interpretative che, all’epoca della proposizione del ricorso, si erano manifestate sulla questione.

La regola imposta dall’(ora abrogato) art. 366 bis c.p.c. non puo’ infatti essere interpretata in maniera cosi’ formalistica da obbligare la parte a riproporre il medesimo motivo, una volta in via principale ed una volta in via subordinata, al solo fine di scindere i quesiti.

D’altro canto, non spettando al ricorrente di individuare la norma effettivamente applicabile, ma solo quella violata, il quesito sarebbe risultato ammissibile anche se si fosse arrestato alla richiesta di affermazione del diritto del ricorrente alla rideterminazione delle indennita’ per effetto dell’intervenuta declaratoria di illegittimita’ costituzionale dell’art. 5 bis cit.

Priva di pregio e’ anche l’ulteriore eccezione sollevata dal Consorzio, di inammissibilita’ del ricorso per difetto del requisito dell’autosufficienza, avendo il R. omesso di precisare che le indennita’ relative all’immobile ed alle opere accessorie sono state calcolate in base al criterio del valore venale: la circostanza, infatti, e’ pacifica (posto che l’art. 5 bis e’ stato dettato unicamente per la determinazione dell’indennita’ di esproprio dei terreni non ancora edificati) e si evince chiaramente dalla sentenza, sicche’ il ricorrente non aveva alcuna necessita’ di precisarla.

Cio’ premesso, il motivo e’ fondato e merita accoglimento.

Alla declaratoria di illegittimita’ costituzionale del citato L. n. 359 del 1992, art. 5 bis consegue infatti la cessazione della sua efficacia “erga omnes”, con effetto retroattivo su tutti i rapporti o situazioni giuridiche pendenti (Cass. nn. 28431/08, 26275/07).

Caduto il criterio d’indennizzo stabilito dalla norma predetta, ed essendo nella specie la procedura espropriativa soggetta al regime giuridico anteriore all’entrata in vigore del T.U. n. 327 del 2001, ai fini della determinazione dell’indennita’ di esproprio, sulla quale deve essere calcolata l’indennita’ di occupazione, va fatta applicazione della L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39 che commisura tale indennita’ al valore di mercato del bene, posto che la L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89, lett. a) si riferisce alle “procedure in corso” e non anche ai giudizi in corso, nei quali sia ancora in discussione la misura delle indennita’ (Cass. SS.UU. n. 5265/08).

L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione sul punto dell’impugnata sentenza.

Poiche’ da tale sentenza non si evince quale sia l’effettiva estensione del suolo sul quale sono state calcolate le indennita’ di esproprio e di occupazione ai sensi della norma dichiarata incostituzionale, la causa va rimessa alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, perche’ le ridetermini alla luce del criterio appena enunciato. La Corte provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale; cassa con rinvio la sentenza impugnata e rimette la causa alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, che provvedera’ alla liquidazione anche delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

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