Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4032 del 15/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 15/02/2017, (ud. 20/12/2016, dep.15/02/2017),  n. 4032

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorso iscritto al numero 29633 del ruolo generale dell’anno

2015 proposto da:

C.R.F. COOPERATIVA RECAPITO FIDUCIARIO S.c.a.r.l., (C.F.: (OMISSIS)),

in persona del legale rappresentante pro tempore, S.M.

rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli

avvocati Alessio Iannello (C.F.: (OMISSIS)) e Gianfranco Tobia

(C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

ASENDIA ITALY S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona

dell’amministratore delegato, legale rappresentante pro tempore,

Emanuele Giardina rappresentato e difeso, giusta procura in calce al

controricorso, dagli avvocati Roberta Quagliuolo (C.F.:

QGLRRT67M59F205T) e Giancarlo Nunè (C.F.: NNUGCR66D09H501Q);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 2374/2015 della Corte di appello

di Milano, depositata il 03/06/2015;

udita la relazione sulla causa svolta nella Camera di consiglio in

data 20 dicembre 2016 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. La Corte di Appello di Milano ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da C.R.F. Cooperativa Recapito Fiduciario S.c.a.r.l. nei confronti di Asendia Italia S.p.A., avverso la sentenza n. 429/2014 del Tribunale di Milano, per essere la notifica del gravame avvenuta presso lo studio del procuratore costituito avvocato Roberto Rossi, quando lo stesso era ormai da tempo cancellato dall’albo professionale.

Ricorre C.R.F. Cooperativa Recapito Fiduciario S.c.a.r.l., sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso Asendia Italia S.p.A..

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto ritenuto destinato ad essere accolto.

2.1 Con il primo motivo del ricorso si denunzia “in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione dell’art. 157 c.p.c., comma 3, artt. 330 e 170 c.p.c., in relazione alla rilevata inesistenza della notifica dell’atto di appello effettuata all’avv. Rossi”.

Con il secondo motivo si denunzia “in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione dell’art. 85 c.p.c., comma 3, artt. 330 e 170 c.p.c., in relazione alla rilevata inesistenza della notifica dell’atto di appello effettuata all’avv. Rossi”.

Con il terzo motivo si denunzia “in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione dell’art. 156 c.p.c., comma 3, artt. 330 e 170 c.p.c., in relazione alla rilevata inesistenza della notifica dell’atto di appello effettuata all’avv. Rossi”.

Con il quarto motivo si denunzia “in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione dell’art. 156 c.p.c., comma 3, artt. 330 e 170 c.p.c., in relazione alla rilevata omessa notifica dell’atto di appello nei confronti dell’avv. Roberta Quagliuolo”.

I primi tre motivi del ricorso sono connessi, essendo tutti diretti a censurare la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto giuridicamente inesistente la notificazione dell’atto di appello all’avvocato Roberto Rossi.

Essi sono manifestamente fondati, ed a ciò consegue l’assorbimento del quarto motivo.

Secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, l’atto di appello venne notificato presso lo studio dei procuratori costituiti per la società appellata in primo grado, avvocati Roberto Rossi e Roberta Quagliuolo, in Milano, alla via Quadronno n. 4, in data 26 giugno 2014. L’ufficiale giudiziario diede atto che la notificazione era stata effettuata, per l’avvocato Rossi, con consegna a tale C.A.M., qualificatasi come incaricata alla ricezione.

La corte di appello ha ritenuto giuridicamente inesistente la notificazione all’avvocato Rossi, in quanto questi, alla data del 26 giugno 2014, risultava da oltre due anni cancellato dall’albo, e del tutto omessa quella nei confronti dell’avvocato Quagliuolo (la quale aveva trasferito altrove il proprio studio).

La società ricorrente, con i primi tre motivi del ricorso, sostiene che la notificazione all’avvocato Rossi dovrebbe invece ritenersi valida, o quanto meno che il vizio avrebbe dovuto essere qualificato come nullità, e quindi sanato, in virtù dell’avvenuta costituzione della parte nel giudizio di appello.

Ha carattere assorbente, in proposito, il rilievo per cui, a composizione di un precedente contrasto, le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente chiarito (con riguardo alla notificazione del ricorso per cassazione, ma in base a principi di carattere generale, certamente applicabili anche in caso di notificazione dell’atto di appello) che “l’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità; tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640603).

E’ quindi senz’altro da escludere, nella specie, che la notificazione dell’atto di appello all’avvocato Rossi potesse essere qualificata come giuridicamente inesistente, e come tale non suscettibile di sanatoria.

La notificazione avrebbe dovuto essere ritenuta (al più) nulla, e quindi suscettibile di sanatoria per l’avvenuta costituzione in giudizio della società appellata (ovvero, in mancanza, avrebbe dovuto esserne disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.).

Non avrebbe in nessun caso dovuto essere dichiarata l’inammissibilità dell’appello.

La sentenza impugnata va di conseguenza cassata con rinvio, perchè la corte di appello esamini nel merito il gravame proposto.

3. Il ricorso è accolto.

La sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso e cassa in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2017

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