Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4031 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. I, 18/02/2020, (ud. 24/09/2019, dep. 18/02/2020), n.4031

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32422/2018 proposto da:

A.I., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria

Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Giuseppe Lufrano del Foro di Macerata, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Commissione Territoriale Riconoscimento Protezione Internazionale

Roma (OMISSIS) Sezione Ancona, Ministero dell’interno.

– intimato –

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro-tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 520/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 24/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/09/2019 dal cons. Dott. VALITUTTI ANTONIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso al Tribunale di Ancona, A.I., cittadino del (OMISSIS), chiedeva il riconoscimento della protezione internazionale, denegata al medesimo dalla competente Commissione territoriale. Con ordinanza dell’11 ottobre 2016, l’adito Tribunale rigettava il ricorso.

2. Avverso la decisione di primo grado proponeva appello lo straniero, che veniva, a sua volta, disatteso dalla Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 520/2018, depositata il 24 aprile 2018. La Corte territoriale escludeva la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento al medesimo dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, reputando non credibile la narrazione dei fatti operata dal richiedente, non risultando nella regione di provenienza del medesimo una situazione di violenza indiscriminata derivante da un conflitto interno o internazionale, e non essendo state neppure allegate specifiche ragioni di vulnerabilità.

3. Per la cassazione di tale provvedimento ha, quindi, proposto ricorso A.I. nei confronti del Ministero dell’interno, affidato a tre motivi.

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo e secondo motivo di ricorso, A.I. denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

1.1. L’istante lamenta che la Corte d’appello abbia ritenuto non credibile la narrazione dei fatti che lo avrebbero determinato a lasciare il Paese di origine, consistiti nel timore di subire persecuzioni e vessazioni a causa della sua condizione di omosessuale, senza porre rimedio ad eventuali lacune nella narrazione dei fatti, attivando il dovere di cooperazione istruttoria, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 al fine di accertare se le accuse di essere omosessuale fossero state effettivamente formulate nei confronti del richiedente.

1.2. I motivi sono inammissibili.

1.2.1. Ai fini della concessione dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b) è invero indispensabile, anche ai fini dei necessari approfondimenti istruttori, la credibilità e l’attendibilità della narrazione dei fatti effettuata dal richiedente. La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce, peraltro, un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito e censurabile solo nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5 – il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c) costituente un parametro di attendibilità della narrazione. Il vizio di violazione di legge consiste, invece, nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, e come tale è inammissibile in subiecta materia (Cass., 05/02/2019, n. 3340).

In mancanza di credibilità dell’istante, deve, di conseguenza, escludersi la necessità e la possibilità stessa per il giudice di merito – laddove non vengano dedotti fatti attendibili e concreti, idonei a consentire un approfondimento ufficioso – di operare ulteriori accertamenti, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.

1.2.2. Ebbene, nel caso di specie, la censura è stata inammissibilmente proposta sotto il profilo della violazione di legge, e non sotto quello del vizio di motivazione, nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Ad ogni buon conto, nel caso di specie, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato circa le ragioni per le quali ha ritenuto non credibili le dichiarazioni del richiedente, in relazione alla sua pretesa condizione di omosessuale, escludendo l’esistenza di un pericolo rilevante per la sua incolumità, in caso di rientro in patria. La Corte ha, invero, rilevato che, per intanto, i fatti narrati risalivano al 2014, e – come si evince dal racconto dello stesso esponente – la vicenda era circoscritta “in un contesto fortemente localizzato e limitato, tale da non pregiudicare la propria incolumità nel caso egli facesse ritorno nel suo Paese”. Per di più, del tutto inattendibile – ad avviso del giudice di appello – si palesa la circostanza che il medesimo si sia risolto a lasciare il (OMISSIS) senza il suo compagno, “lasciando la madre ed i fratelli alla mercè dei suoi persecutori che avevano già ucciso il padre”.

Inoltre, è bensì vero che il diritto alla protezione sussidiaria non può essere escluso dalla circostanza che a provocare il danno grave per il cittadino straniero siano soggetti privati qualora nel Paese d’origine non vi sia un’autorità statale in grado di fornirgli adeguata ed effettiva tutela, con conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull’attuale situazione di quel Paese e, quindi, sull’eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. c) D.Lgs. (Cass., 20/07/2015, n. 15192; Cass., 03/07/2017, n. 16356; Cass., 09/10/2017, n. 23604). E tuttavia, nel caso concreto, il giudice di appello ha accertato che “per sua stessa ammissione, il richiedente non avrebbe nemmeno tentato la via dell’appello alle forze dell’ordine, preferendo la via della fuga”, e tale ratio decidendi non è stata specificamente impugnata dal ricorrente.

A fronte di tali motivate conclusioni, la censura in esame si traduce – per contro – in generiche allegazioni circa il regime giuridico applicabile alla fattispecie concreta, ed in una sostanziale richiesta di rivisitazione del merito della vicenda, inammissibile in questa sede (Cass., 04/04/2017, n. 8758).

1.3. Le doglianze vanno, pertanto, disattese.

2. Con il terzo motivo di ricorso, A.I. denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

3.1. Lamenta l’istante che la Corte d’appello non abbia inteso concedere al medesimo neppure la misura del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, nonostante che nei fatti allegati fossero ravvisabili evidenti ragioni di vulnerabilità.

3.2. Il motivo è inammissibile.

3.2.1. La Corte territoriale ha motivato il diniego di protezione umanitaria in considerazione della non credibilità dell’istante, quanto al paventato pericolo per la sua persona, e della mancata allegazione di situazioni specifiche di vulnerabilità (Cass., 23/02/2018, n. 4455). Nè il ricorrente – al di là di generiche dissertazioni relative ai principi giuridici in materia, ed alla riproposizione dei temi di indagine già sottoposti al giudice di merito – ha dedotto di avere allegato, nel giudizio di primo e secondo grado, ulteriori, specifiche, situazioni personali di vulnerabilità.

3.2.2. Il mezzo deve essere, di conseguenza, dichiarato inammissibile.

4. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, se dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

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