Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4031 del 18/02/2011

Cassazione civile sez. I, 18/02/2011, (ud. 24/11/2010, dep. 18/02/2011), n.4031

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.M.C.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, V. GIOVANNI BETTOLO 9, presso l’avvocato RANIERI

ANDREA, rappresentato e difeso dall’avvocato TRIGGIANI FERNANDO,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositato il

10/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, D.M.C.A., impugnava il decreto della Corte d’Appello Dell’Aquila 02-07-2008, che aveva condannato il Ministero della Giustizia, al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento, determinazione del quantum, liquidazione delle spese giudiziali. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va dichiarato inammissibile, essendo inadeguato il quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi. Si tratta infatti di un quesito totalmente astratto, senza riferimento alcuno alla fattispecie in esame (al riguardosa le altre, Cass. S.u. n. 28536 del 2008). Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 700,00 per onorari oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

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