Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4031 del 15/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 15/02/2017, (ud. 20/12/2016, dep.15/02/2017), n. 4031
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sui ricorso iscritto al numero 28076 del ruolo generale dell’anno
2015 proposto da:
RISCOSSIONE SICILIA S.p.A., (P.I.: (OMISSIS)), in persona del
Direttore Generale f.f., legale rappresentante pro tempore,
R.G. rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso,
dall’avvocato Accursio Gallo (C.F.: GLLCRS60M06G273B);
– ricorrente –
nei confronti di:
T.S., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta
procura a margine del controricorso, dall’avvocato Attilio Torre
(C.F.: (OMISSIS));
– controricorrente –
nonchè
COMUNE DI PALERMO, (C.F.: non dichiarato), in persona del legale
rappresentante pro tempore;
– intimato –
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Palermo n.
2873/2015, pubblicata in data 29 aprile 2015;
udita la relazione sulla causa svolta nella Camera di consiglio in
data 20 dicembre 2016 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo.
Fatto
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. T.S. ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., in relazione ad una intimazione di pagamento notificatagli dall’agente della riscossione Riscossione Sicilia S.p.A.. L’opposizione è stata accolta dal Giudice di Pace di Palermo, che ha compensato le spese di giudizio.
Il Tribunale di Palermo, in parziale riforma della decisione di primo grado, confermando il merito della stessa, ha condannato l’agente della riscossione al pagamento delle spese del giudizio.
Ricorre Riscossione Sicilia S.p.A., sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso il T..
Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altro intimato Comune di Palermo.
Il ricorso è stato trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto ritenuto destinato ad essere dichiarato inammissibile.
2. La sentenza impugnata (che parte ricorrente dichiara non essere stata notificata) è stata pubblicata in data 29 aprile 2015.
La richiesta di notifica del ricorso risulta effettuata in data 25 novembre 2015.
Il giudizio di primo grado ebbe inizio nel 2011.
L’oggetto dello stesso è di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., ed esso è di conseguenza sottratto alla disciplina dell’interruzione dei termini nel periodo feriale (giurisprudenza costante: cfr., tra le più recenti: Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022; Sez. 3, Sentenza n. 6107 del 12/03/2013, Rv. 625360; Sez. 6-3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012, Rv. 620864).
Il termine cd. lungo (ai sensi dell’art. 327 c.p.c.) per la proposizione del ricorso era dunque di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, senza interruzione feriale, e scadeva il 29 ottobre 2015.
Il ricorso è pertanto tardivo.
3. Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
PQM
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente T., liquidandole in complessivi Euro 700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2017