Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4030 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. I, 18/02/2020, (ud. 24/09/2019, dep. 18/02/2020), n.4030

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30580/2018 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in Roma Viale Manzoni 81

presso lo studio dell’avvocato Giudice Emanuele che lo rappresenta e

difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 847/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 07/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/09/2019 dal cons. VALITUTTI ANTONIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso al Tribunale di Torino, M.A., cittadino del Senegal chiedeva il riconoscimento della protezione internazionale, denegata al medesimo dalla competente Commissione territoriale. Con ordinanza del 4 luglio 2017, l’adito Tribunale rigettava il ricorso.

2. Avverso la decisione di primo grado proponeva appello lo straniero, che veniva, a sua volta, disatteso dalla Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 847/2018, depositata il 7 maggio 2018. La Corte territoriale escludeva la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento al medesimo dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, reputando non credibile la narrazione dei fatti operata dal richiedente, non risultando nella regione di provenienza del medesimo una situazione di violenza indiscriminata derivante da un conflitto interno o internazionale, e non essendo state neppure allegate specifiche ragioni di vulnerabilità,

3. Per la cassazione di tale provvedimento ha, quindi, proposto ricorso M.A. nei confronti del Ministero dell’interno, affidato a due motivi. L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, M.A. denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.1. L’istante lamenta che la Corte d’appello abbia ritenuto non credibile la narrazione dei fatti che lo avrebbero determinato a lasciare il Paese di origine, consistiti nel timore di subire persecuzioni e vessazioni a causa delle sue opinioni politiche contrarie a quelle del movimento indipendentista del (OMISSIS) che, nell’agosto del 2015, aveva fatto irruzione nel suo villaggio, cercando di arruolarlo nelle sue fila, e che – al suo rifiuto, al quale era conseguito un violento scontro verbale – aveva perfino ucciso il nonno, intervenuto per difenderlo.

1.2. Il motivo è inammissibile sotto diversi profili.

1.2.1. Ai fini della concessione dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), è invero indispensabile, anche ai fini dei necessari approfondimenti istruttori, la credibilità e l’attendibilità della narrazione dei fatti effettuata dal richiedente. La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce, peraltro, un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito – e censurabile solo nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5 – il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, il D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma. 5, lett. c), costituente un parametro di attendibilità della narrazione. Il vizio di violazione di legge consiste, invece, nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, e come tale è inammissibile in subiecta materia (Cass. 3340/2019).

In mancanza di credibilità dell’istante, deve, di conseguenza, escludersi la necessità e la possibilità stessa per il giudice di merito laddove non vengano dedotti fatti attendibili e concreti, idonei a consentire un approfondimento ufficioso – di operare ulteriori accertamenti., ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.

1.2.2. Ebbene, nel caso di specie, la censura è stata, anzitutto, inammissibilmente proposta sotto il profilo della violazione di legge, e non sotto quello del vizio di motivazione, nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Ad ogni buon conto, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato circa le ragioni per le quali ha ritenuto non credibili le dichiarazioni del richiedente, per la loro assoluta genericità, essendosi il medesimo limitato “a paventare il rischio generico di persecuzioni che correrebbe in patria a motivo delle sue opinioni politiche contrarie a quelle del movimento indipendentista del (OMISSIS)”. La Corte ha, altresì, constatato che nessun sito di informazione o report internazionale ha fatto riferimento alla riferita incursione dei ribelli nel villaggio di (OMISSIS), dal quale proviene l’istante, nell’agosto 2015, nè di alcuno scontro che abbia causato morti o feriti. Per di più, del tutto inverosimile – ad avviso della Corte territoriale – è il fatto che il richiedente non abbia neppure tentato di chiedere la protezione interna, e soprattutto che non abbia denunciato neppure l’asserito omicidio del nonno.

A fronte di tali motivate argomentazioni, la censura in esame si traduce, per contro, in generiche allegazioni circa il regime giuridico applicabile alla fattispecie concreta, ed in una sostanziale richiesta di rivisitazione del merito della vicenda, inammissibile in questa sede (Cass., 04/04/2017, n. 8758).

1.2.3. Ma vi è di più. Il giudice di appello ha rilevato che, sui profili di scarsa credibilità della sua narrazione dei fatti, “l’appellante nulla osserva”, talchè è del tutto mancata, da parte del medesimo, una “specifica impugnazione sul punto”, in relazione alla sentenza di primo grado. Tale fondamentale ratio decidendi della decisione di appello, non è stata, tuttavia, a sua volta impugnata in questa sede dal ricorrente, con conseguente inammissibilità del ricorso sul punto. Il ricorso per cassazione deve contenere, invero, a pena di inammissibilità, l’esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass., 25/02/2004, n. 3741; Cass., 23/03/2005, n. 6219; Cass., 17/07/2007, n. 15952; Cass., 19/08/2009, n. 18421). In particolare è necessario che venga contestata specificamente la “ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia oggetto di impugnazione (Cass., 10/08/2017, n. 19989).

1.3. Il mezzo va, pertanto, disatteso.

2. Con il secondo motivo di ricorso, M.A. denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

3.1. Lamenta l’istante che la Corte d’appello non abbia inteso concedere all’istante neppure la misura del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, nonostante che nei fatti allegati fossero ravvisabili evidenti ragioni di vulnerabilità.

3.2. Il motivo è inammissibile.

3.2.1. La Corte territoriale ha motivato il diniego di protezione umanitaria, in considerazione del mancato rilievo di una situazione socio-politica negativa nella zona di provenienza del ricorrente ritenuto, peraltro, non credibile, quanto al paventato pericolo per la sua persona – che da fonti internazionali aggiornate è risultata immune da situazioni di violenza indiscriminata, a fronte della quale irrilevante si palesa, pertanto, l’inserimento lavorativo dell’istante nel Paese ospitante (Cass., 23/02/2018, n. 4455). Nè il ricorrente – al di là di generiche dissertazioni relative ai principi giuridici in materia, ed alla riproposizione dei temi di indagine già sottoposti al giudice di merito – ha dedotto di avere allegato, nel giudizio di primo e secondo grado, ulteriori, specifiche, situazioni di vulnerabilità.

3.2.2. Il mezzo deve essere, di conseguenza, dichiarato inammissibile.

4. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

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