Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4030 del 18/02/2011

Cassazione civile sez. I, 18/02/2011, (ud. 23/11/2010, dep. 18/02/2011), n.4030

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Z.T., Z.V., R.M., nella qualita’

di eredi di Z.I., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

CRESCENZIO 20, presso l’avvocato TRALICCI GINA, che li rappresenta e

difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il

22/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, Z.T., V. e R.M., quali eredi di Z.I., impugnavano il decreto della Corte d’Appello di Perugia 15-10-2007, che aveva rigettato la domanda volta, al pagamento di somma in loro favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va dichiarato inammissibile, essendo inadeguati i quesiti di diritto, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi. Si tratta infatti di quesiti che si risolvono in interrogativi circolari, che sembrano presupporre gia’ la risposta, e che si configurano in sostanza come una mera richiesta di accoglimento della domanda (al riguardo tra le altre, Cass. S.u. n. 28536 del 2008).

I ricorrenti chiedono se il Giudice debba motivare le ragioni per estendere il termine ragionevole durata, se lo svolgimento di una CTU possa estendere tale termine, e se possa escludersi il diritto all’indennizzo, ove il ritardo sia inferiore all’anno. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso, e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 900,00 per onorari oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

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