Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4030 del 15/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 15/02/2017, (ud. 20/12/2016, dep.15/02/2017),  n. 4030

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 27936 del ruolo generale dell’anno

2015, proposto da:

M.R., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta

procura a margine del ricorso, dall’avvocato Pisani Angelo (C.F.:

PSN NGL 71L21 F839W);

– ricorrente –

nei confronti di:

EQUITALIA SUD S.p.A., (C.F.: non dichiarato), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Napoli n.

7885/2015, pubblicata in data 27 maggio 2015;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 20 dicembre 2016 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. M.R. ha agito in giudizio nei confronti dell’agente della riscossione per la provincia di Napoli per ottenere la dichiarazione di illegittimità di un’iscrizione ipotecaria da questi effettuata in suo danno, previo accertamento di inefficacia, prescrizione e nullità delle sottostanti cartelle di pagamento.

La domanda, qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Napoli.

Ricorre il M., sulla base di tre motivi.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimata.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto ritenuto destinato ad essere accolto.

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2.

2. Si premette che in atti si rinviene l’avviso di ricevimento della notifica del ricorso ad Equitalia Sud S.p.A., onde il contraddittorio risulta regolarmente instaurato.

Con il primo motivo si denunzia “violazione – falsa applicazione dell’art. 615 c.p.c., comma 1 e art. 617 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 3”.

Con il secondo motivo si denunzia “ammissibilità e tempestività del ricorso proposto: violazione/errata applicazione art. 617 c.p.c. nonchè L. 27 luglio 2000, n. 212, artt. 6 e 7 (Statuto dei diritti del contribuente) e art. 24 Cost.”.

Con il terzo motivo si denunzia “violazione/errata applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 ed D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 in combinato disposto con l’art. 139 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., commi 3 e 5”.

Il ricorso è manifestamente fondato.

Risulta assorbente la censura, contenuta nel primo motivo, con la quale il ricorrente lamenta che il giudice del merito ha erroneamente qualificato l’opposizione proposta come opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., e su tale erroneo presupposto ne ha dichiarato l’inammissibilità, in quanto tardivamente proposta.

La Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente chiarito, infatti, che “il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all’adempimento, sicchè la sua impugnativa, sostanziandosi in un’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore” (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 15354 del 22/07/2015, Rv. 635989), sulla base di considerazioni del tutto estensibili all’ipoteca di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77.

Nella specie, pertanto, l’opposizione proposta dal M. per ottenere la dichiarazione di illegittimità del procedimento di iscrizione ipotecaria non avrebbe potuto essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi e per questo essere ritenuta tardiva e conseguentemente dichiarata inammissibile.

3. Il ricorso è accolto.

La sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, per l’esame del merito dell’opposizione e per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso e cassa in relazione, con rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2017

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