Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4030 del 08/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 08/02/2022, (ud. 10/12/2021, dep. 08/02/2022), n.4030

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34311-2019 proposto da:

P.M., in proprio e nella qualità di legale rappresentante

di (OMISSIS) sas, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO

MAGNO 94, presso lo studio MORBINATI & LONGO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MAURO LONGO;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SAS, COSTRUZIONI MECCANICHE SOTTORIVA SPA,

R.G., S.H., O.A., PROCURATORE GENERALE

DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SPOLETO;

– intimati –

Avverso la sentenza n. 631/2019 della CORTE D’APPELLO di PERUGIOA,

depositata l’08/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – P.M., in proprio e quale legale rappresentante di (OMISSIS) S.a.s. ricorre per due mezzi, illustrati da memoria, nei confronti del Fallimento (OMISSIS) S.a.s. e P.M., Costruzioni Meccaniche Sottoriva S.p.A., R.G., O.A., contro la sentenza dell’8 ottobre 2019 con cui la Corte d’appello di Perugia ha respinto il suo reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.

2. – Gli intimati non spiegano difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. – Il primo mezzo è volto a denunciare da un lato l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto irrilevante la omissione della notifica via pec a mezzo di cancelleria alla società fallenda, ai sensi della L. Fall., art. 15.

Il secondo mezzo è volto a denunciare l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto valida la notificazione eseguita nei confronti del socio accomandatario a mezzo del servizio postale.

Ritenuto che:

4. – Il ricorso è manifestamente fondato.

4.1. – E’ manifestamente fondato il primo mezzo.

Si legge nella sentenza impugnata che: “La notifica del ricorso introduttivo risulta effettuata, in atti, a cura del creditore procedente, nei confronti di entrambi i soci. Manca in atti la prova della notifica del ricorso alla società a cura della Cancelleria”. Dopodiché la Corte territoriale, richiamandosi all’autorità di Cass. 26 giugno 2018, n. 16864, ha ritenuto che la notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento eseguita dall’ufficiale giudiziario tramite il servizio postale in favore del socio illimitatamente responsabile di una società di persone, anche in qualità di rappresentante di quest’ultima, è non solo ammissibile ai sensi dell’art. 145 c.p.c., e valida nei riguardi tanto del socio che dell’ente da lui rappresentato, ma anche idonea ad introdurre il procedimento prefallimentare.

Il precedente di questa Corte, però, non è stato richiamato a proposito, per due ragioni.

Esso non è pertinente, anzitutto, giacché, in un caso di notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento all’accomandatario di una società in accomandita semplice, dunque in un frangente per quest’aspetto coincidente con quello oggi in esame, la società destinataria della notificazione era “risultata sfornita di PEC ed irreperibile presso l’indirizzo, riportato nel registro delle imprese” (foglio 15 dell’ordinanza citata), circostanza, questa, che non risulta ricorrere nella specie.

Esso non è neppure pertinente nella parte in cui esamina il quesito concernente “che cosa accade se la cancelleria ometta una pur possibile notifica in via informatica e, dunque, sia la parte a procedere a notifica ai 14 sensi della L. Fall., art. 15, comma 3. In proposito, appare ragionevole concludersi che tale ultima notifica sia da considerare valida, ma ciò solo se concretamente eseguita presso la sede dell’impresa e non mediante deposito alla casa comunale; difatti, la notifica effettiva presso la sede va considerata sostanzialmente equipollente, quanto ad idoneità allo scopo, a quella per via informatica, mentre, se la notifica elettronica era possibile, non si può sostenere il determinarsi di quella particolare forma di irreperibilità anche informatica che (sola) legittima la nofificazione mediante deposito”. Nel caso in esame, difatti, la notificazione del ricorso prefallimentare è stata eseguita presso la residenza della persona fisica dell’accomandatario (il quale peraltro sostiene con il secondo mezzo che il luogo di esecuzione della notificazione non era più la sua residenza).

Sicché va fatta applicazione della consolidata massima secondo cui: “La L. Fall., art. 15, comma 3, (nel riprodotto testo novellato dalla L. n. 221 del 2012), stabilisce che il ricorso per la dichiarazione di fallimento ed il relativo decreto di convocazione devono essere notificati, a cura della cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore (risultante dal R.I. o dall’indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti). Solo quando, per qualsiasi ragione, la notificazione via PEC non risulti possibile o non abbia esito positivo, la notifica andrà eseguita dall’Ufficiale Giudiziario che, a tal fine, dovrà accedere di persona presso la sede legale del debitore risultante dal

oppure, qualora neppure questa modalità sia attuabile a causa dell’irreperibilità del destinatario, depositerà l’atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro. La norma ha, dunque, introdotto in materia una disciplina speciale, del tutto distinta da quella che, nel codice di rito, regola le notificazioni degli atti del processo: va escluso, pertanto, che residuino ipotesi in cui il ricorso di fallimento e il decreto di convocazione debbano essere notificati, ai sensi dell’art. 138 c.p.c. e segg. o art. 145 c.p.c., (a seconda che l’impresa esercitata dal debitore sia individuale o collettiva), nei diretti confronti del titolare della ditta o del legale rappresentante della società” (Cass. n. 6378 del 2018; Cass. n. 5080 del 2018; Cass. n. 602 del 2017; Cass. n. 17946 del 2016). Ciò tanto più che: “Non è discutibile che la previsione della notificazione all’indirizzo Pec dell’impresa rappresenti una sicura semplificazione per il ricorrente, ma, nel contempo, risponde anche ad un interesse qualificato dell’imprenditore, potendosi configurare una sorta di diritto di quest’ultimo alla notificazione a tale indirizzo che recede solo di fronte all’esistenza di cause ostative integranti l’impossibilità” (Cass. n. 20666 del 2019).

E, nel caso in esame, come si è visto, non risulta affatto che la Cancelleria abbia tentato la notificazione a mezzo pec e che per qualche ragione essa non abbia avuto esito positivo.

4.2. – Il secondo mezzo è assorbito.

5. – La sentenza è cassata e la causa alla Corte d’appello Perugia in diversa composizione, la quale si atterrà a quanto dianzi indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2022

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