Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 403 del 10/01/2019

Cassazione civile sez. VI, 10/01/2019, (ud. 13/11/2018, dep. 10/01/2019), n.403

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Antonio Francesco – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29149-2017 proposto da:

B.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIALOJA

3, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO GRASSO, rappresentata e

difesa dall’avvocato DANIELE NICOLIN;

– ricorrente –

contro

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCO CIULLINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2382/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 30 ottobre 2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 13 novembre 2018 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIO VALITUTTI.

Fatto

RILEVATO

che:

B.L. ha proposto ricorso per cassazione – affidato a due motivi – avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 2382 del 2017, depositata il 30 ottobre 2017, con la quale l’appello dell’odierna ricorrente – avverso la decisione di prime cure che aveva pronunciato la separazione giudiziale dal marito G.G. – veniva dichiarato inammissibile, poichè proposto oltre il termine sei mesi, previsto dall’art. 327 c.p.c.;

l’intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo di ricorso – denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale abbia dichiarato inammissibile l’appello avverso la decisione di prime cure, dalla medesima proposto, sebbene il termine di sei mesi dalla pubblicazione della decisione di primo grado fosse stato rispettato, mediante tempestiva notifica dell’atto di appello nel termine di cui all’art. 327 c.p.c.;

Ritenuto che, in tema di impugnazione della sentenza di separazione personale tra coniugi, la disposizione secondo la quale (“ex lege” n. 74 del 1987) “l’appello è deciso in camera di consiglio” vada interpretata nel senso che essa postula l’applicazione del rito camerale con riferimento all’intero giudizio di impugnazione, con la conseguenza che la proposizione dell’appello si perfeziona con il deposito del relativo ricorso in cancelleria, nel termine perentorio di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., costituendo, per converso, la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza un momento meramente esterno e successivo alla fattispecie processuale introduttiva del giudizio di impugnazione, funzionale soltanto all’instaurazione del contraddittorio;

tuttavia, ove l’appello sia stato introdotto con atto di citazione e non con ricorso, la nullità dell’impugnazione non risulti predicabile, in applicazione del generale principio di conservazione degli atti processuali, sempre che l’atto viziato abbia i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, ed il relativo deposito nella cancelleria del giudice adito sia avvenuto entro i termini perentori fissati dalla legge (Cass., 22/07/2004, n. 13660; Cass., 17/11/2006, n. 24502; Cass., 10/08/2007, n. 17645; Cass., 13/10/2011, n. 21161);

Rilevato che, nel caso concreto, la B. risulta avere proposto appello, avverso la decisione di prime cure, pubblicata il 14 ottobre 2016, con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. ai difensori del G. in data 13 aprile 2017, provvedendo, poi, ad iscrivere la causa a ruolo solo il 24 aprile 2017, ossia tardivamente rispetto al termine di legge;

Considerato che, con il secondo motivo di ricorso – denunciando la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, nonchè del D.P.R., art. 13, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’istante si duole del fatto che la Corte territoriale abbia revocato l’ammissione della B., disponendo, altresì, a suo carico, il pagamento del contributo unificato in misura doppia;

Ritenuto che le statuizioni rese, al riguardo, dalla Corte d’appello si palesino del tutto corrette, attesa l’inammissibilità originaria del gravame proposto dall’odierna ricorrente, poichè tardivo, con conseguente sussistenza, sia del presupposto della colpa grave, ai fini della revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio, sia il carattere dilatorio e pretestuoso dell’appello, ai fini del versamento del doppio contributo unificato (Cass., 02/07/2015, n. 13636);

Ritenuto che, per le ragioni esposte, il ricorso debba essere rigettato senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimato.

PQM

Rigetta il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2019

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