Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4029 del 19/02/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 4029 Anno 2013
Presidente: TRIFONE FRANCESCO
Relatore: PETTI GIOVANNI BATTISTA

SENTENZA
sul ricorso 25064-2010 proposto da:
FERRANTE

LORENA

TRRLRN701445H501L,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA C. CORVISIERI 46, presso lo
studio dell’avvocato CAVALIERE DOMENICO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MERCATI
NICOLETTA giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
contro

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PAGANO ERALDO

PGNRLD55D18H5010, MILANO ASSICURAZIONI

S.P.A. 00957670151;
– intimati –

Data pubblicazione: 19/02/2013

Nonché da:
PAGANO

ERALDO

PGNRLD55D18H5010,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 43, presso lo studio
dell’avvocato In° CARLO GUGLIELMO, che lo
rappresenta e difende giusta delega in atti;

contro
FERRANTE

LORENA

ERRLRN70H45H501L,

domiciliata in ROMA, VIA C.

elettivamente

CORVISIERI 46, presso lo

studio dell’avvocato CAVALIERE DOMENICO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MERCATI
NICOLETTA giusta delega in atti;
– controricorrente all’incidentale nonchè contro
MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. 00957670151;

intimati

Nonché da:
MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. 00957670151 in persona
del suo procuratore speciale Dott. IVANO CANTARALE,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. BISSOLATI
76, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI
GIORDANO, che la rappresenta e difende giusta delega
in atti;
– ricorrente incidentale contro
FERRANTE

LORENA

FRRLRN70H45H501L,

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elettivamente

– ricorrente incidentale –

domiciliato in ROMA, VIA C. CORVISIERI 46, presso lo
studio dell’avvocato CAVALIERE DOMENICO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MERCATI
NICOLETTA giusta delega in atti;
– controricorrente all’incidentale –

PAGANO ERALDO PGNRLD55D18H5010;

avverso

la

sentenza

n.

1537/2010

intimati

della

CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/04/2010, R.G.N.
4630/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/01/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
BATTISTA PETTI;
udito l’Avvocato NICOLETTA MERCATI;
udito l’Avvocato ENRICA FASOLA per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO PRESA che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso principale, assorbiti
ricorsi incidentali;

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nonché contro

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
1.Con citazione del 9 ottobre 1997 Lorena Ferrante conveniva
dinanzi al tribunale di Roma il dr.Eraldo Pagano e ne chiedeva la
condanna al risarcimento dei danni per avere praticato un
trattamento di stimolazione ormonale, dal settembre 1991, per la

in soggetto ventenne. Le cure si protraevano nel tempo con la
somministrazione di gonatropine; una prima gravidanza non giungeva
a termine per aborto nel dicembre 1994 cui seguiva la asportazione
di entrambe le ovaie e un intervento di salpingectomia bilaterale
per una cisti sull’annesso di sinistra. La Ferrante agiva per il
risarcimento dei danni, biologici, morali e patrimoniali per la
sterilità irreversibile e le ulteriori conseguenze di ordine
psichico ed interrelazionale. I danni venivano indicati in lire
426.795.000 complessive salvo il maggior determinato, oltre
interessi e rivalutazione. Si costituiva il medico convenuto
contestando il fondamento delle pretese e chiamava in garanzia la
propria assicurazione Nuova Mea assicurazioni spa che si
costituiva sostenendo la invalidità della chiamata e la
infondatezza delle domande.
2.11 tribunale di Roma con sentenza del 24 marzo 2003 accoglieva
la domanda di risarcimento danni e di garanzia in rivalsa e
liquidava i danni nella somma di euro 119.450,00. Il tribunale,
sulla base di consulenza medico legale riteneva che l’intervento
chirurgico effettato il 27 marzo 1996 presso la Casa di Cura
S.Anna di Pomezia era non necessario e determinava un evento di

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cura di irregolarità mestruali che non consentivano la gravidanza

danno determinato dalla errata terapia dal ginecologo di fiducia
della Ferrante, da ritenersi professionalmente corresponsabile.
3.Contro la decisione proponeva appello principale il dr.Pagano ed
appello incidentale la Ferrante e la assicuratrice.
4.La Corte di appello di Roma, con sentenza del 13 aprile 2010

tra il precedente trattamento ormonale, praticato dal ginecologo,
e l’intervento chirurgico praticato dalla Casa di cura -non
evocata in lite- che determinò la asportazione di una ciste e
quindi delle ovaie che si erano ingrandite, ma non al punto di
determinare la radicale asportazione mutilante. La Corte riteneva
che l’evento dannoso dovesse essere esclusivamente ascritto ai
chirurghi, che avrebbero dovuto eseguire accurati esami e quindi
rinviare l’intervento. Gli appelli incidentali erano dichiarati
assorbiti; le spese di lite per i due gradi erano compensate e le
spese di CTU poste a carico delle parti in egual misura.
5.Contro la decisione ricorre Ferrante Laura deducendo unico ma
complesso motivo, resistono con controricorso incidentale il
Pagano in punto di compensazione delle spese e la assicuratrice
affidato a due motivi. Per le assicurazioni e la Ferrante sono
state prodotte memorie.
I ricorsi sono stati previamente riuniti per connessione.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
6.11 ricorso principale merita accoglimento, restando assorbit4, i
ricorsi incidentali, per le seguenti considerazioni.

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accoglieva l’appello del medico escludendo il nesso di causalità

Per chiarezza espositiva se ne offre una sintesi descrittiva ed a
seguire la confutazione in diritto.
6.1.SINTESI DEL RICORSO PRINCIPALE DI FERRANTE.
Nel primo complesso motivo si deduce violazione e falsa
applicazione degli artt.1176,1218,2043 c.c. 41 comma secondo
115

116 e 132 c.p.c. per non avere il giudice

correttamente applicato le norme in relazione al

fatto

illecito

imputabile al medico, ginecologo di fiducia, ed in relazione alla
soglia di diligenza esigibile dal medico, anche in relazione alla
natura delle cure prestate, secondo gli standars di conoscenza
medica all’epoca applicati.
Si aggiunge, sempre nel corpo del motivo, error in iudicando in
relazione al riparto dell’onere della prova e la violazione degli
artt.113 e 115 c.p.c. con particolare riferimento ai dicta di SU
11 gennaio 2008 nn.577 in tema di responsabilità da contatto
sociale che indica l’onus probandi del paziente nella prova del
contatto come accesso alla prestazione sanitaria,
dell’aggravamento della patologia o della insorgenza di malattia o
di infezione, da imputare ad una difettosa prestazione sanitaria,
come inadempimento all’obbligo di garanzia, che è intrinseco al
costituirsi del rapporto tra medico e paziente o tra paziente e
struttura. Con particolare riguardo al nesso di causalità, si
censura la motivazione nel punto in cui ritiene di poter scindere
tra la prestazione del medico curante, diretta a curare le
irregolarità mestruali che impedivano lo inizio o il compimento
della gravidanza, e l’intervento di urgenza praticato presso il

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c.p.113 e

pronto soccorso della Casa di cura San Anna di Pomezia, concluso
rovinosamente con la asportazione delle ovaie nella giovane donna.
Si rammentava la condotta omissiva ginecologo curante che evitò
di informare i sanitari della Clinica in ordine alle condizioni
della propria paziente o di consigliare un miglior ricovero

ostetrica ospedaliera. Si deduce che la Corte di appello, avrebbe
dovuto considerare la pretesa risarcitoria sia per la
responsabilità da illecito aquiliano, tenendo conto della colpa
come elemento soggettivo di imputabilità, sia, in adesione del
consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo i principi
indicati dalle sezioni unite civili nella sentenza 11 novembre
2008 n.26973, in termini di inadempimento rispetto all’obbligo di
prestazione di garanzia.
6.2.

SINTESI DEL CONTRORICORSO E RICORSO INCIDENTALE DEL

OR. PAGANO.
Il ginecologo nel controricorso sostiene la correttezza delle
valutazioni fatte dai giudici dell’appello, anche se in contrasto
con le conclusioni del consulente di ufficio, sostenute da
consulenza medica di parte, in relazione alla scissione tra il
fatto invalidante provocato dall’intervento presso la casa di
cura, in condizioni di ricovero urgente, ed il comportamento del
medico successivamente alla visita della paziente il 26 marzo 1996
che i consulenti ritengono non diligente per non aver consigliato
una idonea struttura ospedaliera e per non avere informato i

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presso una Clinica Universitaria attrezzata con divisione

chirurghi della clinica del trattamento praticato alla donna e
della verifica delle condizioni di salute.
Deduce dunque inammissibilità e infondatezza dei motivi e deduce
come unico motivo del ricorso incidentale l’error in indicando in
relazione alla compensazione delle spese dei due gradi, pur

6.3.SINTESI DEL CONTRORICORSO E RICORSO INCIDENTALE DI MILANO
ASSICURAZIONI.
L’assicurazione sostiene le ragioni del medico, e propone due
censure in via incidentale.
Una prima censura attiene attiene all’error in procedendo per non
avere la Corte di appello considerato la domanda di condanna della
Ferrante alla restituzione delle somme anticipatele
dall’assicuratore, come da quietanza non meglio descritta che si
assume prodotta in atti.
Una seconda censura deduce error in indicando e in procedendo, in
relazione ai principi del giusto processo di cui allo art.11
Cost., in relazione allo art.132 comma secondo del codice di rito,
sostenendosi che il decisum della Corte di appello non tiene conto
della domanda di restituzione, e riproduce le conclusioni
formulate in appello nella comparsa di costituzione e risposta.
6.4. Nulla aggiungono le memorie prodotte a illustrazione dei
motivi.
7.00NEUTAZIONE IN DIRITTO.
7.1. ACCOGLIMENTO DEL RICORSO PRINCIPALE DI LORENA FERRANTE.

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essendo, per l’esito della controversia, parte vittoriosa.

Preliminarmente deve evidenziarsi che i ricorsi non sono
soggetti, ratione temporis, al regime dei quesiti, in relazione
dalla data di pubblicazione della sentenza di appello. Pertanto in
relazione alla eccepita inammissibilità,

come proposta dai

controricorrenti, si osserva che il motivo del ricorso, pur nella

completezza che determinano la rilevanza e completezza dei
riferimenti probatori e della disciplina di legge del caso
considerato dai secondi giudici in difformità dai primi, ma con
una motivazione illogica e giudicamene incoerente ai principi di
diritto affermati da questa Corte di Cassazione, e che la Corte di
appello è tenuta a conoscere ed applicare, se il principio di
filomachia vale come espressione della certezza del diritto.
Il motivo dunque è ammissibile e specifico nelle sue censure, che
percorrono le linee interpretative che questa Corte condivide,
anche a sezioni semplici, dopo la magistrale lectio delle sentenze
gemelle delle sezioni unite civili dell’il novembre 2008 e
successivi allineamenti conformi in punto di responsabilità da
contatto sociale tra medico,struttura e paziente. Vedi, tra le
significative, Cass.SU 30 novembre 2001 n.13553, Cass.sez.III 21
luglio 2011 n.15993 e 15 dicembre 2011 n.27000.
Pertanto appare giuridicamente errato il ragionamento di scissione
tra fatto dannoso, invalidante, eseguito in una casa di cura non
attrezzata per una situazione di emergenza, e la condotta omissiva
e negligente del medico curante, che consiglia il ricovero e non
interviene per dare ai medici che operano in condizioni di urgenza

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sua complessità, appare conforme ai criteri di specificità e di

le necessarie informazioni sulle cure, i farmaci assunti, la
necessità dì evitare interventi ablatori su un soggetto giovane ed
integro e dunque in grado, se adeguatamente curato, di procreare.
Il ginecologo di fiducia, che ha seguito nel tempo la giovane
paziente prescrivendo cure a rischio di complicanze e senza mai

aver dato prova di diligenza nella prestazione professionale, come
ben rilevato dalle consulenze medico legali.
Ma la condotta del ginecologo, proprio in relazione all’obbligo
anche deontologico di garanzia e di compartecipazione alle scelte
del ricovero urgente, evidenzia una gravissima condotta negligente
ed omissiva verso i medici che intendevano effettuare un
intervento, che non doveva essere ablativo, ma conservativo e con
tutte le attenzioni e cautele del caso, anche con il trasferimento
della paziente in un ospedale attrezzato, peraltro non distante
dai luoghi della clinica.
Resta

allora

evidente

sotto

che,

il

profilo

causale,

l’inadempimento del medico al dovere di cura e di
compartecipazione in una situazione di emergenza, non è occasione
di sventura, ma concausa, e se tale concausa ha natura omissiva, è
tuttavia fattore determinante di un intervento chirurgico che
avviene presso una struttura inidonea al punto che un intervento
conservativo si trasforma nella lesione della integrità della
giovane donna che mai avrebbe pensato e acconsentito di venire
sterilizzata.

lo

dar conto della pericolosità delle cure sperimentate, non sembra

DUNQUE, emerge chiaramente, che la domanda proposta dalla
Ferrante, ruota sia intorno alla responsabilità aquiliana del
medico per gravissima negligenza omissiva, sia inteíno alla
responsabilità da contatto sociale con obbligo di garanzia, in
relazione alla sequela delle cure e delle medicine sperimentate

medico ginecologo; la Corte di appello che aveva la cognizione
piena del devolutum, ha disapplicato i criteri di legge
sul’accertamento della responsabilità civile, a partire dal nesso
di causalità che non tiene conto del fattore causale determinante
della omissione anche informativa del medico di fiducia, che non
collabora, ma affida la propria paziente alla inesperienza della
casa di cura. Non senza rilevare che contestualmente sono state
ignorate le chiare indicazioni date dalle sezioni unite citate,
che contengono dicta giurisprudenziali ormai consolidati, in
ordine alla costruzione della responsabilità medica secondo
principi costituzionali di garanzia per la salute dei singoli, e
della collettività.
Lo accoglimento del ricorso, secondo i dicta della giurisprudenza
citata e nel rispetto delle regole di legge sulla responsabilità
da illecito e da contatto sociale, determina la cassazione con
rinvio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, che
si atterrà ai principi di diritto come sopra affermati.
Restano assorbiti i ricorsi incidentali. Le spese del giudizio di
cassazione sono rimesse alla Corte di appello in sede di rinvio.
P.Q.M.

nel corso dell’affidamento alla professionalità e specialità del

RIUNISCE i ricorsi, accoglie il ricorso principale, assorbiti gli
incidentali, cassa in relazione e rinvia anche per le spese del
giudizio di cassazione alla Corte di appello di Roma in diversa
composizione.

Roma 10 gennaio 2013.

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