Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4029 del 18/02/2011
Cassazione civile sez. I, 18/02/2011, (ud. 23/11/2010, dep. 18/02/2011), n.4029
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
A.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso l’avvocato TRALICCI
GINA, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il
30/01/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
23/11/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per l’accoglimento limitatamente
alle spese.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, A.A., impugnava il decreto della Corte d’Appello di Perugia 04-12-2006, che aveva condannato il Ministero della Giustiziaci pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento, determinazione del quantum, liquidazione delle spese giudiziali.
Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile, essendo inadeguato il quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi. Si tratta infatti di un quesito totalmente astratto, senza riferimento alcuno alla fattispecie in esame , un interrogativo circolare che presuppone gia’ la risposta (al riguardo, tra le altre, Cass. S. u. n. 28536 del 2008). Il ricorrente chiede alla Suprema Corte se il Giudice sia chiamato a motivare specificamente la decisione di compensare le spese di lite, a fronte della soccombenza di una parte; altro quesito non e’ completato, limitandosi il ricorrente a chiedere “dica la Corte se l’assenza L. n. 89 del 2001” senza altro aggiungere.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 900,00 per onorari oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011