Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4029 del 16/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/02/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 16/02/2021), n.4029

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 15037-2020 proposto da:

MAULI S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SILVIO PELLICO

44, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI AGOSTINI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI CESARE

ALLIONE;

– ricorrente –

contro

F.N.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 274/2020 del TRIBUNALE di CUNEO, depositata il

21/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/01/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.

Visto il ricorso notificato il 9 giugno 2020 dalla Mauli s.p.a. per

regolamento di competenza avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo

n. 274/2020 del 21 aprile 2020, in pari data comunicata;

rilevato come F.N., titolare dell’impresa individuale Urban

Kids, non ha svolto attività difensive nel procedimento di

regolamento;

viste le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. Carmelo Sgroi, il quale ha

richiesto di accogliere il ricorso e di dichiarare la competenza del

Tribunale di Cuneo.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

la sentenza del Tribunale di Cuneo ha dichiarato

l’incompetenza per territorio dell’adito giudice ad emettere il decreto ingiuntivo n. 367/2019, per essere competente il Tribunale di Catania;

il decreto ingiuntivo era stato reso su domanda della Mauli s.p.a. nei confronti di F.N., titolare dell’impresa individuale Urban Kids, per l’importo di 24.412,33, relativo al corrispettivo della fornitura di merci;

la sentenza impugnata ha individuato la competenza del Tribunale di Catania giacchè nel relativo circondario ha sede l’impresa individuale Urban Kids ed il titolare della stessa, F.N., non essendo stato prodotto in atti il titolo contrattuale su cui la Mauli s.p.a. fondava la propria pretesa di adempimento della dedotta obbligazione pecuniaria di pagamento del prezzo;

il primo motivo del ricorso per regolamento denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 38,18,19 e 20 c.p.c., per l’incompletezza dell’eccezione di incompetenza formulata dall’opponente, con riguardo, in particolare, alla mancata contestazione del “domicilio” del debitore, criterio autonomo rispetto alla “residenza”; la sentenza sarebbe erronea anche per il riferimento in essa contenuto al foro generale delle persone giuridiche, inapplicabile con riferimento alle imprese individuali;

il secondo motivo del ricorso per regolamento deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 38,18,19 e 20 c.p.c., nonchè degli artt. 1498 e 1510 c.c., sia quanto al forum contractus che al forum destinatae solutionis: riguardo al primo, l’obbligazione dovrebbe dirsi sorta non presso la sede dell’opponente (OMISSIS) ((OMISSIS)), ma nel luogo di consegna della merce al vettore, trattandosi di vendita da piazza a piazza; riguardo al secondo, il luogo di pagamento doveva individuarsi nel domicilio del creditore, trattandosi di somma certa, liquida ed esigibile, risultante da riconoscimento di debito (assegni), neppure rilevando la modalità solutoria di pagamento pattuita (mediante, appunto, assegni bancari) ai fini della individuazione del luogo di esecuzione della prestazione pecuniaria dedotta in lite;

il ricorso per regolamento, notificato il 9 giugno 2020 avverso provvedimento comunicato il 21 aprile 2020, è ammissibile, avuto riguardo al termine di trenta giorni di cui all’art. 47 c.p.c., comma 2, operando dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili alla stregua del D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 2, poi modificato dal D.L. n. 23 del 2020, e convertito dalla L. n. 40 del 2020;

il ricorso per regolamento è parimenti ammissibile, giacchè, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio (nonchè la revoca e ladichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso da giudice territorialmente incompetente, statuizione necessaria, ancorchè implicita) ha natura di decisione esclusivamente sulla competenza e deve essere perciò impugnata esclusivamente con il regolamento di competenza di cui all’art. 42 c.p.c. (Cass. Sez. 2, 08/08/2019, n. 21185; Cass. Sez. 6 – 3, 18/06/2018, n. 16089; Cass. Sez. 2, 19/10/2018, n. 26525);

il ricorso per regolamento è fondato per plurime ragioni, evidenziate altresì nelle conclusioni scritte del pubblico ministero;

l’eccezione di incompetenza territoriale non introduce nel processo un tema che necessiti di istruzione con possibilità di assunzione di prove costituende, ma va decisa sulla base delle prove costituite già acquisite agli atti (in tali limiti consentendosi, altresì, il ricorso alla “sommarie informazioni” di cui all’art. 38 c.p.c., u.c.), sicchè la questione della competenza deve sempre esaminarsi alla stregua delle sole risultanze processuali disponibili (Cass. Sez. 6 – 3, 22/07/2013, n. 17794; Cass. Sez. 3, 21/05/2010, n. 12455; Cass. Sez. 3, 20/10/2006, n. 22526);

la disciplina dettata dall’art. 38 c.p.c., comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l’incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18,19 e 20 c.p.c., nonchè con l’indicazione specifica del giudice ritenuto competente in ciascuno di essi;

essendo stato emesso decreto ingiuntivo nei un’impresa individuale, la quale non ha una relazione a confronti di soggettività giuridica diversa dalla persona del suo titolare, l’individuazione del giudice territorialmente competente per l’emissione del provvedimento monitorio va operata in base all’art. 18 c.p.c., con la conseguenza che l’opponente avrebbe avuto l’onere di sollevare l’eccezione di incompetenza territoriale con riguardo al foro generale delle persone fisiche (Cass. Sez. 6 – 2, 20/08/2012, n. 14571; Cass. Sez. 2, 01/06/1990, n. 5157), e, in particolare, con riguardo sia alla residenza sia al domicilio, poichè quest’ultimo è criterio di collegamento autonomo rispetto a quello della residenza (mentre l’opponente nell’eccezione formulata aveva fatto riferimento soltanto alla sua residenza, nonchè alla sede dell’impresa individuale) (Cass. Sez. 6 – 3, 07/07/2020, n. 14096);

avendo, inoltre, la Mauli s.p.a. richiesto il decreto ingiuntivo per una somma determinata, portata da fatture e costituente il corrispettivo per la fornitura di abbigliamento, e dovendosi perciò intendere quale obbligazione dedotta in giudizio, agli effetti dell’art. 20 c.p.c., il pagamento del prezzo, il forum destinatae solutionis va individuato alla stregua dell’art. 1498 c.c., comma 2, operante in mancanza di particolari pattuizioni, nel senso che il pagamento del prezzo debba avvenire nel luogo stabilito per la consegna della cosa venduta (Cass. Sez. 6 – 2, 09/05/2019, n. 12394);

a tal fine, luogo della consegna, giacchè si tratta di vendita con spedizione (cosiddetta “vendita da piazza a piazza”), ai sensi dell’art. 1510 c.c., comma 2, è quello in cui il venditore rimette la cosa al vettore (Cass. Sez. 3, 10/08/1963, n. 2271; Cass. Sez. 2, 23/12/1995, n. 13103);

correttamente si individua nel ricorso per regolamento, quale luogo dell’avvenuta consegna della merce (focus destinatae solutionis, ex art. 1498 c.c., comma 2, e art. 1510 c.c.), lo stabilimento della venditrice sito in (OMISSIS), comune compreso nel circondario del Tribunale di Cuneo, siccome risultante dalle ricevute prodotte nel giudizio di opposizione;

parimenti, quanto al criterio di collegamento del luogo di conclusione del contratto, nella vendita da piazza a piazza lo stesso, proprio qualora non vi è prova di un’accettazione dell’ordinazione, deve individuarsi nel luogo in cui è avvenuta la consegna della merce al vettore, avente, ai sensi dell’art. 1510 c.c., comma 2, effetto liberatorio per il venditore (Cass. Sez. 3, 12/01/2007, n. 453; Cass. Sez. 2, 27/08/2003, n. 12585);

in definitiva, deve essere accolto il ricorso per regolamento e la sentenza impugnata deve essere cassata, conseguentemente dichiarando la competenza del Tribunale di Cuneo, con riassunzione del giudizio nel termine di cui all’art. 50 c.p.c., rimettendosi a tale prosieguo di provvedere in ordine alle spese del giudizio di regolamento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Cuneo, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di regolamento, fissando per la riassunzione del giudizio il termine di cui all’art. 50 c.p.c..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021

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