Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4028 del 20/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4028 Anno 2014
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: MAROTTA CATERINA

ORDINANZA
sul ricorso 7827-2012 proposto da:
AGNETTI MASSIMO DNTMSM47D23A788Y, ANDREETTA
MARIA LUISA NDRMLS55B52L736J, GIUSTRA ANNA
GSTNNA51M43C351H, BUSETTO PAOLA BSTPAL54E69L736U,
SOLARI CHIARA SLRCHR53A58L736Y, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA CICERONE 44., presso lo studio dell’avvocato
CORBYONS GIOVANNI, rappresentati e difesi dall’avvocato
BULGARINI D’ELCI GIUSEPPE giuste deleghe a margine del
ricorso (da pag. 2 a pag. 6);

– ricorrenti contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E
DELLA RICERCA 80185250588, in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

Data pubblicazione: 20/02/2014

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controrkorrente nonché contro

SANDRA, BABATO IRENE, BADIALE LUIGINA, BALLELLO
RENATA, BATTISTICH FRANCESCA, BELLONI UMBERTO,
BERTAGGIA MARIA, BROCCA MARINO, BOTTOSSO
CLAUDIO, BOZZATO LUCIANA, CAVALLARIN SERENELLA,
CONTON FRANCO, CRIVELLARO MARINA, CUOMO MARIA
ROSARIA, DAL POL TERESA, DAL PORTO ANNA CHIARA,
DE ANTONI DONATELLA, DE BORTOLI DONATELLA, DE
FANTI MARIA CRISTINA, DE GOBBI LUISA, DONA’ DARIO,
FERRO VALLY, FLORIAN MARINA, FURLANETTO MARISA,
GIANNI MARIO, LANZA MASSIMO, LENA CLAUDIO,
MACINO EDOARDO, MALIN FRANCESCA, MA,NIERO
NORINA, MANZIN ESTER, MALOCCO GRAZIELLA,
MARAZIA ANNA MARIA, MARMINO ANNA MARIA, MASATO
LUCIA MICHELATO ANNA, MILAN SILVIA MONTAGNER
ANNA LUISA, NAPOLI MARCELLA, NORDIO LUCIA,
ONGARATO STEFANIA, PADOAN MASSIMO, PARRAVICI
SILVANA, PILOT IVANA, POLELLO ENZO, PUNTIN
ORNELLA, RIGONI CLAUDIA, RIZZO CONCETTA, ROSSI
LUIGI, ROTA MARIA EUGENIA, RUBIN MAURIZIA,
SALVIATO LINA, SARTORIO MARINA, SBROGIO’ LUCIA,
SGOBBI ROSSANA, TOLOMEI RENATO, TREVISAN
ANNARITA, VACCARI FEDERICA, VASCON ROSANNA,
ZARA DANIELA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PO 24
Ric. 2012 n. 07827 sez. ML – ud. 16-01-2014
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ABBADIR ROBERTA, AMBROSINI GINETTO, ANDREOLLI

presso lo studio dell’avvocato PAOLO CECI, rappresentati e difesi
dall’avvocato LEONELLO AZZARINI, giuste procure allegate in atti;

– ricorrenti successivi nonché contro

DELLA RICERCA 80185250588, in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente successivoavverso la sentenza n. 803/2010 della CORTE D’APPELLO di
VENEZIA del 30/11/2010, depositata il 24/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA.
1 – Considerato che è stata depositata relazione del seguente
contenuto:
“Con separati ricorsi al giudice del lavoro del Tribunale di Venezia,
1) Chiara Solari; 2) Massimo Agnetti; 3) Paola Busetto; 4) Maria Luisa
Andreetta; 5) Anna Giusta; 6) Roberta Abbadir; 7) Ginetto Ambrosin;
8) Sandra Andreolli; 9) Irene Babato; 10) Luigina Badiale; 11) Balleello
Renata; 12) Battistich Francesca; 13) Belloni Umberto; 14) Bertaggia
Maria; 15) Brocca Marino; 16) Bottosso Claudio; 17) Bozzato Luciana;
18) Cavallarin Serenella; 19) Conton Franco; 20) Crivellaro Marina; 21)
Cuomo Maria Rosaria; 22) Dal Poi Teresa; 23) Dal Porto Chiara; 24)
De Antoni Donatella; 25) De Bortoli Donatella; 26) De Fanti Maria
Cristina; 27) De Gobbi Luisa; 28) Donà Dario; 29) Ferro Vally; 30)
Florian Marina; 31) Furlanetto Marisa; 32) Gianni Mario; 33) Lanza
Massimo; 34) Lena Claudio; 35) Mancino Edoardo; 36) Malin
Ric. 2012 n. 07827 sez. ML – ud. 16-01-2014
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E

Francesca; 37) Maniero Norina; 38) Manzin Ester; 39) Malocco
Graziella; 40) Marazia Anna Maria; 41) Marmino Anna Maria; 42)
Masato Lucia; 43) Michelotto Anna; 44) Milan Silvia; 45) Montagner
Anna Luisa; 46) Napoli Marcella; 47) Nordio Lucia; 48) Ongarato
Stefania; 49) Padoan Massimo; 50) Parravici Silvana; 51) Pilot Ivana;

Concetta; 56) Rossi Luigi; 57) Rota Maria Eugenia; 58) Rubin Maurizia;
59) Salviato Lina; 60) Sartorio Marina; 61) Sbrogiò Lucia; 62) Sgobbi
Rossana; 63) Tolomei Renato; 64) Trevisan Annarita; 65) Vaccari
Federica; 66) Vascon Rosanna; 66) Zara Daniela, dipendenti del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), prima
inquadrati nella qualifica di Responsabile amministrativo e quindi, ai
sensi del c.c.n.l. del 26/5/1999 del comparto scuola, nel profilo di
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (D.G.S.A.) con
decorrenza dall’1/9/2000, esponevano che il passaggio nelle posizioni
stipendiali del nuovo profilo era avvenuto con l’applicazione del
criterio della c.d. “temporizzazione”, ossia mediante il riconoscimento,
sulla base dell’art. 8 del c.c.n.l. del 15/3/2001, di una anzianità di
servizio convenzionale priva di effettiva corrispondenza con il
percorso professionale svolto nei servizi di ruolo e di pre-ruolo.
Deducevano l’illegittimità del criterio adottato dall’amministrazione e
chiedevano che fosse riconosciuta l’intera anzianità maturata
invocando, in particolare, l’applicazione delle più favorevoli norme
dell’art. 142, punto 8, del c.c.n.l. 24/7/2003 e dell’art. 66, comma 6,
dell’analogo contratto del 4/8/1995. Si costituiva il MIUR e contestava
ogni avversa deduzione. Il Tribunale, con distinte sentenze, rigettava le
domande. A seguito di impugnazione da parte dei dipendenti, la Corte
di appello di Venezia, riuniti i procedimenti, con sentenza n. 803/2012
del 24 marzo 2012 confermava le decisioni di primo grado. Riteneva la
Ric. 2012 n. 07827 sez. ML – ud. 16-01-2014
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52) Polello Enzo; 53) Puntili Omelia; 54) Rigoni Claudia; 55) Rizzo

Corte di merito che la norma dell’art. 8 del c.c.n.l. 15/3/2001, inerente
appunto il passaggio dei responsabili amministrativi ATA alla figura di
DSGA, costituisse la lex ipecialis che regolava in via esclusiva la
fattispecie, escludendo qualsiasi altra norma concorrente.
Propongono ricorso per cassazione i dipendenti primi cinque

applicazione dell’art. 142 del c.c.n.l. comparto scuola del 24/7/2003 e
dell’art. 66, comma 6, del c.c.n.l. del 4/8/1995 nonché violazione e
falsa applicazione dell’art. 4, commi 8, 9, 10 e 13, del d.P.R. 23/8/88 n.
399 ed ancora violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del c.c.n.l.
15/3/2001 e dell’art. 87 del c.c.n.l. del 24/7/2003 oltre violazione e
falsa applicazione del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 45, comma 2, e
carenza di motivazioneYg
2 li altri affiato a due motivi con cui si dolgono 2.1)
della violazione del d.P.R. 23/8/88 n. 399, art. 4, comma 13 e dell’art.
142 del c.c.n.l. del 24/7/2003, dell’art. 66, comma 6, del c.c.n.l. del
4/8/1995, dell’art. 8 del c.c.n.l. 15/3/2001, della violazione degli artt.
1362 e 1363 cod. civ. oltre che della violazione e falsa applicazione del
d.lgs. n. 165 del 2001, degli artt. 3, 35 e 36 Cost. e/o della omessa
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudiziolTutti,
nella sostanza, sostengono che al personale del comparto scuola, già
inquadrato nella figura apicale di responsabile amministrativo,
transitato, con effetto dal 10 settembre 2000 nel nuovo profilo
professionale di DSGA, e quindi con una sorta di progressione di
carriera verticale nell’ambito della medesima figura professionale,
debba essere riconosciuta per intero, ai fini economici e giuridici,
l’anzianità di servizio maturata in ruolo e fuori ruolo, giusta il rinvio
alla disciplina sulla ricostruzione di carriera del personale della scuola
di cui al d.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, comma 13 espressamente
operato dalle norme dei contratti collettivi del 1995 e 2003 indicate;
Ric. 2012 n. 07827 sez. ML – ud. 16-01-2014
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tzt

affidato a cinque motivi con cui denunciano violazione e falsa

mentre erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto applicabile
l’art. 8 del C.C.N.L. del 15 marzo 2001 che, con norma speciale
derogatoria della regola generale, prevede il criterio della
temporizzazione con riguardo all’attribuzione di una figura
professionale del tutto nuova e completamente mutata rispetto alla

Il Ministero si difende con controricorso nei confronti di tutti i
ricorrenti.
Va ritenuta l’inammissibilità delle censure aventi ad oggetto vizi di
motivazione, non configurabili in relazione a norme di diritto (arg. ex
art. 384 cod. proc. civ., u.c.) e di clausole di contratti collettivi nazionali
di lavoro del settore pubblico, equiparate alle norme di diritto dal d.lgs.
n. 165 del 2001, art. 63, comma 5 con la conseguente irrilevanza della
motivazione della sentenza impugnata a fronte del potere del giudice di
legittimità di interpretare direttamente le norme di diritto, anche se
contenute nell’indicato testo contrattuale (cfr. al riguardo, da ultimo,
Cass. n. 24431/10, cit.).
Per il resto l’impugnazione appare manifestamente infondata in
relazione alle conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza di questa
Corte dopo un approfondito esame di tutti gli aspetti rilevanti delle
questioni ora riproposte (v., tra le altre, Cass. 1/3/10 n. 4885, Cass.
2/12/10 n. 24431, Cass. 9/12/10 nn. 24912-24913-24914, Cass.
24/2/11 n. 4805 e numerose successive conformi). Con il c.c.n.l.
26/5/1999 – comparto Scuola personale non dirigente, parte
normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999 – all’art. 34, è
stato istituito, con decorrenza 1/9/2000, “il profilo professionale di
direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) nelle scuole ed
istituti di ogni ordine e grado …”.

Ric. 2012 n. 07827 sez. ML – ud. 16-01-2014
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precedente e quindi non riferibile al caso in esame.

Per l’accesso al profilo professionale del DSGA detto c.c.n.l.
26/5/1999 richiede il diploma di laurea; tuttavia, “in sede di prima
applicazione”, anche in deroga all’obbligo della selezione concorsuale
per il passaggio da un’area all’altra (nella specie da C a D) contemplato
dall’art. 32, è previsto che possa accedere a detto profilo il personale

scolastico 1999-2000, previa frequenza di apposito corso di
formazione.
Il trattamento economico del personale inquadrato nel profilo di
DSGA “in sede di prima applicazione” è fissato dall’art. 8 del c.c.n.l.
15/3/2001, secondo biennio economico 2000/2001 del personale del
computo Scuola, dall’1/9/2000, nella misura dello stipendio iniziale
del profilo di provenienza + il 70% del differenziale tra la posizione
stipendiale iniziale del direttore amministrativo delle accademie e
conservatori e la corrispondente posizione iniziale del responsabile
amministrativo + una retribuzione di anzianità pari alla differenza tra
la posizione stipendiale in godimento, comprensiva dell’eventuale
assegno ad personam nonché del rateo di anzianità in corso di
maturazione, e lo stipendio iniziale del profilo di provenienza. E’,
altresì, stabilito che la retribuzione così determinata “viene utilizzata,
con il criterio della temporizzazione, al fine di collocare ciascun
dipendente all’interno delle posizioni economiche del profilo di
direttore amministrativo delle accademie e conservatori”. Viene,
dunque, adottato il criterio della cd. “temporizzazione”, che consiste
nel convertire il valore economico della retribuzione in godimento in
anzianità spendibile per l’inquadramento, prescindendo perciò da
quella effettiva. La disciplina è, quindi, nel senso che l’esistente profilo
di direttore amministrativo di accademie e conservatori viene assunto a
parametro degli aspetti economici di quello di nuova creazione.
Ric. 2012 n. 07827 sez. ML – ud. 16-01-2014
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già inquadrato quale responsabile amministrativo, in servizio nell’anno

In questa prospettiva, poi, l’art. 87 del c.c.n.l. 24/7/2003,
comparto scuola, quadriennio normativo 2002/2005 e primo biennio
economico 2002/2003, dispone che, a decorrere dall’1/1/2003, ai
DSGA destinatati dell’incremento retributivo previsto dell’art. 8,
comma 1, del c.c.n.l. 15/3/2001 è attribuito un incremento retributivo

direttore amministrativo delle accademie e conservatori e la
corrispondente posizione iniziale del responsabile amministrativo alla
data dell’1/9/2000, e dichiara che, per effetto di tale disposizione, “si
realizza il completamento dell’equiparazione retributiva tra il personale
appartenente all’ex profilo di responsabile amministrativo e quello del
direttore amministrativo delle accademie e conservatori”.
La tesi dei dipendenti richiama l’art. 142, lett. f), punto n. 8, del
c.c.n.l. 24/7/2003, comparto scuola per il quadriennio normativo
2002/2005 e primo biennio economico 2002/2003, il quale stabilisce
che continua a trovare applicazione nel comparto scuola l’art. 66,
comma 4, del c.c.n.l. 4/8/1995, disposizione per la quale “restano
confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di
ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla
conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo
indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, conv.
dalla L. 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni, nonché le
relative disposizioni di applicazione, così come definite dal d.P.R. 23
agosto 1988, n. 399, art. 4”.
Le richiamate norme di diritto (rese applicabili dalla fonte
negoziale in linea con il principio generale di cui al d.lgs. n. 165 del
2001, art. 2, comma 2) hanno ad oggetto il riconoscimento del servizio
prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non
insegnante. In particolare, dispone il d.P.R. n. 399 del 1988, art. 4,
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pari al 30% del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del

comma 13 (Inquadramento economico – Passaggi di qualifica
funzionale): “ai fini dell’inquadramento contrattuale, l’anzianità
giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed
amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo,
comprensivo dell’eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella

modificazioni dalla L. 26 luglio 1970, n. 576, e successive
modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed
economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli”.
Sulla base della giurisprudenza sopra richiamata, questa Corte ha
ritenuto che le parti stipulanti intesero riservare ai DSGA, inquadrati
“in sede di prima applicazione” e in deroga al requisito del titolo di
studio ed alla regola dell’accesso alla qualifica di area superiore (D)
mediante procedura concorsuale, un trattamento economico
differenziato ed inferiore rispetto a quello che sarebbe derivato
dall’applicazione del regime generale; che rimangono invece applicabili
ai dipendenti che conseguono lo stesso l’inquadramento in base alle
regole ordinarie (titolo di studio e procedura selettiva). La finalità è
quella, manifesta, di limitare l’onere finanziario dell’Amministrazione
correlato ad una “promozione” pressoché automatica (mero giudizio
di idoneità all’esito del corso di formazione, ovvero di percorsi
pro fessionali) .
Quanto al disposto di cui all’ultimo periodo del d.P.R. n. 199 del
1988, art. 4, comma 13, secondo cui restano ferme le anzianità
riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli, si tratta di
previsione di carattere generale, derogata dalla speciale norma di cui
all’art. 8 c.c.n.l. 15/3/2001 destinata a regolare una peculiare vicenda di
inquadramento in qualifica superiore (pur da considerare equivalente,

Ric. 2012 n. 07827 sez. ML – ud. 16-01-2014
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misura prevista dal D.L. 19 giugno 1970, n. 370, art. 3 conv. con

nell’ambito del sistema contrattuale di classificazione del personale
nelle aree, alla previsione normativa relativa alla “carriera”).
Non può affermarsi che la disciplina dell’art. 8 c.c.n.l. 15/3/2001
sia stata superata dal successivo contratto del 2003, mediante
affermazione della vigenza del principio generale della rilevanza del

effetti della retribuzione spettante nella nuova qualifica (art. 142, lett. f,
punto n. 8, del CCNL 24/7/2003).
Questa norma fa riferimento ai DSGA che hanno avuto accesso
alla posizione D1-D2 mediante lo strumento selettivo ordinario e non
in sede di primo inquadramento, atteso che il già richiamato art. 87 del
contratto del 2003 si occupa specificamente della vicenda della
creazione del nuovo profilo di DSGA e del relativo trattamento
retributivo come determinato proprio ai sensi dell’art. 8 del c.c.n.l. del
15/3/2001, e come tale esplicitamente richiamato, nel quale la
“temporizzazione” risulta funzionale proprio all’aggancio alla
retribuzione del direttore amministrativo delle accademie e dei
conservatori ed al dichiarato intento di equiparazione. Invero,
l’incremento retributivo attribuito dall’art. 87 deve essere considerato
nell’ambito della regolamentazione complessiva di cui all’art. 8 del
c.c.n.l. del 15/3/2001 e la clausola in esame comprova ulteriormente
come alla vicenda della creazione del nuovo profilo professionale siano
dedicati discipline negoziali specifiche, non compatibili con
l’applicazione delle regole generali.
Destituita di fondamento è altresì la tesi secondo cui il diritto al
superiore inquadramento, siccome decorrente dall’1/9/2000, doveva
essere regolato dalla norma generale in tema di computo di anzianità in
caso di passaggio di categoria – con la considerazione quindi della
complessiva anzianità effettiva – e non dalla (pretesa) norma speciale
Ric. 2012 n. 07827 sez. ML – ud. 16-01-2014
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servizio non di ruolo e di quello prestato in qualifica inferiore agli

dell’art. 8 del c.c.n.l. del 15/3/2001, che non avrebbe potuto incidere
retroattivamente sulla consistenza di un diritto già acquisito.
Al riguardo deve rilevarsi che il c.c.n.l. per il quadriennio
normativo 1998-2001 e il biennio economico 1998-1999, pur avendo
previsto l’operatività con decorrenza dall’1/9/2000 del nuovo profilo

omesso totalmente di disciplinare il relativo trattamento economico,
come si evince dal fatto che le tabelle D1 e D2, relative agli aumenti
stipendiali in vigore rispettivamente dall’1/11/1998 e dall’1/6/1999, e
la tabella E, relativa alle posizioni stipendiali in vigore a regime da detta
ultima data, comprendono la posizione di direttore amministrativo dei
conservatori e delle accademie ma non prendono in considerazione il
profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi, il quale non
può presumersi regolato ai fini economici come l’altro – pur affine profilo, poiché i due profili sono considerati distintamente nella tabella
A (contenente l’elencazione e la descrizione di tutti i profili) e graduati
diversamente, in D/1 il profilo esistente e in D/2 quello di nuova
istituzione.
Tale omissione normativa, del resto, trova sistematica spiegazione
nel fatto che il c.c.n.l. 26/5/1999 regolava il solo biennio economico
1998-1999, mentre per il biennio successivo, nel cui ambito avrebbe
cominciato ad operare il nuovo profilo, avrebbe dovuto provvedere ai
fini economici un ulteriore contratto collettivo, poi di fatto sottoscritto
il 15/3/2001. Si è verificato dunque un breve vuoto normativo, che e
stato colmato con giustificati effetti retroattivi appunto dall’art. 8 del
c.c.n.l. del 15/3/2001, il quale – è opportuno sottolineare espressamente regola, in termini speciali e derogatori, il solo
trattamento economico del personale fruente in sede di prima

Ric. 2012 n. 07827 sez. ML – ud. 16-01-2014
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professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi, ha

applicazione dell’inquadramento nel nuovo profilo professionale di
direttore dei servizi generali ed amministrativi.
L’art. 8 del c.c.n.l. del 15/3/2001 non si pone, inoltre, in contrasto
con principi e norme inderogabili.
I contratti collettivi del settore pubblico, pur nella specialità che ne

erga omnes, rapporto con le norme di diritto), hanno pur sempre natura
giuridica negoziale; di conseguenza, le clausole contrattuali sono
sottratte al sindacato giurisdizionale sotto il profilo dell’opportunità
delle scelte operate dai contraenti anche per quanto concerne
l’equiparazione graduale di posizioni analoghe ma non identiche. Né
possono esser ipotizzati contrasti con la regola posta dal d.lgs. n. 165
del 2001, art. 45, la quale impone, appunto, di applicare esclusivamente
le disposizioni contrattuali in tema di trattamento economico – in
relazione a differenziazioni operate proprio dal contratto (si veda Cass.
19/12/08 n. 29829; id. 10/03/09 n. 5726; 18/06/08 n. 16504 e
19/06/08 n. 16676; Cass., s.u., 7/07/10 n. 16038).
Alla stregua del richiamato principio di diritto risultano prive di
fondamento le argomentazioni relative alla mancanza di giustificazioni
per negare l’incidenza della reale anzianità di servizio, pur riconosciuta
ad ogni altro effetto, sul trattamento economico spettante ai DSGA
dall’1/9/00; alla disparità di trattamento con le altre categorie di
dipendenti e, in particolare, con quelli che accedono al profilo
professionale di DSGA nel periodo successivo alla “prima
applicazione” di cui all’art. 34 del c.c.n.l. del 26/5/1999; al trattamento
di fatto praticato ad alcuni dipendenti inquadrati in sede di prima
applicazione nel profilo di DSGA con il riconoscimento dell’anzianità
effettiva (si tratta, all’evidenza, di comportamenti dell’amministrazione
tenuti in contrasto con il disposto dell’art. 45, cit..
Ric. 2012 n. 07827 sez. ML – ud. 16-01-2014
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caratterizza il regime giuridico (procedimento di formazione, efficacia

Conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza di questa
Corte, va dunque ritenuto che il trattamento economico spettante
dall’1/9/2000 al personale ATA inquadrato in prima applicazione nel
profilo professionale di “direttore dei servizi generali e amministrativi”,
ai sensi dell’art. 34 c.c.n.l. del comparto scuola 26 maggio 1999, è

relativo al secondo biennio economico 2000-2001 dello stesso
comparto.
Il fatto, poi, che per il personale inquadrato nel profilo di DSGA in
epoca successiva al 24 luglio 2003 si sia abbandonata la
“temporizzazione”, applicandosi invece la disciplina generale, dimostra
che una volta regolata con una sorta di regime “transitorio”
l’istituzione della nuova figura e l’immissione in essa di personale in
servizio, si è tornato al regime “generale”.
Non possono, infatti, trarsi argomenti in contrario possono dalla
circolare ministeriale del 19/3/2007 (di risposta ai quesiti posti da
taluni Uffici Scolastici Regionali) evincendosi dalla stessa che “con
l’articolo 142 del C.C.N.L./2003 del compatto scuola, attuativo
dell’articolo 69 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è stato
previsto che tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego,
vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate, sono divenute
inapplicabili, nel comparto scuola, a far data dalla sottoscrizione
definitiva dello stesso Contratto, ad eccezione di quelle espressamente
citate nel medesimo testo contrattuale. Tra queste ultime viene
specificatamente indicato l’articolo 66, commi 6 e 7 del c.c.n.l. siglato il
4 agosto 1995, relativo al riconoscimento dei servizi non di ruolo a
favore del personale della Scuola. Di conseguenza, al personale
immesso in ruolo e inquadrato nel profilo di D.S.G.A. successivamente
al 24 luglio 2003, data di sottoscrizione del vigente Contratto di
Ric. 2012 n. 07827 sez. ML – ud. 16-01-2014
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regolato dalla specifica norma di cui all’art. 8 del c.c.n.l. 15/3/2001,

compatto, si applica, in materia di riconoscimento del servizio non di
ruolo, la normativa prevista dal citato articolo 66 c.c.n.1./95 e non
l’istituto della “temporizzazione” in quanto abrogato dall’articolo 142
in argomento. Per quel che concerne, invece, il personale inquadrato
nello stesso profilo antecedentemente al 24 luglio 2003, continua a

contemplata dal citato D.P.R. n. 399/88″. In sostanza il diverso
trattamento è frutto della differente la posizione dei soggetti confluiti
nel nuovo profilo professionale di Direttore dei Servizi generali e
amministrativi – provenienti dall’inferiore profilo professionale di
Responsabile amministrativo e immessi nel nuovo profilo senza
l’espletamento di procedure concorsuali, ma all’esito della mera
frequenza d’un corso modulare non selettivo con valutazione finale rispetto a quelli che, successivamente al 24 luglio 2003 e, dunque, fuori
del regime transitorio, hanno conseguito la posizione di DSGA per
effetto del superamento di concorsi selettivi.
Si propone, pertanto, il rigetto dei ricorsi con ordinanza, ai sensi
dell’art. 375 cod. proc. civ. n. 5″.
2 – Ritiene questa Corte che le considerazioni svolte dal relatore
siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla consolidata
giurisprudenza di legittimità in materia e contengano già una esauriente
replica ai rilievi riproposti dai ricorrenti in sede di memoria, dovendosi
ulteriormente sottolineare che non possono gli istanti, in forza del
principio della parità di trattamento, invocare la più favorevole regola
generale che consente il computo dell’intera anzianità di servizio
maturata per il caso di inquadramento in qualifica superiore, sia perché
non è configurabile contrasto con le norme imperative, dato che il
contratto collettivo non è sindacabile sotto il profilo della
ragionevolezza e del rispetto del principio di parità di trattamento, sia
Ric. 2012 n. 07827 sez. ML – ud. 16-01-2014
-14-

trovare applicazione il meccanismo della “temporizzazione”,

per la specificità della situazione regolata, che nella specie è limitata alla
fase del primo inquadramento nel profilo.
3 – Conseguentemente, i ricorsi vanno rigettati.
4- Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da
dispositivo, seguono la soccombenza.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; condanna i ricorrenti in solido
al pagamento, in favore del Miur, delle spese del presente giudizio di
legittimità, che liquida in euro 100,00 per esborsi, euro 6.000,00 per
compensi professionali, oltre accessori di legge e spese prenotate a
debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 gennaio 2014.

P. Q. M.

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