Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4028 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. I, 18/02/2020, (ud. 10/09/2019, dep. 18/02/2020), n.4028

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19472/2018 proposto da:

O.K., elettivamente domiciliato in Milano, Piazza

Emilia n. 5, presso lo studio dell’avv. T. Aresi e dell’avv. M. C.

Seregni, che lo rappresentano e difendono, giusta procura a margine

del ricorso.

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 5356/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 20/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/09/2019 da SOLAINI LUCA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

La Corte d’Appello di Milano ha respinto il gravame proposto da O.K. cittadino nigeriano, avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Contro la sentenza della medesima Corte d’Appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’Appello: (1) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, la Corte d’Appello, non avrebbe attivato i propri poteri officiosi ai fini della cooperazione istruttoria, per l’accertamento dei presupposti della protezione internazionale, anche nella forma sussidiaria, ovvero della protezione umanitaria, alla luce della narrazione credibile del ricorrente in riferimento alla valutazione del pericolo come permanente e non occasionale; (2) sotto un secondo profilo per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in quanto il Tribunale non avrebbe valutato la situazione generale esistente nel paese d’origine del richiedente asilo, e dei paesi in cui quest’ultimo aveva transitato, alla luce di fonti informative aggiornate.

Il primo motivo è inammissibile, in quanto non ha attinenza con la ratio decidendi della sentenza impugnata, atteso che la Corte d’appello non ha affatto escluso la credibilità del racconto del ricorrente ma ha ritenuto che esso non integrasse gli estremi della minaccia individuale di persecuzione o danno grave, in quanto, trattasi di vicenda personale ed isolata, quale l’incendio del suo negozio e l’esperienza accidentale del sequestro da parte dei terroristi di (OMISSIS), circostanza che non configura il presupposto di nessuna delle protezioni richieste.

Il secondo motivo è inammissibile, in quanto la censura è rivolta nei confronti della decisione del Tribunale e non della Corte d’appello, la cui pronuncia non viene per nulla presa in considerazione.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale, esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

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