Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4028 del 18/02/2011
Cassazione civile sez. I, 18/02/2011, (ud. 23/11/2010, dep. 18/02/2011), n.4028
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
F.G. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il
17/04/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
23/11/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, F.G. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Napoli del 29-03-2007, che aveva condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di somma in suo i favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento, determinazione del quantum, mancato riconoscimento di un bonus, liquidazione delle spese giudiziali. Resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va precisato che, per giurisprudenza consolidata e secondo il chiaro disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2 ai fini della equa riparazione, di regola deve tenersi conto del solo periodo di tempo, in cui la durata del giudizio ha ecceduto il termine ragionevole (tra le altre Cass. N. 10415 del 2009).
Giurisprudenza consolidata esclude la possibilita’ di determinazione di un bonus non previsto dalla L. n. 89 del 2001 (per tutte, Cass. n. 16289 del 2009).
Il Giudice a quo ha correttamente quantificato il danno morale, in conformita’ ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 3.335,00, procedimento presupposto: 1^ grado Settembre 2000 – Gennaio 2007), pur dovendosi modificare la motivazione del provvedimento impugnato, in relazione all’assenza di una istanza di prelievo.
Trattandosi di procedimento davanti al TAR, secondo giurisprudenza consolidata (per tutte, Cass. 14753/10) l’inattivita’ della parte, esprimendosi in una mancata presentazione o in una presentazione con ritardo dell’istanza di prelievo, puo’ incidere sulla determinazione del quantum. Puo’ effettuarsi una quantificazione in termini di Euro 500,00 per anno, comprensivi di tutto il procedimento.
Va pure rigettato il motivo relativo alle spese giudiziali, compensate per meta’, avendo il Giudice a quo motivato al riguardo sulla natura della controversia e le questioni trattate, oggetto di elaborazioni complesse e non sempre univoche (la motivazione va peraltro modificata: non all’”elaborazione” giurisprudenziale va fatto riferimento, ma all’accoglimento soltanto parziale della domanda) e che non appaiono inferiori ai minimi tariffari.
Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 600,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 23 Novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011