Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4028 del 15/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. I, 15/02/2017, (ud. 23/11/2016, dep.15/02/2017),  n. 4028

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Z.D.;

Z.A.;

Z.G.;

Elettivamente domiciliati in Roma, viale delle Milizie, n. 4, nello

studio dell’avv. Simona Martinelli (studio Martelli); rappresentati

e difesi dall’avv. Mario Camerlengo, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

CONSORZIO CO.FER.I. IN LIQUIDAZIONE, Elettivamente domiciliato in

Roma, piazza dell’Orologio, n. 7, nello studio dell’avv. Nicola

Marcone, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, n. 4322,

depositata in data 8 ottobre 2014;

sentita la relazione svolta all’udienza pubblica del 23 novembre 2016

dal consigliere dott. Pietro Campanile;

udito per i ricorrenti l’avv. Cavuoto;

udito per il controricorrente l’avv. Chiara Pesce, munita di delega;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto

DOTT.SSA ZENO Immacolata, la quale ha concluso per

l’inammissibilità del primo e del terzo motivo, accoglimento del

quarto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – Con atto di citazione del 22.9.90 Z.P., nella sua qualità di proprietario di un terreno di cui il Prefetto di Benevento aveva disposto l’occupazione in favore del Consorzio CO.FER.I. per il potenziamento della linea ferroviaria Caserta Foggia, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Benevento il predetto Consorzio, per sentirlo condannare al risarcimento del danno per la perdita definitiva della proprietà, alla corresponsione dell’indennità di occupazione legittima, nonchè all’indennizzo per quella illegittima.

1.1 – Il Consorzio si costituiva contestando la fondatezza della richiesta; nel corso del giudizio subentravano allo Z., nel frattempo deceduto, i propri eredi.

1.2 – All’esito dell’istruttoria, durante la quale venivano acquisiti documenti ed espletata consulenza tecnica, il Tribunale accoglieva la domanda nei termini appresso indicati: riteneva congruo il valore del terreno nella misura di Lire 72.000 al mq.; attribuiva agli attori l’integrale valore di mercato sull’intero lotto, apprezzato in Lire 616.320.000; determinava in Lire 154.080.000 l’indennità di occupazione legittima e in Lire 203.556.800 quella di occupazione illegittima, per il periodo 21.4.93 – 9.8.96; riconosceva infine interessi e rivalutazione.

1.3 – Avverso tale decisione proponevano impugnazione sia il Consorzio, in via principale, che gli Z., in via incidentale condizionata, e la Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 3083 del 3 novembre 2003, in parziale accoglimento del gravame del Consorzio, escludeva che il terreno fosse di natura agricola; riduceva a Lire 54.000 il relativo valore unitario; confermava l’intervenuta disapplicazione del D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis, per quanto ritenuta errata, per effetto della omessa impugnazione sul punto; riconosceva Lire 445.662.000 (pari a Euro 230.165,21) agli Z., per la perdita della roprietà del bene, che sarebbe intervenuta il 20.4.1995; limitava l’attribuzione dell’indennità di occupazione illegittima al periodo dal 21 aprile 1995 al 9 agosto 1996, con conseguente liquidazione a tale titolo di Lire 58.119.208 (pari a Euro 30.016,07); rideterminava complessivamente il dovuto in Euro 302.786,24 per effetto della rivalutazione, somma sulla quale faceva decorrere gli interessi a far tempo dal 22.9.90 (data di proposizione della domanda); dichiarava l’incompetenza del primo giudice in ordine alla domanda di occupazione legittima, rispetto alla quale ravvisava tuttavia la propria competenza liquidando a tale titolo Euro 39.256,59; compensava infine per un terzo le spese del doppio grado, per effetto di una parziale soccombenza reciproca.

1.4 – La Corte di cassazione, con sentenza n. 404 depositata il 13 gennaio 2010, accoglieva il primo motivo del ricorso principale del Consorzio, con il quale era stata contestata la natura edificabile dell’area, dichiarava assorbite le ulteriori censure, relative alla determinazione delle somme dovute a vario titolo agli eredi dello Z., ad eccezione della quarta, con la quale era stata proposta la questione della tardività della domanda concernente l’indennità di occupazione legittima, che veniva rigettata, al pari del ricorso incidentale, con il quale era stata contestata la durata dell’occupazione legittima, era stato denunciato vizio di ultrapeti-zione in merito alla determinazione del valore dell’area e si era contestato il regolamento delle spese processuali.

1.5 – Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha pronunciato in sede di rinvio disposto da questa Corte con la decisione sopra richiamata.

Premesso che le statuizioni consentite dai limiti contrassegnati dalla citata pronuncia n. 404 del 2010 di questa Corte erano da individuarsi in quelle concernenti la rideterminazione delle somme dovute agli eredi Z., tenendo conto della destinazione agricola dell’area, della natura risarcitoria delle pretese inerenti all’occupazione illegittima ed alla irreversibile trasformazione del bene, è stata rilevata l’inammissibilità delle deduzioni dei proprietari tendenti a una ulteriore ricognizione giuridica dei terreni.

E’ stato altresì rilevata l’irrilevanza, nell’ambito del contesto sopra indicato, connotato dal giudicato formatosi sul fenomeno della c.d. occupazione espropriativa, del riferimento, esulante dalle questioni esaminate nella sentenza che aveva disposto il giudizio di rinvio, alla determinazione dell’indennità di espropriazione, ritenuto pertanto non vincolante.

Sono state quindi richiamate le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio effettuata per accertare – in base alla statuizione contenuta nella sentenza che aveva disposto il giudizio di rinvio – il valore di mercato dei terreni alla data di scadenza dell’occupazione legittima, e, considerate le caratteristiche del fondo, si è ritenuto di attribuire allo stesso un valore pari ad Euro 82.530,00, da rivalutarsi con decorrenza dal 20 aprile 1995.

La somma dovuta a titolo di occupazione illegittima è stata determinata in Euro 10.729,21, mentre l’indennità per l’occupazione legittima è stata calcolata complessivamente in Euro 45.996,20, con gli interessi in misura legale dalle singole scadenze fino alla data del versamento.

1.6 – E’ stata poi ritenuta ammissibile, ai sensi dell’art. 389 c.p.c., nonchè fondata, la domanda, avanzata dal Consorzio, di restituzione di quanto versato in eccesso rispetto agli importi complessivamente dovuti, tenuto conto anche della rivalutazione e degli interessi, in virtù della rideterminazione effettuata in sede di rinvio.

1.7 – Per la cassazione di tale decisione i signori D., A. e Z.G. propongono ricorso, affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso il Consorzio Co.fer.i. in liquidazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 – Con il primo motivo, deducendosi violazione e falsa applicazione degli artt. 384 e 391 bis c.p.c., nonchè contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, si sostiene che la corte distrettuale avrebbe erroneamente rideterminato la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, nonostante la sentenza di questa Corte, non emendata ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., avesse espressamente previsto “la determinazione dell’indennità espropriativa”.

2.1 – La censura è in parte inammissibile, ed in parte infondata. 2.2 – Deve preliminarmente rilevarsi, in relazione alla denuncia del vizio di natura motivazionale, che l’ammissibilità, in parte qua, della censura va esclusa tanto alla luce della nuova formulazione, applicabile nella specie “ratione temporis”, dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, nel senso già chiarito da questa Corte (Cass., Sez. un., n. 8053 del 2014), secondo il quale la lacunosità e la contraddittorietà della motivazione possono essere censurate solo quando il vizio sia talmente grave da ridondare in una sostanziale omissione, quanto in considerazione della natura procedurale della doglianza, in relazione alla quale, essendo questa Corte giudice del fatto, inteso in senso processuale, si prescinde dalla motivazione resa al riguardo del giudice del merito.

2.3 – L’altro profilo della censura, inerente al travalicamento dei limiti previsti dall’art. 384 c.p.c., non appare condivisibile, in quanto – come correttamente rilevato dalla corte di merito il giudizio di rinvio era delimitata da, un lato, dal principio di diritto relativo al tema dell’esclusione dell’edificabilità legale e, dall’altro, dal giudicato interno formatosi in merito alla natura ri-sarcitoria della domanda concernente il ristoro per la perdita del bene (avvenuta in virtù del fenomeno dell’accessione invertita all’epoca ritenuta validamente operante).

Tanto ben vero si desume – al di là del mero lapsus calami riscontrabile in una parte non essenziale della motivazione, e consistente nel riferimento alla “determinazione dell’indennità espropriativa”, che assume il chiaro significato di determinazione di somma dovuta in conseguenza della perdita del bene – dal contenuto del primo motivo del ricorso principale, dalla complessiva motivazione che ha condotto al suo accoglimento e dal tenore del dispositivo, riferito espressamente all’accoglimento di quel primo motivo. Com’è noto, questa Corte, operando il controllo relativamente all’uniformazione del giudice di rinvio al dictum enunciato nella decisione che aveva disposto il giudizio di rinvio, deve interpretare la propria sentenza in relazione alla questione decisa e al contenuto della domanda proposta in giudizio dalla parte (Cass., 21 aprile 2006, n. 9359). Nella specie, poi, la portata del decisum della richiamata sentenza n. 404 del 2010 – nei termini individuati nell’impugnata decisione – si evince chiaramente anche dall’esplicito riferimento, nell’ambito della determinazione della durata del periodo di occupazione legittima, alla considerazione che “l’acquisto a titolo originario per via dell’irreversibile trasformazione del fondo ai fini della costruzione dell’opera pubblica si ha al momento della scadenza del periodo di occupazione autorizzata..”. L’intera decisione, pertanto, si colloca nel perimetro della natura risarcitoria della somma richiesta in conseguenza della perdita del bene, in conformità, del resto, al giudicato formatosi sul punto.

2.4 – La natura interpretativa relativa alla composizione del contrasto logico esistente tra una parte della motivazione e il dispositivo presuppone, poi, un’attività di interpretazione dell’effettivo “decisum” non consentita in sede di correzione di errore materiale (Cass. Sez. un., 13 maggio 2013, n. 11348): non ricorre, pertanto, neppure la dedotta violazione dell’art. 391 bis c.p.c..

3 – Alla luce delle considerazioni che precedono deve esprimersi un giudizio di infondatezza in merito alla seconda censura, con la quale si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver la Corte partenopea proceduto alla liquidazione del danno in presenza di una domanda concernente l’indennità di espropriazione: secondo un orientamento consolidato, l’interpretazione della domanda spetta al giudice del merito, per cui, ove questi abbia espressamente ritenuto che una determinata domanda era stata avanzata, tale statuizione, ancorchè in ipotesi erronea, non può essere censurata per ultrapetizione (Cass., 27 ottobre 2015, n. 21874; Cass., 5 febbraio 2014, n. 2630).

D’altra parte, ove si consideri che la liquidazione della pretesa dei proprietari era caudataria della statuizione relativa all’esclusione dell’edificabilità del terreno, la valutazione operata dalla corte distrettuale si rivela corretta anche alla luce della natura prosecutoria del giudizio di rinvio, non potendo certamente rivivere, anche nell’ottica della fondatezza del motivo in esame, la liquidazione conseguente all’intervenuta cassazione del capo inerente alla ricognizione giuridica dell’area, ad opera della richiamata sentenza n. 404 del 2010.

4 – Il terzo motivo, concernente la denuncia di “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la valutazione economica del fondo”, è inammissibile, sia perchè – avendo la Corte di appello esaminata, per altro in maniera approfondita, le questioni inerenti al valore di mercato del terreno – la denuncia di contraddittorietà o insufficienza incontra il limite, sopra illustrato, derivante dall’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sia perchè la censura complessivamente tende a ottenere una diversa e più favorevole valutazione nel merito, di certo non consentita in sede di legittimità.

5 – Con il quarto mezzo si deduce la violazione del giudicato interno in merito alla decorrenza degli interessi legali sulla somma determinata a titolo di ristoro della perdita della proprietà dei terreni: nell’indicare la decorrenza degli stessi dal 20 aprile 1995, la sentenza impugnata avrebbe impugnato il giudicato interno formatosi in merito al termine iniziale fissato dal Tribunale di Benevento con la sentenza di primo grado al 22 settembre 1990, in relazione al quale non sarebbe stato proposto uno specifico motivo di gravame.

5.1 – La censura è infondata.

Come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte (Cass., 5 aprile 2007, n. 8521), la formazione della cosa giudicata, per mancata impugnazione su un determinato capo della sentenza investita dall’impugnazione, può verificarsi soltanto con riferimento ai capi della stessa sentenza completamente autonomi, in quanto concernenti questioni affatto indipendenti da quelle investite dai motivi di gravame, perchè fondate su autonomi presupposti di fatto e di diritto, tali da consentire che ciascun capo conservi efficacia precettiva anche se gli altri vengono meno, mentre, invece, non può verificarsi sulle affermazioni contenute nella mera premessa logica della statuizione adottata, ove quest’ultima sia oggetto del gravame.

Gli interessi compensativi sulla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno (contrattuale o extracontrattuale) costituiscono una componente del danno stesso che nasce dal medesimo fatto generatore della obbligazione risarcitoria (a differenza degli interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c. e degli interessi moratori ex art. 1224 c.c.); sono, quindi, da intendere ricompresi nella domanda di risarcimento del danno e, possono essere liquidati d’ufficio. Pertanto, l’impugnazione della decisione di primo grado diretta ad una diversa determinazione della riparazione del patito pregiudizio, rimettendo in discussione la complessiva e unitaria liquidazione al riguardo, necessariamente si estende anche al computo degli interessi, pur se non sia stato specificamente criticato il criterio adottato sul punto nella decisione impugnata.

Deriva da quanto precede che il giudice dell’impugnazione (o del rinvio), anche in difetto di uno specifico rilievo sulla modalità di liquidazione degli interessi prescelta dal giudice precedente, può procedere alla riliquidazione della somma dovuta a titolo risarcitorio e dell’ulteriore danno da ritardato pagamento, utilizzando la tecnica che ritiene più appropriata al fine di reintegrare il patrimonio del creditore (riconoscendo gli interessi nella misura legale o in misura inferiore, oppure non riconoscendoli affatto e potendo utilizzare parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria o dalla redditività media del denaro nel periodo considerato), restando irrilevante che vi sia stata impugnazione o meno in relazione agli interessi già conseguiti e/o alla misura degli stessi.

6 – Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, relative al presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 8.000,00, di cui Euro 7.800,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA