Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4027 del 20/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 4027 Anno 2018
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA

SENTENZA

sul ricorso 24062-2014 proposto da:
SIIATEK PROFILATI SUD SRL IN CONCORDATO PREVENTIVO ED
IN LIQUIDAZIONE, in persona rispettivamente del suo
Commissario avv. SILVANA QUARANTA e del liquidatore
dott. ANGELO ARGENTO, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DARDANELLI 37, presso lo studio
2017
2620

dell’avvocato GIUSEPPE CAMPANELLI, rappresentata e
difesa

dall’avvocato

SALVATORE

LEOPARDI

giusta

procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 20/02/2018

FINTECNA SPA , in persona del suo Direttore Generale
Avv. RICCARDO TADDEI, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio
dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ALBERTO CUOMO ULLOA

ILVA SPA , in persona del Commissario Straordinario
Dott. PIERO GNUDI, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA

GREGORIO

VII

466-A,

presso

lo

studio

dell’avvocato ALESSANDRA GIORDANO, rappresentata e
difesa dall’avvocato MAURO NICOLA VINCENZO FUSARO
giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 430/2013 della CORTE D’APPELLO
SEZ.DIST. DI di TARANTO, depositata il 07/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza

del

20/12/2017

dal

Consigliere

Dott.

ANTONELLA PELLECCHIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per
l’accoglimento del 1 ° motivo di ricorso assorbiti gli
altri;
udito l’Avvocato SALVATORE LEOPARDI;
udito l’Avvocato GABRIELE PAFUNDI;

2

giusta procura speciale in calce al controricorso;

FATTI DI CAUSA.
i. Nel 1995, la Siiatek Profilati Sud S.r.l, convenne in giudizio la Ilva
S.p.a. in liquidazione esponendo che, nell’ambito dei contratti di
appalto intrattenuti con detta società, i relativi pagamenti non erano mai
stati effettuati nei termini pattuiti.
Chiese quindi la condanna della convenuta alla corresponsione degli

Si costituì in giudizio la uva S.p.a. in liquidazione eccependo
preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, atteso che
con atto di scissione parziale del 21 dicembre 1993 erano state trasferite
alla uva Laminati Piani S.p.a. le attività e passività inerenti il centro
siderurgico di Taranto. Chiese quindi il rigetto della domanda e, in via
subordinata, l’autorizzazione a chiamare in causa la Ilva Laminati Piani
S.p.a. per esserne manlevata nell’ipotesi di soccombenza.
Autorizzata la chiamata, si costituì in giudizio la Ilva Laminati Piani
S.p.a., affermando che, in base alla scissione ed al relativo progetto, le
poste debitorie e creditorie non indicate espressamente quale oggetto di
trasferimento rimanevano in capo alla società scissa ed eccepiva
comunque la prescrizione del vantato credito, chiedendo il rigetto delle
domande della chiamante e di parte attrice.
Il processo fu interrotto per l’incorporazione della Ilva S.p.a. in
liquidazione nella Iritecna S.p.A. e successiva incorporazione di
quest’ultima nella Fintecna S.p.A.
Il Tribunale di Taranto, con la sentenza n. 1498/2009, ravvisò nella
scissione un’ipotesi di trasferimento onnicomprensivo — dalla scissa alle
società beneficiarie – di tutti rapporti attivi e passivi concernenti i rami
di azienda ceduti, comprensivi anche di sopravvenienze passive relative
a rapporti con creditori maturati antecedentemente alla scissione stessa.
Respinse quindi la pretesa di parte attrice nei confronti della Fintecna
S.p.a. (già Ilva S.p.a. in liquidazione) e reputò inoltre la stessa non
3

interessi moratori o, in subordine, del maggior danno.

esaminabile nei confronti della terza chiamata, atteso che la domanda
non era mai stata estesa a quest’ultima, né poteva ritenersi sussistente
l’estensione automatica, considerato che verso di essa era stata proposta
solo una domanda di manleva sulla base del diverso rapporto giuridico
di scissione societaria.
2. La decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Lecce, con la

La Corte di Appello ha in primo luogo ritenuto condivisibile il
convincimento del Tribunale in ordine all’avvenuto trasferimento, tra
gli altri, del rapporto in questione da parte della uva in liquidazione nei
confronti della uva Laminati Piani.
Ha inoltre ribadito che, secondo costante giurisprudenza, il principio
dell’automatica estensione della domanda dell’attore al terzo chiamato
dal convenuto opera soltanto ove il terzo sia evocato esclusivamente
quale effettivo ed unico obbligato nei confronti dell’attore e non è
invece applicabile laddove il chiamante faccia valere verso il terzo
chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall’attore quale causa
petendi, come avviene nell’ipotesi di chiamata di terzo in garanzia.
Infine, la Corte di Appello ha rilevato inammissibilità della domanda
formulata in appello dalla Siiatek per la condanna in solido della Ilva
Laminati Piani, integrante domanda nuova non proponibile in appello
stante il divieto di cui all’art. 345 c.p.c.
3. Avverso tale sentenza propone ricorso in Cassazione il Fallimento
Sliatek Profilati Sud S.r.l., (già Siiatek Profilati Sud S.r.1 in concordato
preventivo e in liquidazione), sulla base di tre motivi.

3.1. Resistono con controricorso la Ilva S.p.a. (già Ilva Laminati Piani
S.p.a.), nonché la Fintecna S.p.a..

RAGIONI DELLA DECISIONE

4

sentenza n. 430 del 7 ottobre 2013.

4.1. Con il primo motivo, la società ricorrente lamenta la “violazione e
falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c. in
relazione agli artt. 112 e 113 c.p.c.”.
L’assunto della Corte territoriale secondo cui la chiamata in causa
invocata da Ilva in liquidazione nei confronti di uva Laminati Piani è
avvenuta esclusivamente per godere di una garanzia nel caso di

società convenuta.
Infatti, dalla lettura complessiva delle difese svolte dalla stessa,
emergerebbe che la chiamata in causa sarebbe stata formulata solo
perché era stata contestata la legittimazione passiva da parte della
convenuta, che riteneva per contro legittimata passiva esclusivamente la
terza chiamata.
Di conseguenza al terzo chiamato in causa sarebbe stata
automaticamente estesa la domanda proposta dall’attore.
L’estensione automatica della domanda al terzo chiamato, nel caso in
cui il convenuto abbia negato la propria legittimazione passiva,
costituirebbe uno “standard valutativo per la costante e pacifica
applicazione giurisprudenziale con carattere di generalità assunto come
diritto vivente”.
4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la “violazione dell’art.
360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c.”.
I giudici di merito avrebbero totalmente omesso di individuare il thema

deeidendum in relazione alle difese svolte dalle parti.
Infatti, l’Ilva in liquidazione avrebbe, in via principale, declinato la
propria legittimazione passiva ritenendo legittimata Ilva Laminati Piani,
mentre quest’ultima, chiamata in causa, si sarebbe costituita in giudizio
difendendosi esclusivamente dalla pretesa di essere l’unica legittimata
passiva della domanda proposta dalla Siiatek, senza fare minimamente
cenno alla subordinata domanda di garanzia.
5

condanna non sarebbe coerente con le prospettazioni difensive della

Di conseguenza, avendo le parti accettato il contraddittorio senza
alcuna riserva in ordine alla delimitazione ed individuazione della
domanda, la decisione della Corte d’appello sarebbe viziata da
ultrapetizione.
l due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono
inammissibili.

motivo non consentono di ritenere fondata la tesi della ricorrente, a
fronte della lettura complessiva che ne hanno fatto i due giudici del
merito.
La tesi della ricorrente fonda su una lettura priva di riscontro e su di
un’interpretazione degli atti diversa da quella svolta dal giudice;
Secondo il costante orientamento di questa Corte (ribadito da ultimo da
Cass. civ. Sez. Unite, 01-12-2016, n. 24590) l’interpretazione degli atti
del processo e della domanda è compito esclusivo del giudice di merito
ed è incensurabile in cassazione se congruamente e logicamente
motivato.
La sentenza impugnata, peraltro non censurata dal ricorrente sotto il
profilo motivazionale, appare corretta e immune da vizi logico giuridici
laddove rileva che, poiché la Ilva in liquidazione aveva chiamato in
causa la Ilva Laminati Piani per sentirla condannare a tenerla indenne
da ogni avversa pretesa, era evidente che “con tale chiamata era stata
proposta solo una domanda di manleva”.
Inoltre la decisione della sentenza impugnata in ordine alla
legittimazione passiva si fonda sull’interpretazione dell’atto di scissione,
del quale la ricorrente non fornisce la pur minima indicazione.
4.3. Con il terzo motivo, la Siiatek lamenta la “violazione e falsa
applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 in relazione agli artt.
111, 112 c.p.c., 1260 e 1264 c.c.”.

6

Come si evince dai pochi brani delle difese dell’ILVA spa riportati nel

La decisione della Corte d’appello sarebbe viziata da ultrapetizione pure
nella parte in cui ha ritenuto che la terza chiamata non poteva essere
tenuto al pagamento anche perché la domanda proposta nei confronti
di uva liquidazione si fondava su un rapporto diretto, mentre Ilva
Laminati Piani era divenuta titolare del rapporto debitorio in virtù di un
rapporto contrattuale.

carenza o diversità del titolo obbligatorio.
Inoltre, la causa petendi, ovvero la giustificazione giuridica della domanda
attrice, sarebbe rimasta invariata, non mutando nel caso in cui il
soggetto originariamente obbligato trasferisca a titolo particolare il suo
debito ad un altro soggetto, quale che sia la ragione del trasferimento.
Il motivo è infondato.
Nessuna ultrapetizione è riscontrabile, il giudice ha deciso su quelle che
erano l’azione (nelle sue componenti di petitum e causa petendt) e le
eccezioni della convenuta (la quale, lo si ribadisce, aveva rifiutato la
legittimazione ed aveva chiamato in causa la società beneficiaria al solo
fine di essere manlevata in caso di condanna, senza alcuna estensione
della domanda verso questa).
Infatti diversamente da quanto sostiene la società ricorrente, la Corte di
Lecce non ha rigettato l’appello sulla base della diversità di titolo
obbligatorio nei confronti della Ilva in liquidazione, da un lato, e della
Ilva Laminati Piani, dall’altro lato.
Le ragioni del rigetto consistono invece nella mancata estensione della
domanda della Siiatek nei confronti della Ilva Laminati Piani S.p.a.,
nonché nell’impossibilità di reputare sussistente l’estensione automatica
della medesima domanda alla terza chiamata, attesa la diversa causa
petendi per la quale questa era stato evocata in giudizio dalla società
convenuta.

7

Infatti, nessuna delle parti in causa avrebbe sollevato eccezione di

Al riguardo, la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza
unanime di questa Corte in base alla quale “il principio dell’estensione
automatica della domanda dell’attore nei confronti del terzo chiamato
in causa dal convenuto opera solo quando tale chiamata sia effettuata
dal convenuto per ottenere la sua liberazione dalla pretesa attorea,
individuandosi il terzo come l’unico obbligato nei confronti dell’attore,

rapporto, mentre non opera in caso di chiamata in garanzia”(cfr., tra le
più recenti, Cass. civ. Sez. II, 27/04/2016, n. 8411; Cass. civ. Sez. III,
05/03/2013, n. 5400).
5.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la

s occombenz a.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in
favore di ciascuna delle controricorrenti, delle spese del giudizio di
legittimità che liquida in Euro 13.200,00 per compensi, oltre alle spese
forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in curo
200, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito
dall’art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza
dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art.
13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza

in posizione alternativa con il convenuto ed in relazione ad un unico

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA