Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4027 del 20/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4027 Anno 2014
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: MAROTTA CATERINA

ORDINANZA
sul ricorso 27022-2011 proposto da:
ZOCCALI FORTUNATA ZCCFTN42D44G288B, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA/PIAZZA DELLA ROTONDA 70,
presso lo studio dell’avvocato BARBARA LUPPINO, rappresentata e
difesa dall’avvocato DARIO DOMENICO BORGESE, giusta
procura speciale alle liti in calce al ricorso;

– ricorrente contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO

Data pubblicazione: 20/02/2014

RICCI, CLEMENTINA PULLI, giusta procura speciale in calce al
controricorso;

– controrkorrente avverso la sentenza n. 764/2011 della CORTE DI APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA;
udito per il controricorrente l’Avvocato MAURO RICCI che si riporta
agli scritti.
1 – Considerato che è stata depositata relazione del seguente
contenuto:
“Con sentenza n. 764/2011 depositata in data 5 giugno 2011, la
Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza
resa dal Tribunale di Palmi, riconosceva in favore di Fortunata Zoccali
l’assegno ordinario di invalidità con decorrenza dall’aprile 2001 (in
luogo della decorrenza dalla data della revoca – aprile 1997 – di cui alla
pronuncia di primo grado).
Avvero tale sentenza propone ricorso per cassazione la Zoccali
dato ad un motivo.
Resiste con controricorso l’I.N.P.S..
Con l’unico motivo la ricorrente denuncia: “Insufficienza, illogicità
e contraddittorietà della sentenza”. Si duole del fatto che la Corte
territoriale ha basato il proprio giudizio su una consulenza tecnica
d’ufficio palesemente incoerente ed infondata dal punto di vista
scientifico specie se rapportata a quella espletata nel corso del giudizio
di primo grado caratterizzata da un particolare approfondimento
diagnostico e valutativo. Si duole, altresì, del fatto che il consulente di
secondo grado è pervenuto alle conclusioni poi condivise dalla Corte
Ric. 2011 n. 27022 sez. ML – ud. 16-01-2014
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REGGIO CALABRIA del 10/5/2011, depositata il 05/06/2011;

territoriale senza disporre specifici esami. Evidenzia, infine, che
facendo proprio il giudizio dell’ausiliare la Corte di appello ha emesso
una sentenza anche fortemente contraddittoria in quanto contrastante
con l’art. 18 del d.P.R. n. 488 del 27/4/1968 che impone una accurata
indagine al fine di correttamente individuare il momento di decorrenza

peritali.
Il motivo è qualificabile come manifestamente infondato.
Le censure in realtà sollecitano soltanto una nuova lettura delle
tisulranze isauttorie e, in particolare, delle consulgnze tecniche
espletate in ciascun grado di giudizio, operazione preclusa in sede di
legittimità. Infatti, per costante giurisprudenza in materia di prestazioni
previdenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute
dell’assicurato, il difetto di motivazione della sentenza che abbia
prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio è
ravvisabile solo in caso di palese deviazione dalle nozioni correnti della
scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell’omissione degli
accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non si
può prescindere per la formulazione di una corretta diagnosi.
Al di fuori di tale ambito le censure anzidette costituiscono mero
dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logicoformale, e si traducono, quindi, in una inammissibile critica del
convincimento del giudice (giurisprudenza consolidata: v. da ultimo
Cass. 22 febbraio 2013, n. 4570; id. 15 gennaio 2013, n. 767 del 2013;
23 novembre 2012, n. 20773; 12 dicembre 2011, n. 26558; Cass. 29
aprile 2009, n. 9988; 3 aprile 2008, n. 8654).
Con il ricorso in esame non vengono dedotti vizi logico-formali
che si concretino in deviazioni dalle nozioni della scienza medica o si
sostanzino in affermazioni manifestamente illogiche o scientificamente
Ric. 2011 n. 27022 sez. ML – ud. 16-01-2014
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di una prestazione, ivi compreso il ricorso ad ulteriori accertamenti

errate, nè – ancor meno – se ne indicano le fonti: ci si limita, invece, a
svolgere solo osservazioni concernenti il merito di causa senza
evidenziare quali sarebbero gli accertamenti strumentali omessi e quali
le affermazioni scientificamente errate. Sempre per consolidata
giurisprudenza di questa S.C. (cfr., tra le altre, Cass. 17 dicembre 2010,

a motivare adeguatamente, secondo un tipico apprezzamento di fatto,
il proprio eventuale disaccordo rispetto alle conclusioni del consulente
tecnico d’ufficio del primo grado, non è tenuto a disporre una nuova
consulenza, dovendo soltanto prendere in considerazione i rilievi
tecnico-valutativi mossi dell’appellante. A maggior ragione, dunque,
può motivatamente condividere le conclusioni del c.t.u. di secondo
grado in dissenso con quelle del primo.
E se è vero che il giudice di appello, ove intenda disattendere le
conclusioni del primo c.t.u. ed accogliere quelle del secondo, deve
giustificare la propria preferenza, è altrettanto vero che a ciò non è
tenuto ove le conclusioni del primo consulente siano state criticamente
esaminate dalla nuova relazione (così Cass. 30 ottobre 2009, n. 23063;

id. 15 marzo 2001, n. 3787), come – appunto – avvenuto nel caso di
specie, evincendosi dalla sentenza impugnata che il consulente
nominato nel secondo grado di giudizio ha spiegato le ragioni per le
quali non ha condiviso la valutazione del primo consulente e la
retrodatazione del grado di invalidità necessario per il riconoscimento
della prestazione all’epoca della revisione.
Peraltro, come pure è stato precisato, “rientra nei poteri
discrezionali del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di
disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già
espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero
di disporre la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri
Ric. 2011 n. 27022 sez. ML – ud. 16-01-2014
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n. 25569), cui va data continuità, il giudice di appello, pur se obbligato

consulenti, e l’esercizio di un tale potere (così come il mancato
esercizio) non è censurabile in sede di legittimità” (cfr., fra le altre,
Cass. 6 aprile 2001, n. 5142; id. 17 febbraio 2004, n. 3004; 2 marzo
2006, n. 4660), neppure sotto il profilo della carenza di motivazione
quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza risulti comunque

marzo 2006, n. 5277; id. 10 novembre 2011, n. 23413).
Per quanto sopra considerato, si propone il rigetto del ricorso con
ordinanza, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., n. 5″.
2 – Ritiene questa Corte che le considerazioni svolte dal relatore
siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla consolidata
giurisprudenza di legittimità in materia. Ricorre con ogni evidenza il
presupposto dell’art. 375, n. 5, cod. proc. civ. per la definizione
camerale del processo.
3 – Conseguentemente, il ricorso va rigettato.
4 – Non è luogo a pronunciare sulle spese, attesa l’applicabilità,
ratione temporis, dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo vigente
anteriormente alla novella di cui a D.L. 30 settembre 2003, n. 269,
convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326.

P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 gennaio 2014.

l’irrilevanza o la superfluità dell’indagine richiesta (v., ex multis, Cass. 10

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