Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4027 del 18/02/2011

Cassazione civile sez. I, 18/02/2011, (ud. 23/11/2010, dep. 18/02/2011), n.4027

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, V. G, DI COLLOREDO 46, presso l’avvocato DE

PAOLA GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il

14/11/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato GIORGIO ABBATI, con delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, L.A. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Palermo 27-10-2006, che aveva condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento, determinazione del quantum, spese giudiziali.

Resiste con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il ricorrente ha depositato memoria per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va dichiarato inammissibile, essendo inadeguati i quesiti di diritto, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operanti per i rapporti pregressi. Si tratta infatti di quesiti totalmente astratti, con scarsi o inesistenti riferimenti alla fattispecie, ovvero talora consistenti in meri interrogativi circolari che presuppongono gia’ la risposta, (al riguardo, tra le altre, Cass. S..u. n. 28536 del 2008). I ricorrenti affermano che l’importo di Euro 1.500,00 per anno di ritardo rappresenterebbe la soglia minima, pena la violazione della legge interna ed europea, e ancora che l’asserita adesione del convenuto alle tesi attoree integrerebbe una ipotesi di mancata motivazione ex art. 92 c.p.c., in ordine alle spese giudiziali. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 500,00 per onorari oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

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