Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4027 del 01/03/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 4027 Anno 2016
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA

SENTENZA
sul ricorso 18659-2014 proposto da:
TELECOM ITALIA S.P.A. C.F. 00488410010, in persona
del legale rappresentante ew

telEue,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo
studio degli avvocati ARTURO MARESCA, FRANCO RAIMONDO
BOCCIA, ROBERTO ROMEI che la rappresentano e
2015

difendono, giusta delega in atti;
– ricorrente –

4820
contro
N

CAVALLO CARMINE C.E. CVLCMN65S05I158K;
– intimato –

Data pubblicazione: 01/03/2016

Nonché da:
CAVALLO CARMINE C.F. CVLCMN65S051158K, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 54, presso lo
I studio dell’avvocato TERESA SANTULLI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO
MUMOLO, giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro
TELECOM ITALIA S.P.A. C.F. 00488410010, in persona
del legale rappresentante Ero terloppre, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo
studio degli avvocati ARTURO MARESCA, FRANCO RAIMONDO
BOCCIA, ROBERTO ROMEI che la rappresentano e
difendono, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 831/2014 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 26/05/2014 R.G.N. 137/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/12/2015 dal Consigliere Dott. ANNALISA
DI PAOLANTONIO;
udito l’Avvocato ROMEI ROBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale

Dott.

GIANFRANCO SERVELLO 5 che ha concluso

per l’inammissibilità del ricorso.

i

La Corte di appello di Bologna ha respinto il reclamo ex art. 1,
comma 58, della legge n. 92/2012 proposto dalla Telecom s.p.a.
avverso la sentenza del locale Tribunale che, confermando
l’ordinanza emessa all’esito della fase sommaria, aveva dichiarato
inefficace, per violazione del principio della tempestività della
contestazione, il licenziamento per giusta causa intimato a
Carmine Cavallo dalla Telecom s.p.a. con lettera del 18 luglio
201.2 e condannato la società al pagamento della indennità
risarcitoria, quantificata in misura pari a dieci mensilità dell’ultima
retribuzione globale di fatto.
La Corte ha evidenziato che il licenziamento era stato intimato in
relazione ai fatti per i quali la Procura della Repubblica di Milano
aveva avviato indagini preliminari, ipotizzando a carico del
Cavallo i delitti di associazione per delinquere e di concorso in
ricettazione, con riferimento alla intestazione ed attivazione
abusiva e fittizia di schede telefoniche. Ha precisato che detti
fatti erano noti alla società quantomeno già dall’anno 2009, posto
che il 28 marzo di detto anno la Telecom s.p.a. aveva inoltrato
alla Procura della Repubblica un atto di integrazione della
denuncia querela depositata il 22 ottobre 2008, dimostrando di
essere già a conoscenza del fatto che il Cavallo, in concorso con
altri dipendenti Telecom e con soggetti non ancora identificati,
aveva utilizzato documenti contraffatti o falsificato la firma di
clienti inconsapevoli per attivare schede telefoniche, inducendo in
errore la Tim sulla effettiva titolarità dei contratti. Ha ritenuto,
pertanto, non giustificabile il ritardo nella contestazione ed ha
aggiunto che nessun rilievo poteva assumere, ai fini della
tempestività, la sospensione cautelare del dipendente disposta
dalla società.
La Corte territoriale ha dichiarato, poi, inammissibile il reclamo
incidentale proposto da Carmine Cavallo, il quale aveva chiesto
l’accoglimento della domanda principale, volta ad ottenere la
tutela reintegratoria piena per asserita insussistenza della giusta
causa di licenziamento. Ha rilevato la Corte che il reclamante
incidentale si era limitato a riportare le conclusioni del ricorso,
senza muovere alcuna specifica censura alla sentenza di primo
grado, in violazione di quanto prescritto dall’art. 434 c.p.c..
Per la cassazione della sentenza la Telecom s.p.a ha proposto
ricorso sulla base di un unico motivo. Carmine Cavallo ha resistito
con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale avverso il
capo della decisione relativo alla asserita assenza di specificità del
motivo di reclamo.
R.G. 18659/2014
Telecom s.p.a./ Carmine Cavallo
Udienza 10.12.2015

Svolgimento del processo

2

Alla udienza pubblica il difensore della Telecom s.p.a. ha
depositato verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti in sede
sindacale il 9 dicembre 2015, ed ha chiesto alla Corte di dare atto
della intervenuta cessazione della materia del contendere.

Preliminarmente deve essere disposta la riunione ex art. 335
c.p.c. delle impugnazioni proposte avverso la medesima sentenza.
Deve darsi atto della intervenuta cessazione della materia del
contendere, in quanto le parti hanno transatto la controversia,
sottoscrivendo il 9 dicembre 2015 verbale di conciliazione, con il
quale hanno anche reciprocamente rinunciato alle impugnazioni
proposte avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna n.
831 del 26 maggio 2014.
Le spese del giudizio di legittimità devono essere compensate per
intero fra le parti, conformemente a quanto stabilito nell’accordo
transattivo.
Non sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1
quater, del d.p.r. n. 115/2012, che prevede l’obbligo del
versamento di un ulteriore importo pari a quello del contributo
unificato già versato nelle ipotesi in cui l’impugnazione, principale
o incidentale, venga rigettata o dichiarata inammissibile o
improcedibile.

P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara cessata la materia del
contendere e compensa integralmente fra le parti le spese del
giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, dà
atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da
parte del ricorrente principale e incidentale dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
principale e incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma il 10 dicembre 215
Il Presidente
I Consigliere estenRre

Ragioni della decisione

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